UNIONE PIA

UNIONE PIA. - È un'associazione di fedeli istituita a scopo di pietà o di carità. Non è di rigore che sia persona morale, bastando alla sua sussistenza giuridica e capacità spirituale la semplice approvazione dell'Ordinario; qualora però acquistasse una struttura organica mediante l'erezione formale prenderebbe il nome di sodalizio (cann. 707 § 1, 708 CIC). Così sono soltanto u. p. le opere della S. Infanzia e di S. Francesco di Sales; è invece sodalizio l'Unione missionaria del clero.

Prima della promulgazione del CIC i termini: confraternite, congregazioni, sodalizi, u. p., venivano usati promiscuamente anche dall'autorità ecclesiastica. Il CIC, invece, distingue nettamente i Terz'ordini, le confraternite e le u. p., assegnando loro rispettivamente come elemento discriminativo lo scopo di santificazione personale, di culto, di pietà o carità cristiana. Le u. p., pur essendo associazioni approvate dalla Chiesa, ma non assurgendo sempre alla figura piena di enti giuridici come i Terz'ordini e le confraternite, costituiscono una categoria intermedia tra le associazioni laicali fondate a scopo più senza l'autorità o l'approvazione della Chiesa, ma da questa soltanto raccomandate o lodate (Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, Associazioni di Azione Cattolica), e le associazioni ecclesiastiche erette a persone morali. Infatti, in forza del decreto di approvazione, una u. p. riceve dall'autorità ecclesiastica un pubblico riconoscimento che le vale per ottenere grazie spirituali e indulgenze e l'assoggetta alla giurisdizione della Chiesa, ma non le conferisce la perpetuità; e i suoi membri restano uniti da vincolo personale e possono quindi separarsi a loro volontà. I beni che essa possedesse appartengono ai soci, i quali però sono obbligati a rispettare sia le condizioni poste dai donatori, sia la destinazione speciale cui hanno acconsentito di devolvere tali beni all'atto della loro iscrizione.

Sotto questa forma le u. p. hanno cominciato a comparire nella Chiesa dopo il Concilio di Trento e si sono moltiplicate specialmente in questi ultimi secoli e cioè dopo che l'invasione dello Stato moderno nella zona ecclesiastica eresse a principio la figura laicale delle confraternite, assoggettandole alla sua autorità e impedendo loro il libero esercizio della pietà e della carità cristiana.

Come le confraternite, le u. p. possono erigersi in chiese collegiate, previo il consenso del Capitolo, o anche in oratori semipubblici, non mai in quelli privati. Nelle chiese di religiose, sono permesse soltanto le u. p. di preghiera (can. 712), con esclusione di uomini. La competenza ad erigere le u. p. appartiene di diritto alla S.

Sede e agli Ordinari; per privilegio apostolico spetta anche, in via esclusiva o cumulativa, a determinate persone morali, le quali devono, tuttavia, di consueto munirsi del permesso dell'Ordinario prima di usarne. Le u. p., come qualunque associazione che voglia essere approvata dalla Chiesa, devono prendere il nome o da qualche attributo di Dio, o da un Mistero della religione cristiana, o dalle feste del Signore, della Vergine e dei Santi. È vietata la pluralità di u. p. dello stesso titolo e della stessa fisionomia nella medesima località, a meno che si tratti dei maggiori centri urbani. Fa eccezione a questa regola la u. p. o il Sodalizio del S.mo Sacramento, che gli Ordinari, a seconda delle circostanze, possono erigere nelle singole parrocchie al posto della confraternita dello stesso Mistero. Quando una u. p. può aggregarsene altre similari per la partecipazione dei privilegi d'ordine spirituale, si dice arcisodalizio o rispettivamente società primaria, a seconda che appartenga alla sezione dei sodalizi o delle semplici u. p. Soltanto dalla S. Sede derivano la facoltà di aggregare e la concessione, anche a mero titolo di onore, della qualifica competente (cann. 721, 725); e allora, per una sorta di apposito manuum, non è permesso trasferire ad altra sede la u. p. che faccia da centro aggregativo (can. 724). Salvo indulto apostolico, si possono aggregare soltanto le unioni dello stesso titolo e dello stesso fine (can. 721 § 2). L'aggregazione non implica subordinazione gerarchica (can. 722 § 2); deve essere perpetua ed è concessa soltanto alle u. p. canonicamente erette, cioè ai sodalizi. Se però la u. p. primaria è solamente approvata, l'erezione canonica della u. p. da aggregarsi non sembra necessaria. L'Ordinario può, per gravi ragioni, sopprimere le associazioni, non escluse quelle erette da altri per privilegio subordinato al suo consenso: è però ammesso il ricorso contro il suo provvedimento; le associazioni erette dalla S. Sede non possono sciogliersi da un'autorità inferiore. Per usufruire dei diritti, dei privilegi, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali proprie di ciascuna u. p. basta l'iscrizione (can. 692). Può essere iscritto validamente a una u. p., a norma del CIC, chi appartiene alla Chiesa, purché non sia incorso in una censura notoria, non partecipi ad una società condannata e non sia pubblico peccatore (can. 693 § 1). L'entrata si regola a norma degli statuti (su domanda o per cooptazione), e se l'u. p. è persona morale, l'iscrizione non produce l'effetto se non ad interinazione avvenuta sull'albo o registro sociale (can. 694). Occorre a chi s'iscrive di persona l'aver raggiunto l'uso di ragione; è lecito però, per diritto comune, accogliere gli assenti in u. p. non costituite in corso organico, e per privilegio qualche u. p. può ammettere gli infanti (can. 693 § 3).

