CELIBATO

CELIBATO. - I. C. ECCLESIASTICO. - Principio ispiratore del c. ecclesiastico è l'idea di purezza e di continenza. Gesù la presenta come esercizio di virtù superiore (Mt. 19, 12) e s. Paolo la prende come uno dei principi direttivi che devono esser tenuti presenti nella scelta di un vescovo, sacerdote o diacono. Secondo l'Apostolo, il ministro del santuario dev'essere
«unius uxoris vir» (Tit. 1, 5-6), espressione che bisogna intendere nel senso di un interdetto portato su coloro che sono passati a nozze due o più volte prima di accedere agli Ordini sacri, e non già quasi un obbligo fatto dall'Apostolo di avere una sposa. Questa seconda interpretazione sarebbe del resto in opposizione con quanto scrive altrove lo stesso Apostolo (I Cor. 7, 7; 32-34), quando formula l'augurio di vedere gli altri come se stesso (cioè non sposato: I Cor. 7, 7), ovvero quando spiega le disposizioni favorvoli, perché un'anima si dia al servizio del Signore (I Cor. 7, 32-34).
Il precetto è quindi restrittivo, non ingiuntivo; esclude il bigamo dagli Ordini, non impone il matrimonio come condizione per accedere al sacerdozio.
Virtualmente raccomandato dalla Scrittura, il c. non vi appare però come obbligatorio e tale libertà di scelta è stata la norma seguita nei primi secoli della Chiesa, nonostante l'alta considerazione in cui era tenuta la continenza. Prima infatti che il concitismo ne avesse fatto una istituzione, l'aristocrazia del clero cattolico aveva avuto a cuore di praticarla, come fanno fede numerose testimonianze di scrittori cristiani fra i quali Tertulliano (De exhort. castit., 13: PL 2, 930), Clemente Aless. (Stromata, III, 13: PG 8, 1189), Origene (In Lev. hom., 6: PG 12, 473), Eusebio Demostr. Evang., I, 9: PG 22, 81), Sinesio di Tolemaide (Epist., 105: PG 66, 1485), S. Cirillo di Gerusalemme (Cateches., 12, 25: PG 33, 757), S. Girolamo (Adv. Vigilantium, 2: PL 23, 341), S. Epifanio (Adv. haeres., 48, 9; 59, 4: PG 41, 869, 1024).
Da questi ed altri testi che mostrano quanto larga fosse nel clero la pratica della continenza, difficilmente si può mostrare la traccia di una legge sul c. di origine apostolica, tesi sostenuta dal Bickel ed oggi comunemente abbandonata. Altre testimonianze non meno esplicite (cf. Clemente Aless., Stromata, III, 13: PG 8, 1189; Can. Hipp., 8, 55: ed. Achelus, Lipsia 1889, p. 74) mostrano che il diritto di vivere in matrimonio era riconosciuto al clero. È con il sec. IV che la disciplina del c. tende a prendere forme fisse nella legislazione conciliare, ma nel regolarla la Chiesa orientale si separa dall'Occidente.
In Oriente la Chiesa concedeva a coloro che non sentivano vocazione per il c. di usare dei loro diritti coniugali. In questo senso si pronunziarono i Concili di Ancira (314), Nicea (325), Gangra (350 ca.).
La testimonianza di Socrate mostra che una legge generale sulla continenza non esisteva neppure verso la metà del V. sec. quando solo in alcune regioni, come in Macedonia, nella Tessaglia e nell'Elldae, cominciava a introdursi (Hist. ecc., V, 22: PG 67, 637).
