IGNORANZA

IGNORANZA. — È, secondo l'accezione più ampia, la privazione di cognizioni o di scienza in soggetto capace di averne. Se il soggetto è incapace, si parla piuttosto di nescienza. Così intesa, l'ha ragione innanzi tutto di privazione. In latino si hanno due vocaboli per indicare questo stato del soggetto pensante: ignorantia, indica lo stato abituale; ignotatio, lo stato attuale di chi non sa.

In senso più ristretto, con il termine i. si suole intendere il difetto colpevole della scienza. Entra quindi nel concetto di i. un secondo aspetto, la colpevolezza del proprio stato abituale o attuale. L'ì. si distingue dall'errore, che è una cognizione inesatta o deficente, o meglio il ritenere per vera una cosa oggettivamente falsa (giudizio falso); dall'inavvertenza, che è la momentanea non considerazione di quanto la persona conosce; e dalla dimenticanza, temporanea o perpetua, di conoscenze precedente mente avute. Tuttavia agli effetti morali e giuridici l'errore, l'inavvertenza e la dimenticanza equivalgono all'ì., e conseguentemente ciò che si dice di questa ha valore per quelli. Per aspetti e considerazioni particolari, V. ERRORE.

SoMMARIO: I. Divisioni dell'ì. - II. L'ì. nel diritto canonico. - III. L'ì. nel diritto italiano. - IV. Osservazioni sul diritto penale canonico e statale. - V. L'ì. nella morale. - VI. Questioni varie.

I. DIVISIONI DELL'Ì

Relativamente alla responsabilità dell'agente si distingue un'ì. invincibile e una vincibile. Si intende per i. invincibile, quella che è assolutamente ineliminabile (fisicamente dicono i moralisti) o è eliminabile solo con uno sforzo straordinario, al quale la persona non è tenuta: chiunque pone nella ricerca della verità che deve conoscere una diligenza morali-mente sufficiente, ossia proporzionalità alla gravità della cosa e ciò nonostante non riesce a conoscerla, si trova in i. invincibile. Per i. vincibile invece si intende quella che esiste per mancanza di proporzionalità e doverosa ricerca della verità da parte della persona. Essa viene suddivisa in i. affettata, ossia voluta di proposito per esimersi dal- l'osservanza della legge; in i. crassa o supina, effetto della completa noncuranza della persona nella ricerca della verità; in i. semplicemente vincibile benché grave (in quanto la sproporzione tra la ricerca e la gravità del dovere di sapere ciò che si deve sapere, rimane grave anche dopo insufficienti ricerche); e in i. vincibile benché lievemente colpevole. Naturalmente, benché le nozioni siano chiare e ben distinte, è facile capire che non sempre in pratica sarà agevole distinguere tra l'una e l'altra i., ad es., tra la crassa o supina e la semplicemente grave, o tra l'ì. leggermente colpevole e quella nient'affatto colpevole.

In relazione all'influsso dell'ì. sull'azione si ha un'ì. antecedente, una concomitante e una conseguente. Si chiama i. antecedente quella che si trova nella persona senza alcuna sua colpa o volontà ed è la ragione per cui essa agisce in modo diverso da come avrebbe agito se avesse avuto conoscenza della cosa; per questo l'ì. antecedente non solo non è effetto di cattiva volontà o non ranza nella ricerca della verità, ma è causa del tutto involontaria dell'umano operare. L'ì. concomitante denota lo stato di chi, pur volendo per altri precedenti l'effetto che con la sua azione ha di fatto ottenuto, tuttavia nell'opera ha conseguito detto effetto per i. e quindi, di fatto, involontariamente: ossia l'effetto che nell'operare l'agente lo leva non si è avuto, perché in lui v'era l'ì.; ne venne però un altro che allora non voleva ma che, se fosse stato preventivo (qualora non vi fosse stata la supposta i.), l'agente avrebbe voluto: si ripete però che di fatto non lo volle e non l'intese quando pose l'azione da cui derivò. Pertanto l'ì. concomitante è inefficace e di fatto non è in relazione all'atto umano posto dal soggetto.

L'ì. conseguente è l'ì. direttamente o almeno indirettamente voluta dalla persona e contemporaneamente causa e motivo dell'azione. Si chiama conseguente perché è conseguenza di un atto di volontà della persona che volle rimanere ignorante.

Quanto all'oggetto ignorato dalla volontà si distingue l'ì. iuris, ossia della legge, l'ì. poenae, ossia della pena, e l'ì. facti, ossia l'ì. circa la natura o un elemento essenziale dell'oggetto perseguito dalla volontà. L'ì. della legge ri- guarda l'esistenza o l'estensione di una legge, sia essa naturale, sia divina, sia ecclesiastica, sia civile: la personalità ignorata sul contenuto o la portata della legge stessa, mentre riformata sul contenuto o la portata della legge stessa.