Una caratteristica fondamentale delle u. p., come delle associazioni laicali in genere, è la gratuità dell'erezione (can. 686 § 5), delle aggregazioni (can. 723, 5°) e dell'entrata (can. 695); salva l'indennità per le pratiche occorrenti nel primo caso, escluso ogni dono anche spontaneo nel secondo, e permesse le legittime tasse d'iscrizione nel terzo. La vita interna si sviluppa sugli statuti, soggetti in ogni caso all'approvazione previa e agli eventuali emendamenti successivi dell'Ordinario, a meno che siano direttamente imposti o confermati dalla S. Sede (can. 689 § 2). Anche la nomina degli ufficiali e degli amministratori è subordinata alla ratifica dell'Ordinario, il quale ha il diritto di cassarla e di rimuovere d'ufficio gli eletti, se a lui consti la loro indegnità o il difetto d'idoneità; l'intervento e la presidenza nelle sedute sia ordinarie che straordinarie, nonché la conferma delle deliberazioni gli competono soltanto quando si tratta di confraternite, non già di u. p. (can. 715). Infine gli spettano il controllo dei bilanci annui, il consenso per le collette, la verifica degli introiti di questure e di offerte (can. 691). Per ciò che riguarda la nomina e la rimozione dell'assistente e del cappellano, due uffici che possono compendiarsi in un solo titolare, provvede direttamente l'Ordinario per tutte le u. p., anche se erette dai religiosi fuori delle loro chiese; nelle chiese dei religiosi è richiesto il suo consenso solo nel caso in cui il superiore della comunità designi un sacerdote secolare (can. 698). Parallela alla soggezinne continuativa all'Ordinario, oggi assai più in rilievo di quello

che fosse nella disciplina precedente, è l'autonomia economica e culturale di fronte ai parroci, che spetta alle associazioni, e quindi alle u. p., erette in chiesa propria; la quale indipendenza non viene meno se per caso la chiesa della pia associazione ospitasse la sede della parrocchia (cann. 691, 716). Ma se la u. p. fosse ospite in chiesa altrui non può sconfinare nell'esercizio del culto dalla cappella o dall'altare che le fosse assegnato, e il suo bilancio è separato dalla gestione dei beni della chiesa. Questa distinzione patrimoniale è prescritta anche nel caso di condominio ex aequo sulla stessa chiesa da parte della u. p. e della parrocchia (can. 717).

È chiaro che l'autonomia delle u. p. non importa per i singoli membri l'esenzione dai diritti inerenti all'ufficio del parroco proprio, ed in specie dal ius funerandi nei confini della legge comune. I contatti tra le u. p. e le altre associazioni nell'esercizio del culto sono determinati, nella precedenza, dalla graduatoria discendente: Terz'ordini, arciconfraternite effettive e d'onore; confraternite; u. p. primarie effettive e d'onore; u. p. (can. 701). Nello stesso ordine di graduatoria la precedenza è regolata secondo le norme del diritto comune, dal quasi possesso o, in difetto, dalla priorità di tempo. In ogni caso l'esercizio del diritto di precedenza è inscindibile dall'intervento collegiale ed ufficiale dei soci con lo stendardo e con le rispettive insegne (can. 710). Le insegne, professione esteriore del vincolo associativo, hanno un'importanza giuridica. La loro forma va da un semplice distintivo a un abito completo, ed è di competenza del cappellano il benedire e l'importe secondo il rito approvato (can. 698 § 2). Questa facoltà del cappellano si ritiene che sia ordinaria e perciò delegabile senza alcuno speciale permesso. In forza del Concordato Lateranense (artt. 30-32) le u. p., come del resto tutte le pie associazioni, salvo il trattamento giuridico speciale per le confraternite, dipendono esclusivamente dall'autorità ecclesiastica e possono ottenere dallo Stato italiano anche il riconoscimento giuridico agli effetti civili e, in conseguenza, l'autorizzazione ad acquistare e possedere anche beni immobili. Secondo il regolamento esecutivo della legge 27 maggio 1929, n. 848, la domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è proposta dal loro rappresentante al ministro per l'Interno.

Anche le associazioni pie, e quindi le u. p. giuridicamente riconosciute dallo Stato italiano, rimangono escluse da ogni ingerenza statale, salvo l'osservanza degli artt. 4, 5, 9 della legge d'applicazione riguardanti rispettivamente ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza delle pie associazioni, la loro attività di carattere educativo o assistenziale, nonché la capacità di acquistare immobili, di accettare donazioni, eredità o legati.

BIBL.: M. Conte a Coronata, Iustit, iuris eccl., I, Torino 1920, n. 685 sg.; I. B. Ferreres, Instituciones canónicas, I, Barcellona 1926, n. 979 sgg.; Wernz-Vidal, III, n. 462 sgg.

Luigi Fini

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“UNIONE PIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 524. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/unione-pia.