TERMINISMO

TERMINISMO: V. NOMINALISMO; OCCAM; SCOLASTICA.

TERMINOLOGIA DELLE SACRE CONGREGAZIONI E TRIBUNALI DELLA CURIA ROMANA. - Nelle SS. Congregazioni e Tribunali della Curia romana sono in uso da secoli molte formule destinate a significare, con una sola parola o frase, la soluzione data a questioni proposte o petizioni avanzate. L’origine di tali formule, che corrispondono del resto allo spirito della lingua latina, è da mettersi in relazione con l’antico uso di restringere le questioni proposte in uno o più quesiti (dubia), ai quali si può rispondere spesso con un semplice affermativo o negativo.

Si dà una recensione delle formule principali di uso più comune, seguendo un ordine logico.

1. Formole di risoluzione favorevole

Una risoluzione pienamente favorevole viene significata con le seguenti formule: Affirmative; Pro gratia; Iuxta petita; Pro gratia iuxta petita. Talvolta vi può essere una risposta favorevole, che però non deve esser considerata come norma generale; allora si usa la formula: Affirmative in caso, cioè per le particolari circostanze del caso. Si può dare poi una risposta sostanzialmente favorevole, ma con qualche limitazione, che viene espressa con vari formule, per es.: Affirmative, ita tamen...; Affirmative iuxta modum; Affirmative iuxta petita. Finalmente una risoluzione affermativa può esser condizionata o limitata nella sua estensione. Si usa allora la formula: Affirmative. Et ad mentem. Mens autem est: e qui segue la formulazione delle condizioni o limitazioni.

2. Formole di risoluzione negativa

Una risoluzione negativa viene espressa con diverse formule, che ne indicano le varie sfumature, da una negazione pura e semplice, ad un giudizio di non opportunità. Le formule più frequenti sono: Negative; Negative et amplius, dove l’amplius è contrazione di un formulario più largo (amplus non proponatur), cioè la Congregazione è talmente informata sulla questione, che questa non deve esser proposta di nuovo, a meno che non intervengano altri elementi di assoluta gravità; Reponatur, cioè in archivio, o Ad acta, significa che la pratica non avrà più corso; Non expedire, la concessione cioè in linea di principio potrebbe essere accordata, ma nelle circostanze del caso non lo si ritiene opportuno; Nihil innovetur, si stia cioè a quanto è già in legittimo possesso; Gaudeat immediatus, formula che suppone una concessione precedente che non si vuole ampliare; In decisis, si conferma cioè una risoluzione antecedente; In decisis et amplius (non proponatur), la questione cioè non deve esser riproposta; Lectum o Nihil, la Congregazione cioè non crede necessaria dare una risoluzione; Non proposita, vale a dire la questione non è stata ritenuta degna di discussione.

3. Formole di risoluzione dilazionata

Quando la risoluzione di una questione, per qualsiasi motivo, debba essere dilazionata, vengono usate le seguenti formule: Dilata, ovvero: Dilata sine die, se non si prevede quando la questione possa esser risolta; Dilata ad primam, cioè fino alla prossima adunanza della Congregazione. Spesso, in prossimità di periodi festivi, la risoluzione viene rimandata a dopo le ferie connesse con tali festività, che vengono indicate con le seguenti formule: Post Regem, cioè trascorse le feste natalizie e precisamente dopo la Epifania; Post Cineres, ossia dopo le ferie di carnevale, una volta in uso prima delle Ceneri; Post Agnos, cioè dopo le feste pasquali; Post Ignem, cioè dopo Pentecoste; Post aquas, cioè dopo le ferie estive.

4. Formole procedurali

Se esaminando una questione, si riscontrano lacune nella parte informativa, allora si usa la formula: Completatur acta; se invece elementi nuovi vengono presentati mentre la pratica è in corso e si stima utile aggiungerli all’incartamento, si scrive: Uniatur. Qualora si stima necessario avere delle delucidazioni verbali, si appone la formula: Vocentur agens, si chiami cioè l’agente. Se poi una determinata soluzione sorpassa le competenze del dicastero, allora alla soluzione si aggiunge la formula: Si Sanctissimo placuerit, se cioè la detta soluzione verrà approvata dal S. Padre; così se la competenza del Dicastero in un determinato caso è dubbia, si appone la formula: Facto verbo cum Sanctissimo, interpellato cioè il S. Padre. Può darsi il caso che la Congregazione non sti opportuno dare una soluzione generale ad una determinata questione, ma che sia disposta a risolvere i casi particolari, il che viene espresso con la formula: Providebitur in casibus particularibus. Quando poi per una questione già risolta, si adducano elementi nuovi che ne giustificano altro esame, allora si usa la formula: Resumatur. Si può dare anche il caso che il ricorso alla Congregazione non sia stato necessario, sia per diritto comune, sia perché era in facoltà dell’Ordinario di darne risoluzione; nel primo caso si risponde: Utatur iure suo; nel secondo: Recurrat ad Ordinarium. Talvolta la Congregazione può stimare prudente di non dare comunque una soluzione e rimanda l’oratore alla dottrina comune con la formula: Consulat probatos auctores. Se si tratta di un dubbio non fondato, si può avere la risposta: Aequiescat, l’oratore cioè si tranquillizzi. Quando poi una soluzione sorpassa le competenze del Dicastero e si è dovuto ricorrere al S. Padre, allora si appone la formula: Ex audientia Sanctissimi. Finalmente se una questione non è di competenza del Dicastero si usa la formula: Non spectare.
BIBL.: T. Ortolan, Clausus apostoliques, VI. Clausus propers aux réponses des Congrég. rom., in DTHC, III (1908), coll. 38-40; J. B. Sámgüller, Lehrbuch des h. Kirchenrechts, I, Friburgo in Br. 1925, p. 542; Matthaeus a Monte Coronata, Inst. Iuris Can., I, Torino 1928, n. 337; A. Van Hove, De Rescriptis, Malines-Roma 1936, p. 79; R. Naz, Clausules apost., in DDC, III (1942), coll. 820-22. Ferdinando Antonelli