La consuetudine lentamente assumeva forza di legge generale e la Chiesa greca nella maniera di regolarla s'ispirava alle Costituzioni Apostoliche (I, 6, 17, Funk, Paderborn 1905, pp. 339-41) ed ai Canoni Apostolici (cf. can. 6, in Mansi, I, 51), le cui prescrizioni in materia non erano affatto rigide: proibizione del matrimonio dopo l'ordinazione, ma liceità dell'uso del matrimonio per chi fosse già sposato prima dell'ordinazione. Sotto l'influsso della legislazione di Giustiniano (Novella VI, 1) queste stesse misure furono alquanto ristrette e codificate più tardì nel Concilio Trullano (692), che è l'ultima parola dell'Oriente in materia di c. ecclesiastico, tuttora in vigore. Essa si compendia per i vescovi nell'obbligo della continenza assoluta, con separazione dalla sposa tenuta a ritirarsi in un monastero per i coniugati prima dell'episcopato. Ai sacerdoti, diaconi e suddaiaconi, interdizione del matrimonio dopo l'ordinazione; per i già sposati invece conservazione dei loro diritti coniugali sulla sposa, che non è lecito ripudiare, sotto pena di deposizione (can. 6, 12-13, 48, in Mansi, XI, 944-48, 965).
In Occidente la prima legge in materia è il can. 33 del Concilio di Elvira (Granada), verso il 300,

che obbligava gli ordinati in sacris alla continenza assoluta sotto pena di deposizione: «Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a coniugibus suis et generare filios; quicumque vero fecerit ab honore clericatus exterminetur » (Mansi, II, 11).
Nel Concilio Romano del 386 papa Siricio promulgava una legge analoga (Jaffé-Wattenbach, I, 41), con l'intenzione di farla prevalere in tutta la Chiesa latina (Epist. ad Himerium Tarrac.: PL 56, 558-59, 562). Più tardi in nomenzo I faceva nota questa decisione a Vittricio di Rouen ed Esuperio di Tolosa (PL 56, 501, 523-24). L'Africa, la Spagna e le Gallie si orientano verso la via tracciata dai papi, come fanno fede i canoni di vari Concilia: Cartagine (401); Toledo (390, 400); Torino (401).
I suddai coni sono al V. sec. non erano soggetti alla regola del c.; anzi papa Siricio sembra esentari (PL 56, 560). Ma ai tempi di s. Leone Magno anch'essi furono astretti alla regola adottata (Ep. ad Anast. Thessal.: PL 44, 672).
Non mancarono resistenze e i dottori della Chiesa più influenti come s. Ambrogio (De offic., I, 1: PL 16, 97-98), s. Agostino (De coniugis adulterinis, II, 22: PL 40, 488, 486), s. Girolamo (Adv. Vigilantium, 2: PL 33, 340) dovettero concorrere con la loro influenza in sostegno della tesi papale e controbattere gli errori di Elpidio, Gioviniano e Vigilanziano. Anche l'epigrafa rende testimonianza di resistenze individuali incontrate dal c. presso alcuni vescovi (Leclercq, Celibat, in DACL, II, coll. 2822-27).
Le regole date dai Papi e dai Concilia in Occidente continuarono a reggere la disciplina del c. sino al sec. XII, anche se, in periodi di crisi, ne andò eclissata la pratica, come ad es., in Francia nel sec. VIII sotto Carlo Martello, quando i benefici ecclesiastici venivano spesso conferiti ad indegni.
