STATO, OBBLIGHI DEL PROPRIO. - Per s. si vogliono qui intendere non solo le condizioni immutabili di vita, per le quali siamo obbligati verso altri (s. derivante da Ordine sacro, professione religiosa
o matrimonio), ma anche quelle altre condizioni di vita che hanno una certa stabilità. Così intesi, gli s. (professioni, impieghi, servizi ed uffici) sono i posti assegnati a ciascuno da Dio nell'ordine dell'umano consorzio; non privilegi, ma fonti di responsabilità e talenti di cui si deve rendere conto. La loro molteplicità e varietà, necessaria alla vita sociale dell'uomo ed all'organizzatore della Chiesa, risale a Dio, autore della natura e della società.
Conseguentemente: 1) tutte le professioni, necessarie od utili al bene comune, sono moralmente buone e conformi alla dignità dell'uomo, anche se manuali e lucrativi. Ciò non esclude che esista tra gli s. una vasta e complessa gerarchia derivante dall'origine e specialmente dalla perfezione, necessità e difficoltà dei vari s., e, nel medesimo s., dalle particolari esigenze del grado o dell'attività di ciascuno; 2) la Provvidenza assegna ciascuno a diversi s. sia elargendo le doti naturali e soprannaturali necessarie, sia dando modo di attuare tale piano provvidenziale. Questa attuazione però nasce, di regola, dalla libera elezione del soggetto. Si possono quindi esaminare due classi di doveri: gli uni preliminari e relativi alla scelta dello s.; gli altri, che sono detti doveri del proprio s. in senso stretto e che nascono dallo s. già scelto ed operante.
I. LA SCELTA DELLO S
Lo s. emerge talora dal fatto stesso della nascita, come quello di figlio o di suddito; altre volte da circostanze dell'individuo o dell'ambiente; altre volte ancora da evidente necessità della società civile ed ecclesiastica, come quando uno è chiamato dal papa all'episcopato; altre volte, infine, da chiamata straordinaria di Dio, come nel caso di Geremia o di Giona (cf. Ier. 1, 6-10; Ion. 1, 1 sgg.). Negli altri casi, che sono i più, la volontà di Dio è più o meno precisa e dev'essere indagata fino ad averne una certezza morale, proporzionata alla gravità dell'impegno da assumere. Tale scelta ed indagare importa, oltre al richiedere i necessari lumi a Dio, un'attenta e realistica conoscenza e valutazione delle doti e capacità, come dei gusti del soggetto; della effettiva possibilità di realizzare, nel tempo e nel luogo, i propri desideri, che anche nel campo delle professioni e delle occupazioni si può parlare di domanda e di offerta con conseguente deflazione ed inflazione; della natura e difficoltà dello s. sia in sé che in rapporto al soggetto, e dei vantaggi e svantaggi, di ordine spirituale e materiale, che esso importa; mirando a conoscere non già l'eccellenza dello s. in sé, quanto a percepire a quale s. il soggetto sia chiamato.L'importanza della scelta esige che essa sia fatta tempestivamente e che ad essa portino il loro concorso, secondo il loro mezzi e nel loro campo, la Chiesa, la famiglia, la scuola e le associazioni professionali, favorendo l'orientamento dei singoli e la selezione dei membri nelle varie professioni. Ma essa è in definitiva diritto ed onere del soggetto che, in questo, non è soggetto neppure ai genitori (Pio XII, Radiomessaggio per il Natale 1942). Questo non significa, s'intende, che il soggetto non debba tenere nel dovuto conto i consigli dei medesimi e quelli dei superiori e del direttore spirituale, né che egli non possa essere vincolato, anche nella scelta dello s., da precedenti obblighi morali particolari (non potrebbe, ad es., lasciare la casa chi fosse veramente necessario alla vita dei genitori) o da esigenze del bene comune o da limiti imposti dall'autorità. Circostanze speciali possono altresì consigliare talora la scelta di uno s. provvisorio, in attesa che sia possibile un cambiamento.
A questi criteri deve ispirarsi non solo la scelta generica dello s. come della professione militare o sanitaria, ma anche quella specifica del grado, ufficio e simili: non tutti coloro che sono chiamati alla milizia possono servire nella medesima arma o nel medesimo grado ed altre doti si richiedono in un ufficiale sanitario d'un comune vasto ed isolato dai centri ed altre in un medico libero professionista; altre nel medico generico ed altre nel cultore di una data specialità.
La scelta impone l'obbligo della preparazione ed edu
cazione, talora di un tirocinio ed apprendistato, secondo le circostanze del soggetto e della professione e le leggi eventualmente vigenti che obbligano anche in coscienza.
Come pecca di pusillanimità, cioè contro la virtù della fortezza, chi ricusa, senza proporzionato motivo, uffici imposti dai superiori o voluti dal bene comune (ed allora può essere motivo sufficiente solo una evidente incapacità), così viola la giustizia chi accetta un compito, sia privato che pubblico, di cui si conosce incapace; della sua colpa si rendono complici coloro che lo spingono o favoriscono: genitori, superiori, esaminatori, elettori. Potrà essere lecito eleggere, e da parte del soggetto accettare, chi è meno capace, quando si tratti di un ufficio necessario e manchi chi ne sia meglio preparato.
