UNIONE PIA. - È un'associazione di fedeli istituita a scopo di pietà o di carità. Non è di rigore che sia persona morale, bastando alla sua sussistenza giuridica e capacità spirituale la semplice approvazione dell'Ordinarie; qualora però acquistasse una struttura organica mediante l'erezione formale prendere il nome di sodalizio (cann. 707 § 1, 705 CIC). Così sono soltanto u. p. le opere della S. Infanzia e di S. Francesco di Sales; è invece sodalizio l'Unione missionaria del clero.
Prima della promulgazione del CIC i termini: contrafertorie, congregazioni, sodalizi, u. p., venivano usati promiscuamente anche dall'autorità ecclesiastica. Il CIC, invece, distingue nettamente i Terz'ordini, le confermate e le u. p., assegnando loro rispettivamente come elemento discriminativo lo scopo di santificazione personale, di culto, di pietà o carità cristiana. Le u. p. pur essendo associazioni approvate dalla Chiesa, ma non assurgendo sempre alla figura piena di enti giuridici come i Terz'ordini e le contrafertorie, costituiscono una categoria intermedia tra le associazioni laicali fondate a scopo di senza l'autorità o l'approvazione della Chiesa, ma da questa soltanto raccomandate o lodate (Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, Associazione di Azione Cattolica), e le associazioni ecclesiastiche erette a persone morali. Infatti, in forza del decreto di approvazione, una u. p. riceve dall'autorità ecclesiastica un pubblico riconoscimento che le vale per ottenere grazie spirituali e indulgente l'assoggetta alla giurisdizione della Chiesa, ma non le conferisce la perpetuità; e i suoi membri restano uniti da vincolo personale e possono quindi separarsi a loro volontà. I beni che essa possedesse appartengono ai soci, i quali però sono obbligati a rispettare sia le condizioni poste dai donatori, sia la destinazione speciale cui hanno acconsentito di devolvere tali beni all'atto della loro iscrizione.
Sotto questa forma le u. p. hanno cominciato a comparire nella Chiesa dopo il Concilio di Trento e si sono moltiplicate specialmente in questi ultimi secoli e cioè dopo che l'invadenza dello Stato moderno nella zona ecclesiastica eresse a principio la figura laicale delle contrafertorie, assoggettandole alla sua autorità e impedendo loro il libero esercizio della pietà e della carità cristiana.
Come le contrafertorie, le u. p. possono cingersi in chiese collegiate, previo il consenso del Capitolo, o anche in oratori semipubblici, non mai in quelli privati. Nelle chiese di religione, sono permesse soltanto le u. p. di preghiera (cann. 712), con esclusione di uomini. La competenza ad erigere le u. p. appartiene di diritto alla S.
che fosse nella disciplina precedente, è l'autonomia economica e culturale di fronte ai parroci, che spetta alle associazioni, e quindi alle u. p., erette in chiesa propria; la quale indipendenza non viene meno se per caso la chiesa della pia associazione ospitasse la sede della parrocchia (cann. 691, 716). Ma se la u. p. fosse ospite in chiesa altrui non può sconfigrare nell'esercizio del culto dalla cappella o dall'altare che le fosse assegnato, e il suo bilancio è separato dalla gestione dei beni della chiesa. Questa distinzione patrimoniale è prescritta anche nel caso di condominio ex aequo sulla stessa chiesa da parte della u. p. e della parrocchia (cann. 717).
È chiaro che l'autonomia delle u. p. non importa per i singoli membri l'esenzione dai diritti inerenti all'ufficio del parroco proprio, ed in specie dal ius funerandi nei confini della legge comune. I contatti tra le u. p. e le altre associazioni nell'esercizio del culto sono determinati, nella precedenza, dalla graduatoria discendente: Terz'ordini, arciconfraternite effettive e d'onore; confraternite; u. p. primarie effettive e d'onore; u. p. (cann. 701). Nello stesso ordine di graduatoria la precedenza è regolata secondo le norme del diritto comune, dal quasi possesso o, in difetto, dalla priorità di tempo. In ogni caso l'esercizio del diritto di precedenza è inscindibile dall'intervento collegiale ed ufficiale dei soci con lo stendardo e con le rispettive insegne (cann. 710). Le insegne, professione esteriore del vincolo associativo, hanno un'importanza giuridica. La loro forma va da un semplice distintivo a un abito completo, ed è di competenza del cappellano il benedire e l'importo secondo il rito approvato (cann. 698 § 2). Questa facoltà del cappellano si ritiene che sia ordinaria e perciò delegabile senza alcuno speciale permesso. In forza del Concordato Lateranense (artt. 30-32) le u. p., come del resto tutte le pia associazioni, salvo il trattamento giuridico speciale per le confraternite, dipendono esclusivamente dall'autorità ecclesiastica e possono ottenere dallo Stato italiano anche il riconoscimento giuridico agli effetti civili e, in conseguenza, l'autorizzazione ad acquistare e possedere anche beni immobili. Secondo il regolamento esecutivo della legge 27 maggio 1929, n. 848, la domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è proposta dal loro rappresentante al ministro per l'Interno.
Anche le associazioni pia, e quindi le u. p. giuridicamente riconosciute dallo Stato italiano, rimangono escluse da ogni ingerenza statale, salvo l'osservanza degli artt. 4, 5, 9 della legge d'applicazione riguardanti rispettivamente ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza delle pia associazioni, la loro attività di carattere educativo o assistenziale, nonché la capacità di acquistare immobili, di accettare donazioni, eredità o legati.