L'opera indefessa di s. BONIFACIO, SANTO (v.) e più tardi la vita comune (vita canonica promossa dal vescovo Crodagando di Metz; v.), come pure la legislazione di Carlomagno contribuirono ad una restaurazione del c., purtroppo di non lunga durata: la decadenza dell'Impero trascinava con sé la caduta della disciplina ecclesiastica, e per tutto il sec. X sino alla seconda metà del sec. XI, nonostante voci isolate di protesta (il Concilio di Trosly del 909, Raterio di Verona, Egberto di Treviri), il male andò dilagando. Non solo Chiese particolari, ma Roma stessa offriva lo spettacolo del concubinato e del matrimonio, che tenneva a divenire lo stato normale del clero. Una descrizione terribile della decadenza del clero fu tracciata nel Liber Gomorrianus da s. Pier Damiani, uno dei paladini della rinascita del c. ecclesiastico. Egli assai secondo energicamente l'opera dei papi riformatori della seconda metà del sec. XI, che proporzionando al male i rimedi ricondussero il clero al senso della primitiva disciplina. Soprattutto il fermo atteggiamento di s. Gregorio VII assicurò all'azione del papato un successo durevole con la lotta contro le investiture laiche, radice del male (cf. A. Fliche, La réforme grégorienne, 3 voll., Lovanio 1924-37). Il Papa, pur non dichiarando ancora nulla il matrimonio dei preti, praticamente lo considerava come tale. Il Concilio La-teranense, adunato da Callisto II (1123), fece l'ultimo passo (can. 21), confermato dal Lateranense II (1139), can. 7, e più tardi da Alessandro III nel 1180, che estendeva la legge dell'invalidità del matrimonio anche ai suddai coni, (Decret., capp. 1-2, X, IV, 6). Da allora gli Ordini maggiori hanno costituito nella Chiesa latina impedimento dirimente il matrimonio (cf. ora can. 132, 213, 214, 1072).
L'atteggiamento dei papi provocava tra i nemici del c. una serie di trattati e libelli (1060-80), per i quali si fece ricorso anche alle falsificazioni. Noto soprattutto il rescritto De continentia, attribuito al vescovo s. Ulrico di Augusta (m. nel 973) già ai tempi del Concilio Romano del 1079, in realtà scritto verso il 1060, a quanto sembra, da Ulrico, vescovo di Imola (Fliche, op. cit., III, pp. 1-48). Attacchi contro il c. non sono mancati neppure in seguito. Osteggiato da Jean de Meung nel Roman de la Rose (1277), fu oggetto di discussioni da parte di ecclesiastici, fautori del matrimonio, come rimedio a mali maggiori. Così Durando il Giovane nel Concilio di Vienna (1313), il card. Zabarella nel Concilio di Costanza (1414), e anni dopo l'imperatore Sigismondo in quello di Basilea. Per altri motivi invece fu attaccato con l'avvento della riforma protestante: Lutero dichiarava nullo il voto di castità dei religiosi e dei sacerdoti. Di fronte alla scissura protestante, alcuni cattolici erano d'opinione che, per il ritorno dell'unità, la Chiesa avrebbe potuto derogare alla legge sul c. e questa disposizione rimase anche dopo che il Concilio di Trento condannò l'errore luterano, definendo l'invalidità del matrimonio contratto dai religiosi di voti solenni e dai chierici con gli Ordini maggiori (secs. XXIV, can. 9). Gli imperatori Ferdinando I e Massimiliano II domandarono alla S. Sede una dispensa dalla legge per i paesi germanici e Pio IV pensò sericamente di accordarla. Ma con la morte del Papa e l'avvento di Pio V il progetto fu definitivamente abbandonato e le leggi tridentine furono imposte a tutta la Chiesa (cf. G. Constant, La concession à l'Allemagne de la communion sous les deux espèces, Parigi 1923, pp. 546-612, 1013-23). In tempi a noi più vicini sono noti i tentativi in campo laico contro il c. fatti dalla Rivoluzione Francese, poi dai «Vecchi Cattolici», e nel dopoguerra dal gruppo di preti apostati che hanno costituito la Chiesa Nazionale Cecoslovacca (1920). Recentemente i neomodernisti germanici nel loro programma disciplinare (Der Katholizismus der Zukunft, pubblicato anonimo a Lipsia nel 1940) hanno inserito il c. come facoltativo. Insieme non bisogna perdere di vista un altro movimento contro il c.: quello letterario (cf. P. Franche, Le prêtre dans le roman français, Parigi 1902, pp. 80-92).
La condotta della Chiesa di fronte a questi episodi è stata ferma e perentoria. Cf. le encicliche di Gregorio XVI Mirari vos (15 ag. 1832), di Pio IX Qui pluribus (9 sett. 1846), di Pio X Pascendi (7 sett. 1907), di Pio XI Ad catholici sacerdotii (20 dic. 1935).