L'ì. della pena si ha quando il soggetto, pur conosciendo la legge, ignora che alla sua violazione è annessa una pena.

L'ì. del fatto invece, pur supposta la conoscenza della legge ed eventualmente anche della pena annessa per i violatori, si ha nei casi nei quali la persona crede che l'atto che pone non ne sia compreso, in quanto le sfugge qualche elemento essenziale che la legge richiede, perché l'oggetto dell'azione venga compreso sotto il suo impero.

II. L'ì. NEL DIRITTO CANONICO. - Il CIC nelle norme generali pone un principio che ha in parte un valore relativo, in parte un valore assoluto. Nel can. 16 § 2 dice espressamente che l'ì. o l'errore circa la legge o la pena o circa un fatto proprio (che riguarda cioè la persona stessa di cui si tratta) o circa un fatto altrui notorio (ossia universalmente conosciuto) generalmente non si presume. È quindi solo di regola generale (valore relativo) che la scienza o conoscenza delle cose predette si suppone di diritto. Invece nel seguito del canone è detto che l'ì. circa un fatto altrui non notorio si presume (s'intende sempre, valore assoluto) finché non è provato il contrario. Per il CIC quindi, benché non si presume, è ammessa esplicitamente la possibilità di i. della legge e di i. della pena. Bisogna sempre tener presente questo principio, soprattutto per il contrasto che crea con le leggi civili e penali di molti Stati, per i quali l'ì. della legge e della pena non solo non si presume, ma non scusa mai. In conseguenza il CIC nel libro V (dei delitti e delle pene), benché sancisca (can. 2200 § 2) che, posta la violazione esterna della legge, in foro esterno è presunto, fino a prova contraria, il dolo, tuttavia con il can. 2202 stabilisce perentoriamente che la violazione di legge ignorata non è in alcun modo imputabile se l'ì. fu incolpevole, mentre l'imputabilità stessa diminuisce proporzionalmente con il diminuire della colpevolezza (§ 1); per l'ì. della sola pena annessa alla violazione, è detto che essa non toglie l'imputabilità del delitto, ma solo che la diminuisce (§ 2). Comunque, anche per il CIC è assicura che l'ì. va provata da chi l'allegato, e che l'imputabilità del delitto dipende pure dalla colpa che la persona ebbe nell'ignorare la legge (v. VAN DER WEYDEN, ROGER; PENA).

III. L'ì. NEL DIRITTO ITALIANO. -

I. Nel Codicile civile

L'errore o i. ricorre soprattutto nel libro delle obbligazioni (nei contratti); non mancano però norme particolari riguardanti il matrimonio, le successioni, le donazioni, e qualche altro punto. Non bisogna dimenticare tuttavia, come principio generale, che le leggi statali, benché prendano generalmente in considerazione l'errore e l'ì., preferiscono tutelare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici. Ciò nonostante c'è un solo caso in cui l'errore è totalmente irrilevante e quindi non concede alcuna scusa, ed è quello contenuto nell'art. 483 capov. 1: «L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore».

Ciò premesso, ecco quanto la legislazione civile dispone circa l'ì.: a) nei negozi giuridici l'ì. non rende l'atto nullo (di nullità assoluta), ma solo rescindibile (annullabilità). Ciò è dedotto dall'art. 1427: «il contraente, il cui consenso fu dato per errore, ... può chiedere l'annullamento del contratto»; il quale annullamento peraltro viene concesso solo a norma di legge, ossia quando l'errore è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente» (art. 1428). Ed è lo stesso Codice civile che determina quando l'ì. sia essenziale. In relazione all'errore nel calcolo è stabilito che questo è causa di annullamento solo se, riferendosi alla quantità, sia stato determinante del consenso; altrimenti è concessa solo la possibilità della rettifica (art. 1430). Negli altri casi, anche se l'ì. abbia influito direttamente sulla determinazione della volontà, essa non è causa di annullamento del negozio, in quanto è rilevante non l'errore sul motivo che indusse a contrattare, ma solo la sua illiceità (Barassi); b) per i testamenti e la successione è stabilito che la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque è interessato, solo se essa è effetto di errore (art. 624, cpv. 1), il che evidentemente significa che in tal caso il testamento è non rescindibile (annullabile) ma assolutamente nullo (nullità assoluta). Il medesimo articolo, cpv. 2, concede, contro la norma ordinaria ammessa per i negozi giuridici, che l'errore di diritto o di fatto anche sul motivo (impulsivo) è causa di annullamento, purché il motivo risulti dal testamento e sia il solo che abbia determinato a disporre. È inoltre ammesso che la disposizione testamentaria abbia effetto anche se fu erroneamente indicata la persona, purché risulti senza equivoco chi il testatore voleva nominare

