ANNATA

ANNATA. - Quello che anticorrente al sec. XIV si chiamò fructus primi temporis, annalia, annua, si disse poi a: parola che nel suo specifico significato indicò tutti i frutti di un beneficio minore riservato al Papa, che fossero da pagarsi alla Camera apostolica. Nella denominazione di a. vennero pure, meno propriamente, compresi sia i communia servitia, dovuti dai benefici concistoriali al Papa e ai cardinali, sia i minuta servitia da corrispondersi agli ufficiali minori della Curia romana, nonché i quindennia, cioè i frutti da pagarsi al Papa ogni quindici anni dai benefici incorporati a qualche istituto ecclesiastico che non vacano mai. Più impropriamente ancora col nome di a. si designarono i fructus medii temporis (detti anche intercalares), vale a dire i frutti dei benefici maturati durante il primo anno della vacanza, e altre tasse e contributi da pagarsi per altre ragioni.

L'origine delle a. non è del tutto accertata. A prescindere da taluni antecedenti antichissimi, come l'inhronisticum greco e l'oblatio romana, il Fagnano le dice talmente antiche da doversi annoverare fra le istituzioni immemorabili. Pare che l'istituto nella sua sostanza si riscontri già nel sec. IX; nei secoli successivi fu allargato e perfezionato, benché variasse il soggetto passivo d'attribuzione. L'attribuzione alla Camera apostolica, che caratterizzò poi la vera e propria a., deriva evidentemente dalla riserva: passando al Papa la provvista dei benefici, naturalmente passarono a lui tutti i diritti dei precedenti collatori (Reg. 46, in 60) fra i quali anche gli annalia. Comunque il primo esempio di a. pontificia con carattere generale lo troviamo sotto Clemente V (1° febbr. 1306), che riserva alla Camera apostolica per la durata di tre anni i frutti di tutti i benefici vacanti nelle isole britanniche. Il provvedimento fu esteso da Giovanni XXII (nel 1316) a tutta l'Europa per i benefici vacanti e non vacanti nei tre anni successivi; e finalmente, nello stesso anno, furono riservate alla S. Sede le a. di tutti i benefici minori vacanti apud S. Sedem. Lo stesso Giovanni XXII regolò poi la quota e il modo di riscuotere le a. (c. 2, I, in Extr. Ioann. XXII); onde molti dissero questo Papa vero autore delle a. Finalmente Gregorio XI (1376) assoggettò alle a. tutti i benefici riservati alla Sede Apostolica.

Le a. erano riscosse direttamente dalla S. Sede a mezzo di commissari, esattori o collectores muniti di speciali poteri. Sul principio le a. costituivano i frutti netti del beneficio; ma Bonifacio IX (1384-1409) li ridusse alla metà; a. bonificaria o mezz'à,

da pagarsi però anticipatamente. La mezz'à, bonificata non va confusa con quella introdotta da Benedetto XIII mediante la costituzione Pius et misericors del 20 apr. 1728, per cui tutti i benefici minori non riservati alla S. Sede vennero gravati, salvo qualche eccezione, da una mezza a., cioè dai frutti lordi di sei mesi (di vacanza) in favore della rispettiva chiesa cattedrale o collegiale, e ciò solo per l'Italia ed isole adiacenti. Questa a. però non veniva riscossa qualora nella chiesa si fosse costituito un patrimonio per la fabbrica o scistesse un patrono a cui spettasse l'obbligo delle riparazioni.

Contro le a. si levò dovunque grande opposizione. Gli eretici, e anche alcuni cattolici, le dissero, ingiustamente, simbolicamente. L'opposizione culminò nel Concilio di Costanza. Martino V nel 1418 regolò la questione con la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, la Francia e l'Italia, a mezzo di particolari concordati, ma le a. furono, per principio, mantenute. Il Concilio di Basilea abolì le a. (9 giugno 1435, sess. XXI); e il suo decreto, benché non abbia avuto immediato effetto, costituì non di meno un fierissimo colpo all'istituto. Si ammiserò dapprima molte eccezioni; in seguito le vere a. vennero ovunque in disuso; non così le mezze a. benedettine, stabilite in favore delle chiese cattedrali e collegiali d'Italia. A queste appunto si riferisce il can. 1482, che le vuole mantenere ove siano tuttora in vigore, con l'osservanza degli statuti particolari e delle lodevoli consuetudini che le regolano nelle diverse regioni.

BIBL.: A. Pugliese, Annate e mezz'anno, Milano 1939. Servo Goyenèche