Con decreto della S. Congregazione dei Sacramenti (27 dic. 1930) ogni candidato al sacerdozio è tenuto con giuramento ad attestare per iscritto che si astringe agli obblighi del c. ecclesiastico con piena consapevolezza.
Le ottime ragioni degli sforzi dei Papi perché il c. si affermasse non sono quelle male intaviste dal Montesquieu, quando affermava che «altrimenti la loro potenza non sarebbe mai salita così in alto e non sarebbe mai stata duratura, se ogni prete avesse avuto a cuore una famiglia» (Riflessioni e pensieri inediti, Torino 1943), ma quelle additate da s. Paolo (Hebr. 6, 1). Il sacerdozio è costituito per gli uomini in ciò che si riferisce a Dio, al fine di offrire doni e sacrifici, e solo il c. permette il perfetto e totale compimento di tali doveri. Colui che non è sposato ha la sollecitudine delle cose del Signore e cerca di piacere a lui; colui che ha una compagna, ha anche la sollecitudine delle cose del mondo e cerca di piacere alla moglie, e così è diviso. Inoltre che deve proseguire nelle anime l'opera del Redentore ha bisogno di libertà da preoccupazioni d'indole familiare che assorbirebbero gran parte della sua attività. L'individuo nel sacerdozio deve scomparire di fronte ai bisogni materiali e spirituali di tutta la famiglia umana, altrimenti rischia di diventare un professionista qualsiasi. Il ministero sacerdotale, e in particolare la direzione delle coscienze, esige illimitata fiducia verso chi l'esercita e questa difficilmente l'ottiene il sacer-

dote che vive in compagnia di una donna che partecipa delle sue confidenze.
Le obiezioni contro il c. non provengono tanto dalla nobiltà del suo programma, quanto dalla supposta impossibilità del suo esercizio. La castità, si dice, è impossibile e la pretesa di dominare l'istinto, pura ipocrisia. Quest'errore la Chiesa l'ha condannato nel Concilio di Trento (sess. XXIV, can. 9). La custodia della castità è affare della Grazia e la Chiesa non ha mai preteso che la natura possa trionfare dei suoi istinti abbandonata alle sole sue forze. Se, per casi particolari, abitudini inveterate e rare ereditarie assegnano alla virtù compiti quasi sovrumani, si tratta di esseri anormali, per i quali il sacerdozio non è indicato. La tesi poi che vuol presentare la castità come nociva alle esigenze dell'igiene e causa di nefasta e stata nettamente esclusa da fisiologi eminenti, che hanno dimostrato la perfetta compatibilità dell'astinenza da soddisfazioni sessuali con le leggi fisiologiche e morali. Dove si dà il caso di nervosi quest'effetto è prodotto solamente in tipi dall'istinto genecioso anormale. La libellistica comune ama insistere sul fatto: la vita privata del prete non è e non è stata mai stata e in disordini nascosti egli cerca ciò che pubblicamente gli è interdetto. Ma gli scandali presenti e passati non costituiscono il passato né il presente della Chiesa. La prospettiva d'insieme è molto più luminosa e al di là delle zone d'ombra essa può mostrare la sua realtà formata di santi ed eroi.