(art. 625, cpv. 1); questo vale anche nel caso dell'oggetto delle disposizioni, qualora anche questo sia stato erroneamente indicato (art. cit., cpv. 2); c) per la donazione è stabilito, contro la norma generale sui negozi giuridici, che essa può essere impugnata per errore sul motivo tanto di fatto che di diritto, se il motivo risulta dall'atto ed è l'unico che ha determinato il donante (art. 787); d) nella transazione è espressamente stabilito che essa non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (art. 1969); e) infine per la confessione (cf. art. 2730 per la nozione) è determinato che essa non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto (art. 2732).

2. Nel Codice penale

La distinzione tra i. di diritto e i. di fatto è ancora più essenziale nel diritto penale italiano; esso è agli antipodi con il CIC in quanto, all'art. 5, stabilisce categoricamente che «nessuno può invocare a propria scusa l'ì. della legge penale». Appare pertanto in tutta la sua crudezza la gravissima conclusione che in questa materia è inutile qualunque distinzione tra l'ì. colpevole e quella incolpevole.

L'art. 5 costituisce infatti, a detta di tutta la giurisprudenza, una norma assoluta, richiesta da motivi inderogabili di ordine pubblico e politico, norma che crea a sua volta, per molti almeno, una presunzione iuris et diei. Per questo può facilmente accadere che, a norma applicata, rimanga palese l'ingiustizia o per lo meno l'incorruptibilità di detta legge e l'enorme contrasto tra questa e la realtà psicologica: del resto è evidente l'impossibilità di conoscere tutta la congerie delle indefinite leggi odierne, almeno da parte della massa. Praticamente quindi è meglio parlare di una finzione giuridica, piuttosto che di presunzione della conoscenza della legge penale. È dato forse da questa osservazione che anche nella dottrina italiana si vada affermando l'opinione di tenere, almeno in alcuni casi, il debito conto dell'ì. della legge penale. Tuttavia, come osserva lo stesso art. 5, l'ì. che non può essere adottata come scusa è l'ì. della sola legge penale. In verità non è neppur tanto facile distinguere tra leggi penali e non penali; il termine è infatti alquanto vago e lascia adito a varie interpretazioni. Si può dire che, grosso modo, è da ritenersi penale ogni disposizione che prevede un reato, delitto o contravvenzione che sia, anche se si trova fuori della cerchia delle norme del Codice penale (ad es., in leggi speciali), ogni disposizione che ha di esse un valore integrativo, e i vari precetti, anche se di ordine civile; rimanendone escluse le sole norme di ordine puramente civile, commerciale, amministrativo, costituzionale, ecc., nelle violazioni delle quali l'ì. iuris scusa dalla punibilità se abbia originato un errore sul fatto che costituisce il reato. Ciò nonostante, come si accennava, oggi ci si va orientando per l'applicazione rigorosa dell'art. 5 solo nei casi di delitti, mentre nei reati contravvenzionali è già evidente l'orientamento verso maggior mitigazione.

Più mite è il Codice penale per quanto riguarda l'errore e l'ì. di fatto. È detto infatti all'art. 47: «l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente». Pertanto, essendo necessario che l'ì. facti, perché possa applicarsi l'art. 47, versi su un elemento essenziale, non può neppur ritenersi un assioma che l'ì. facti scusi: l'ì., ad es., su elementi accessori o accidentali non è protetta da questo articolo. Come pure non è protetta l'ì. colpevole se il fatto concreto commesso è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 47 stesso): il medico che seziona una persona credendola cadavere risponderà di omicidio colposo; risponderà pure di lesione personale se farà un'operazione che per i. colpevole ritiene necessaria mentre non la è. Se però la legge non prevede il fatto neppure come delitto colposo, l'ì. scusa da tutto il fatto (art. 47 stesso): così chi ruba credendosi, anche per i. colpevole, in stato di necessità, non è soggetto a pena alcuna, poiché il furto a norma di legge è punibile solo se frutto di dolo, mentre nel caso è solo colposo; lo stesso dicasi di chi inavvertitamente prende in treno l'altrui valigia credendola propria, anche se l'inavvertenza sia colpevole.

Naturalmente «l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso» (art. 47, cpv. 2), supposto che non manchino gli elementi essenziali di questo: chi offende un pubblico ufficiale credendolo un semplice cittadino non risponde di oltraggio ma risponde di ingiuria; chi uccide il padre non riconoscendolo non commette parricidio ma è punibile per semplice omicidio.

