STILUS et PRAXIS CURIAE. - Sono due istituti giuridici canonici, che ben poco differiscono tra loro ed hanno rilevanza nel CIC come norma in caso di lacuna della legge.
Il primo (stilus) dal punto di vista formale si riferisce alle forme e alle solennità che sono osservate in modo uniforme nell'espletamento degli atti ecclesiastici dalla pubblica autorità ecclesiastica. Se si riferisce alle norme usate nelle congregazioni, tribunali e uffici della S. Sede, si parla di Stilus Curiae Romanae. Dal punto di vista materiale si riferisce ai principi costantemente osservati nel compimento di determinati atti o decisioni, prevalentemente giudiziali. Il secondo, cioè la praxis, in senso stretto coincide con lo stilus preso in senso materiale; in senso lato equivale a stilus. I due termini sono presi a volte in senso ancor più stretto ed allora stilus indica le formalità solite ad usarsi nelle concessioni di grazia; usus forensis formalis, indica le stesse formalità osservate in materia contemporanea; praxis designa poi lo stilus in senso materiale; ossia le decisioni in materia graziosa e contenziosa. In materia contenziosa le cose decise in maniera uniforme si chiamano anche usus forensis preso in senso materiale, oppure auctoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum.
Si distinguono, come si è detto, uno stilus e una praxis di Curia in genere, e uno stilus e una praxis propri delle congregazioni, dei tribunali e degli uffici della S. Sede (S. et p. C. Romanae). Come norma generale stilus habet vim legis: ciò si riferisce allo stilus in senso formale.
Quantunque il CIC non parli dello stilus e della praxis delle curie diocesane locali, l'uno e l'altra possono essere in-vocati non per supplire a un difetto di una legge universale, ma solamente per colmare le lacune di una legge particolare diocesana. E ciò per analogia. Il CIC, infatti, tratta dello stilus e della praxis della Curia romana laddove parla dello usus suppletorum (can. 20). Dato che la legge, per quanto redatta in forma generale e astratta, non può prevedere e disciplinare tutti i casi concreti della vita sociale, si pongono l'opportunità e la necessità di predisporre norme particolari che indichino i mezzi con i quali si possa far fronte alle manchevolezze e deficienze delle norme scritte (cosiddetto problema delle lacune della legge che riceve soluzioni particolari che variano da ordinamento giuridico a ordinamento giuridico). E dato che anche per l'ordinamento giuridico canonico sussiste tale grave problema (v. INTERPRETAZIONE), il legislatore ecclesiastico ha tra le altre fonti sussidiarie indicato nel can. 20 espressamente anche lo stilus e la praxis della Curia Romana. Questi possono produrre effetti giuridici solo concorrendo alcune condizioni e cioè: 1) mancanza di disposizioni della legge per il caso concreto, cosicché l'applicazione delle norme sussidiarie si renda indispensabile; 2) che tale applicazione sia lecita. È infatti espressamente escluso il ricorso alle fonti sussidiarie in materia penale (nisi agatur de poenis applicandis), riguardo ai diritti singolari, ai privilegi e in genere, nei casi per i quali non sia ammessa l'interpretazione estensiva (can. 19, 983, 2219 § 3).
Lo stilus e la praxis della Curia romana non si basano su alcuna norma giuridica, ma si applicano solo quando si rileva insufficiente il ricorso all'analogia sia iuris sia facti. Si suole distinguere fra stilus iuris e stilus facti. Il primo è il vero diritto suppletorio. Le sentenze giudiziarie, infatti, e gli atti amministrativi (decreti, decisioni), quantunque non possano produrre diritto nuovo generale, possono essere presi in considerazione allorché da essi possano essere desunte norme con le quali risolvere casi particolari, in mancanza del disposto della legge, e divenire quindi vincolanti. Da ciò deriva l'uso forense e la auctoritas rerum similiter iudicatarum, specialmente della Segnatura Apostolica e della S. R. Rota. Il secondo, invece, non è vero diritto sussidiarie in quanto pone norme obbligatorie e vincolanti solo per gli ufficiali della Curia nella esecuzione degli atti del loro ufficio. Ciò avviene anche nel caso di esercizio di potestà delegata, per quanto riguarda la validità degli atti.
È questione di particolare importanza e discussa in dottrina se lo stilus possa essere produttivo di norme consuetudinarie. In autori meno recenti si trova affermato che le sentenze giudiziali per sé sole possono dar luogo a una consuetudine. Ma secondo una migliore dottrina il giudice, in quanto ha potestà limitata ad affermare quale sia il diritto fra le parti, con le sue sentenze, per quanto volte egli le ripeta, non può costituire legge, propriamente detta. E, pertanto, la prassi della Curia e dei tribunali acquistano forza di diritto consuetudinarie solo quando dalle circostanze appare che il popolo, al quale riguarda la cosa giudicata, si conformi ad essa osservandola come norma legale per un certo tempo, formando così, con il concorso delle altre condizioni, la consuetudine. Allora solo può dirsi che quelle sentenze producono leggi propriamente dette, non per forza propria, ma in virtù della radicata consuetudine del popolo, del quale gli stessi giudici sono parte (v. GIURISPRUDENZA).