Bibl.: La bibl. sul c. è immensa; una lista ingombrante e poco critica è quella di A. de Roskowany, Celibatus et Brevarium, specialmente il vol. IV: Litteratura de celibatu, Presburgo 1861. Da ritenere principalmente: P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, I, Berlino 1869, pp. 144-163; G. Bickell, Der Cölibat, dennoch eine apostolische Anordnung, in Zeitschrift für kath. Theologie, 2 (1878), pp. 20-63; 3 (1879), pp. 792-99; F. X. Funck, Coelibat und Priesterche, in Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, I, Paderborn 1897, pp. 121-55; E. Vacandard, Les origines du célibat ecclésiastique, in Études de critique et d'histoire religieuse, I, Parigi 1905, pp. 69-120 (importante); C. H. Lea, History of Sacred Celibacy in the Christian Church, 2 voll., Londra 1907 (trad. it., Mendrisio 1911; acritica e settaria); Hefele-Leclercq, II, pp. 1321-48; H. Thurston, Clerical Celibacy in the Anglo-Saxon Church, in The Month, 3 (1909), pp. 180-94; J. Knetes, Ordination and Matrimony in the Eastern Orthodox Church, in Journal of Theological Studies, 11 (1909), pp. 348-400, 481-513; A. Villien, Le célibat ecclésiastique au point de vue dogmatique, moral et historique, in Revue pratique d'Apologétique, 11 (1911), pp. 511-30; F. X. Wernz, Jus decretalium, II, Roma 1923, pp. 114-35; J. Tixcrant, L'ordre et les ordinations, Parigi 1925, pp. 241-51; E. Magnin, Célibat ecclésiastique et religieux, in Documentation catholique, 35 (1936), pp. 102-36. Per lo studio del soggetto sotto l'aspetto apologetico-morale cf. A. Auffroy, Le célibat des prêtres, in Études, 1912, IV, pp. 5-20, 20-26-27; riprodotto in DFC, IV (1927), pp. 1040-62; P. Bureau, L'indiscipline des moeurs, Parigi 1921, pp. 248-350; R. Guardini, Ehe und Jungfräulichkeit, Friburgo in Br. 1926; J. Ries, Kirche und Kuschheit, in 1931 (trad. it., Milano 1939); J. M. T. Le célibat d'après une loi naturelle, Villedieu 1931 (cf. le réservée à la loi de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi).
Il. L. C. DEI LAICI. — Non si tratta qui di un c. scelto per motivo di una vita licenziosa più libera o di ignavia o paura di fronte alle responsabilità che porta seco il matrimonio; e neppure del c. scelto per un motivo puramente umano (per avere maggior tempo e più libertà di dedicarsi allo studio, alle scoperte scientifiche, all'azione sociale sulle masse); ma del c. liberamente e direttamente eletto per «il regno dei cieli» (Mt. 19, 12), cioè per il motivo superiore dell'amore verso Dio e dell'apostolato.
Questo c. è sempre esistito nella Chiesa fin dai primi tempi, perché fin da allora le comunità cri
stiane offrirono spontaneamente un fertile terreno all'attuazione del consiglio evangelico portato da Gesù Cristo. Anzi questa pubblica professione di vita perfetta e generosamente votata agli interessi di Dio, diventò così frequente nelle varie Chiese, che coloro che la praticavano cominciarono a comparire in mezzo alla società come una classe a parte (v. Vercini). La storia, poi, ha dimostrato con un'evidenza di giorno in giorno maggiore l'aiuto molteplici ed efficace, che i laici celibi possono recare alla Chiesa e alle anime mediante l'esempio vivente e il contatto immediato di una vita perfettamente interamente consacrata alla santificazione, attuandola nei casi in cui la vita religiosa canonica è impossibile o poco adatta, ricristianizzando intensamente le famiglie, le varie professioni, la società civile, esercitando l'apostolato in molteplici maniere e compiendo funzioni che il luogo, il tempo, le circostanze proibiscono o rendono impraticabili ai sacerdoti e ai religiosi (cf. la costitu. Provida Mater Eccle-sia, 2 febbr. 1947: AAS, 39 [1947], p. 114 sgg.). Per questo, per superare le difficoltà e i pericoli che si possono incontrare, per assecondare frequenti e ripetuti desideri dell'Episcopato e dei laici e nell'attuazione di questo c., la Chiesa si è mossa a laici (v.).
Bibl.: A. Niedermeyer, Handbuch der speziellen Pastoralmedizin, I: Das menschl. Sexualleben, Vienna 1949, pp. 368-71. Celestino Testore