Altre disposizioni particolari hanno gli art. 48, 49, 59, 60, 62, 83, 83. Importanza notevole assume l'art. 539, il quale stabilisce che, per i delitti preveduti nel tit. IX del Codice penale (art. 519-44, dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume), il colpevole non può invocare a propria scusa l'ì. dell'èttà dell'offeso se quest'ultimo è un minore degli anni quattordici, e ciò non solo quando l'èttà costituisce esclusivamente un'aggravante (ad es., nell'art. 531, cpv. 1), ma anche quando ne è un elemento costitutivo (ad es., art. 519): un'ì. facti su elemento essenziale che eccezionalissimamente, contro la regola generale, non scusa.

IV. OSSERVAZIONI SUL DIRITTO PENALE CANONICO E STATALE

Il CIC riflette certamente meglio delle leggi civili il diritto naturale per quanto concerne l'influsso dell'ì. sugli atti che l'uomo pone. Già definendo il delitto come «... moraliter imputabilis legis violatio...» (can. 2195 § 1), esso richiede non solo la responsabilità oggettiva ma anche quella soggettiva della persona. Non è concepibile che una persona debba rispondere di ciò che ha fatto ignorando senza alcuna sua colpa la legge. Per questo il CIC non solo libera da ogni responsabilità il soggetto che provi la sua, ma sovente esso stesso di diritto (can. 16 § 2) la suppone, lasciando in ciò relativa libertà al giudice, il che non avviene nel Codice penale italiano e in quelli di molti stati. Comunque bisogna riconoscere che per le leggi penali dello Stato è più difficile tralasciare il principio dell'art. 5 del Codice penale italiano di quanto non lo sia per il CIC: allo Stato, tra l'altro, mancano molti degli elementi che la Chiesa invece possiede. Del resto vari altri Stati seguono un indirizzo molto più moderato, che tra origine da precedenti storici abbastanza notevoli. Taluni tacciono completamente, ad es., il Codice penale tedesco e olandese, ma altri, ad es., l'austriaco, stabiliscono che, benché l'ì. legis poenalis non scusi nei delitti, essa scusa tuttavia nelle contravvenzioni.

V. L'ì. NELLA MORALE. — Si volga ora uno sguardo alla morale, che, salvando il diritto naturale, cerca di scandagliare la vera portata degli atti umani, considerandoli più dal lato reale, ossia della coscienza, che da quello apparente. Maggiore unanimità caratterizza la dottrina morale sull'ì. Tenendo presenti la nozione e le divisioni premesse all'inizio si cercherà di formulare dei principi chiari, valevoli naturalmente per il foro interno, anche se discordanti da quello esterno.

Delle diverse specie dell'ì. vincibile (ossia colpevole): a) l'ì. affettata, più che diminuire, può dirsi che in un certo senso aumenti la responsabilità, almeno in molti casi, in quanto denota la volontà perversa di ignorare apposta quanto dovrebbe servire a far agire rettamente o a far cambiare il modo scorretto ed immorale tenuto dalla persona; b) l'ì. crassa o supina, benché meno grave dell'affettata, è tuttavia molto grave, in quanto è indice di nessuna buona volontà nella conoscenza della legge, ed equivalendo quasi a noncuranza assoluta, lascia completa la responsabilità delle azioni; c) anche l'ì. gravemente colpevole, senza altre aggravanti, crea una grave responsabilità nel soggetto; d) come è stato già accennato, l'ì. leggermente colpevole, qualunque effetto produca (anche se oggettivamente moralmente grave), costituisce peccato veniale, benché di essa non si curi affatto il diritto. L'ì. invincibile (antecedente)

invece scusa da ogni responsabilità, in quanto chi agisce in quello stato manca, senza colpa alcuna, della cognizione dell'eventuale immoralità dell'azione: ed è di diritto naturale che nessuno può volere ciò che ignora.

Pertanto, per quanto concerne la teologia morale, si possono brevemente formulare i seguenti principi: l'irretezione essendo invincibile, e quindi seccura da qualunque colpa, scusa completamente da ogni responsabilità per gli effetti da essa prodotti; l'irretezione non influendo sull'azione, non può né scusare né accusare in quanto in relazione a questa è semplicemente inefficace; l'irretezione accusa sempre, perché frutto di colpa nella persona: l'irretezione è fattorialmente, ma anche la crassa o supina e qualunque altra che sia gravemente oppure leggermente colpevole. È da tenere presente infine che qualunque è, esclusa in parte quella affettata, diminuisce la responsabilità dell'atto umano, in quanto chi viola una legge che ignora, malgrado colpa grave o gravissima in questa è, la viola solo indirettamente: ed è principio morale che il volontario diretto sia più grave di quello indiretto.