DIACONESSA. - Le d. erano vedove cristiane, alle quali nella Chiesa primitiva venivano affidati dei compiti liturgici e caritativi.
Già s. Paolo (*Rom.* 16, 1) nomina una d., Phoebe di Cenere, il cui ufficio viene ricordato probabilmente anche in *I Tim.* 3, 11. La *I Tim.* 5, 9-16 sembra enumerare nelle vedove da onorarsi le qualità necessarie per una d. (uniche nozze, 60 anni). S. Ignazio (*Smyrn.* 13) oltre le vedove conosce anche delle vergini ammesse all'ufficio di d.; più tardi furono ammesse anche donne sposate, che però vivevano in continenza e godevano di alta stima (Epifanio, *Expos. fidei*, 21). Verso la fine del sec. III la *Didascalia*, III, riducono l'età prescritta di 60 a 50 anni; il Concilio di Calcedonia (451) e quello Trullano (692) ne richiedono soltanto 40. Le vedove di bigamia successiva rimasero sempre escluse dall'ufficio.
Per assicurare alle d. una maggior grazia e per dare al loro ufficio più importanza, veniva conferita alle medesime una speciale benedizione, chiamata anche ordinazione, che più tardi somigliava a quella dei diaconi; il vescovo imponeva le mani e con preghiera invocava
DIACONESSA - Due iscrizioni musive pavimentali relative ad una dita di nome Zoe; la seconda è datata marzo-ag. 594 e ricorda il concorso della facoltosa d. Zoe per la costruzione della chiesa del martire s. Basilio - Ribab Hilal al-Ali.
Io Spirito Santo «ad digne perfeciendum munus sibi commissum». La benedizione, ricordata già nella Tra-ditio Apostolica di s. Ippolito e nelle Constitutiones Apostolorum, 8, 19, era uno dei sacramentali, ma non un sacramento (Concilio di Nicea I, can. 19). Negli antichi rituali della Chiesa greca, la benedizione delle d., come quella dei diaconi, è chiamata cheirotonia. Come i diaconi esse ricevevano la stola e il calice, col quale potevano comunicarsi all'altare e riporlo sul medesimo (J. Morinus, De sacris Eccl. Ordinatiobius, Parigi 1655, pp. 182-92, specialmente pp. 69, 80, 99).
La legislazione degli imperatori cristiani annoverava le d. fra il clero, ma ciononostante la Chiesa orientale ha sempre ritenuto che la benedizione della d. non conferisse una potestà spirituale (così, ad es., la Costituzione della Chiesa egiziana, capp. 37 e 47; la Didascalia sita, capp. 14 e 15; il Concilio di Laodicea, capp. 11; Epifanio, Adv. haer., 79, 3; Const. Apost., III, 9, 3; Ambrosia-ster, In I Tim., 3, 11; PL 17, 470).
Gli uffici e servizi delle d. erano in parte estrali-turgici. Esse prestavano aiuto nella catechesi prebat-tesimale delle donne e nel loro Battesimo, vigilavano all'ingresso delle chiese dalla parte delle donne, tra-smettevano gli ordini del vescovo ai membri fem-minili della comunità, curavano specialmente le po-vere, le ammalate, le carcerate, compivano gli obblighi della visita nelle case. I doveri differivano nelle singole Chiese. Presso i Siri e i nestoriani ebbero anche il privilegio di distribuire l'Euca-ristia a donne e fanciulli. I loro rapporti con le ve-dove cristiane non sono ancora bene chiariti. In ori-gine, sembra che fossero una istituzione ascetico-ca-ritativa della Chiesa, però già nel sec. III, prima in Siria, poi nella Chiesa orientale, diventarono due di-versi istituti. Quando nell'Occidente il periodo mis-sionario e il Battesimo degli adulti cessarono, anche l'istituto delle d. scomparve.
Per le d. protestanti, V. DIACONIA e DIACONESSA (protestanti).