SUBORNAZIONE

SUBORNAZIONE. - È il reato che consiste nell'indurre con doni, promesse, o in qualunque altro modo, testi o periti ad una falsa testimonianza o perizia (can. 1755 § 3).

Soggetto attivo del delitto può essere chiunque, anche l'imputato o la persone offesa dal reato, o anche un testimone. L'elemento materiale consiste nelle promesse, nei doni o in qualunque altra utilità che può apportare miglioramento nella situazione della persona che si fa subornare (i modi infatti di s. sono indicati nel canone citato demonstrative). Con qualunque mezzo però avvenga la s., si richiede che il reato sia consumato (can. 2228); il che si verifica, appena sia stata effettuata la promessa o l'offerta, effectu secuto. Nel diritto romano, se il subornato fosse stato testis ad offensam e la sua falsa testimonianza avesse sortito il suo effetto, il reato di s. veniva punito, come la falsa testimonianza, con la pena del taglione (L. Ferraris, Prompta bibliotheca, VI, Roma 1890, p. 243). Nel diritto prima del CIC la s. era punita con varie pene, come l'infamia, la scomunica (c. 20, C. XXIV, q. 3) la sospensione (c. 17, X, I, 11) ed altre pene, secondo i casi (2 C. XXXIII, q. 1; 9, X, X, II, 21; Conc. Trid., sess. XIII, cap. 7 de ref.).

Le pene suddette furono determinate ed unificate dalle norme del CIC che, nel can. 1755 § 3, punisce la s. come il falso nelle deposizioni, a norma del can. 1743 § 3. La pena perciò sarà la rimozione temporanea dagli atti legittimi ecclesiastici e, se ci fosse stato il giuramento, un laico si colpirà d'interdetto, un chierico di sospensione.

Da tenere però presente che, per incorrere la pena di cui sopra, si richiede la piena imputabilità (can. 2229 § 2) essendovi, nel canone 1755 § 3, il verbo praesumpserti. Ciononostante, quantunque il tentativo di corruzione non abbia raggiunto il suo obiettivo o sia stato effettuato più per leggerezza di animo che per vera e completa volontà di delinquere, se da circostanze di fatto o di persone (ad es., se sia stato un chierico ad ardire di corrompere), ne sia nato scandalo, si può procedere a norma del can. 2222.

La s. nel Cod. pen. ital. - nel quale, in materia, si rileva una differenza sostanziale col vecchio Codice penale Zanardelli - soggiace alle pene stabilite negli artt. 372, 373 per la falsa testimonianza, perizia, interpretazione; essa, pertanto, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta dalla metà ai due terzi, qualora l'offerta o la promessa non sia stata accettata o la falsità non sia stata commessa. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici (art. 377).

BIBL.: V. Mansini, Trattato di diritto penale ital., Roma 1913, p. 469; F. Roberti, De processibus, II, ivi 1926, p. 44; M. Lega - V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica, II, ivi 1929, p. 665. Innocenzo Parinella
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“SUBORNAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 896. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/subornazione.