Anche le leggi che regolano l'inizio della professione o di un'arte (esame, iscrizione negli albi e simili) devono venire osservate; chiunque ottiene un impiego od un ufficio con mezzi illeciti che siano causa determinante del conseguimento dell'ufficio stesso, non solo dovrà sottostare alle pene stabilite (cf. CIC, can. 149, 153-54, 729, 2371, 2392-95, ecc.; Cod. pen. ital., artt. 316-24, 476-93), ma dovrà, sia pure in modo da salvaguardare il suo buon nome, lasciare il posto ingiustamente consentito e riparare i danni recati ai terzi. Neppure dovranno trascurarsi le leggi della carità che talora esige che si ceda un ufficio od un pane superfluo a chi ne ha grave necessità.
II. DOVERI DEL PROPRIO S
Non è inutile avvertire che questi doveri non esimano da quelli incombenti ad ogni uomo o che derivano da altra fonte; nel caso di collisioni di doveri, saranno da preferirsi quelli più gravi ed urgenti, secondo le norme fondamentali della morale. Pertanto il medico, il maestro, l'artigiano, ecc. devono osservare, insieme con i doveri specifici del loro s., quelli comuni ad ogni uomo, ad ogni cittadino, padre di famiglia, ecc. Anzi l'abilità e capacità che si presuppone e si richiede in ogni s. sarà fonte di orientamento e di estensione dei doveri comuni: il medico praticherà la carità specialmente verso i malati, mentre ogni intellettuale dovrà sentire più urgente l'invito ad istruire gli ignoranti, ammonire, ecc.Dovere fondamentale e comune a tutti gli s. è quello di esercitare il proprio ufficio con quella diligenza che è richiesta dal bene pubblico o privato ed è stata, esplicitamente ed implicitamente, promessa. Tale promessa esiste, almeno implicita, nella accettazione dell'ufficio, con cui si perfeziona una locazione di opere o contratto d'opera (altri vi ravvisa un mandato od un contratto innominato od un quasi contratto); donde nasce un obbligo di giustizia commutativa a favore della compare negli uffici privati; verso la società ed anche verso i cittadini ai quali è destinata l'attività propria di quel determinato ufficio, in quelli pubblici. Di qui anche la natura e l'obbligo di riparare i danni causati.
Questo dovere fondamentale esige:
1) la perizia o competenza teorica e pratica necessaria al retto adempimento degli obblighi del proprio s.; perizia comune, che valga almeno per i casi e le difficoltà comuni ed urgenti, secondo le circostanze dello s. e dell'ambiente. Essa dev'essere tanto maggiore quanto più gravi sono le possibilità del soggetto e le responsabilità dell'ufficio e deve estendersi non solo alla cognizione teorica e pratica, specifica e tecnica, ma anche alle norme morali e religiose che regolano quello s. e che costituiscono la deontologia del magistrato, dell'imprenditore, ecc. Questa perizia esigera sovente di evitare ciò che è alieno dalla propria attività e dovrà essere mantenuta viva ed aggiornata. Chi sa o prudentemente dubita di mancare di questa o di altra dote necessaria, non solo peccò, accettando l'ufficio, ma è obbligato a dimettersi od a rimediare alla sua deficienza, premunendosi nel frattempo contro gli errori ed i danni che egli intanto sarà tenuto a riparare.
2) La diligenza ordinaria e conveniente nell'esercizio della sua attività. La diligenza, come la perizia, dovrà essere proporzionata alle responsabilità che nascono dallo s., e, nel medesimo s., dal posto od ufficio particolare. Una negligenza grave è grave ingiustizia che importa l'onere di riparare i danni. Nessun incomodo intrinseco
STATO OBBLIGHI DEL PROPRIO - STATO LIBERO
alla professione scusa dall'adempimento fedele di essa; negli uffici pubblici il bene pubblico deve sempre prevalere sull'utilità privata e, anche negli uffici privati, chi li esercita è obbligato ad affrontare gli incomodi e pericoli, anche non preveduti, che sono per loro natura connessi con l'ufficio medesimo. Viola la giustizia anche chi, senza proporzionato motivo, abbandona il suo ufficio prima del termine convenuto o fissato.
L'attività professionale deve essere svolta in modo da non pregiudicare i superiori interessi e doveri dell'uomo; anzi essa dovrà essere considerata come un mezzo subordinato alle superiori esigenze spirituali: come un dono concesso per servire Gesù Cristo nei fratelli, facendoli partecipi dei doni medesimi (cf. I Pt. 4, 10).
È doveroso sentire, senza settarismi, anzi nella piena armonia e collaborazione di tutte le forze e di tutte le associazioni, vincoli di particolare carità verso gli appartenenti al medesimo s.; favorire le unioni professionali tendenti alla elevazione spirituale e materiale, partecipando attivamente alla vita di esse.
Anche le leggi che regolano l'esercizio dei vari s. obbligano in coscienza e devono essere conosciute ed osservate (cf. Cod. civ. it., artt. 2060-2642); così pure i contratti regolarmente stipulati sia dalle associazioni che dai privati e le tariffe ed onorari fissati dagli organi competenti. Chi esercita un ufficio pubblico nulla può esigere per l'adempimento del suo dovere, oltre a quanto sia stabilito per legge o da legittima consuetudine: in caso contrario è obbligato alla restituzione. Neppure potrà accettare quanto gli è offerto spontaneamente per un fine illecito, né ciò che è vietato dalle leggi o che può essere causa di scandalo od incentivo di prevaricazione (cf. CIC, can. 736; Cod. pen. it., artt. 316-22).