FORNICAZIONE. - Dal lat. fornix, che designava camera o corridoio a volta, risultante per lo più da costruzione di sostegno a scale (stadi, teatri, anfiteatri) e che veniva adattato ad uso del pubblico ed anche a raduno di meretici. Il cristianesimo ne forgiò i termini forniciari fornicatio, che divennero usuali per indicare qualunque commercio carnale fuori del legittimo matrimonio. Con tale senso essi ricordano spesso nella Volgata come equivalenti del termine ebraico zēmūnīm, che in senso proprio significava impurità sessuale, specialmente adulterina, e in senso metaforico idolatria, in quanto violazione del legame sponsale tra Israele e Dio.
Un esempio del primo senso si trova nel Vangelo di Matteo (5, 32; 19, 9) dove il termine forniciato dell'invito excepta fornicationis causa significa adulterio; un esempio del secondo senso si trova nel Vangelo di Giovanni (8, 41). La parola acquistò un significato tecnico, per cui presso i sommiti medievali il termine forniciato designa quello particolare specie di lussurio, che consiste nella unione sessuale tra due persone libere da vincoli coniugali o da altri legami che conferirebbero al loro peccato la qualifica di sacrilegio o di incesto. È tale significato è rimasto nel vocabolario tecnico della teologia morale cattolica.
La questione principale sollevata intorno alla f. in sede morale riguarda la sua illicita. La civiltà greco-romana, pur condannando l'adulterio e l'incesto, non si preoccupava della semplice f. come colpa morale, tranne che si trattasse di licenza svergognata. Il cristianesimo considerò subito la f. come illecita; il Concilio apostolico di Gerusalemme la vieta espressamente ai cristiani neoconvertiti dal paganesimo (Act. 15, 20); s. Paolo dichiara esclusi dal Regno di Dio, insieme con gli adulteri, anche i forniciari (I Cor. 6, 9). Sulla linea del pensiero apostolico si mantenne unanime quello patristico. La speculazione teologica medievale cercò di determinare la ragione intrinseca e il grado di immoralità della f.; salvo rarissime eccezioni (Durando, Caramuele e pochi altri) i teologi convengono nel ritenere la f. intrinsecamente e gravemente illecita, fondandosi sia sul dato rivelato, come su ragioni dudette dall'analisi del contenuto oggettivo della f.
Tali ragioni, più volte esposte da s. Tommaso nelle sue opere (Sim. Theol., 2a-2a, q. 134, a. 2; C. Gent., I, III, cap. 122; De Malo, q. 15, aa. 1-2), ripongono l'intrinseca illecita della f. nell'essere questa sfornita della stabilità legale richiesta dalla finalità del commercio continuo, che, come comprende non solo la procreazione, ma anche l'educazione della prole. Si riportano le parole essenziali dell'Aquinate: «Già si scorge nel regno animale che, ove all'allevamento della prole sia necessario il concorso del maschio e della femmina, i due si uniscono in forma determinata e stabile, come, ad es., si osserva negli uccelli... Ora è evidente che per l'educazione dell'essere umano non solo si richiede l'opera della madre che la nutra, ma molto di più l'opera del padre che lo istruisce e lo difenda, e inoltre lo sviluppi sia dal lato spirituale che materiale. È perciò contro natura che la coppia coniugale sia fatta indipendentemente da ogni vincolo, ma è necessario che questa avvenga tra persone determinata e stabile, mentre vincolate. Del resto il bisogno naturale che, nella specie umana, sente il maschio di riconoscere con certezza quali siano i suoi figli si connette intimamente col dovere che gli incombe di educarli. Ora questa certezza non sarebbe possibile, se la coppia coniugale fosse libera da qualunque vincolo. Dunque la stessa natura postula che la coppia coniugale avvenga tra due persone determinate e identificabili; ossia, l'atto coniugale richiede lo stato matrimoniale. E siccome lo stato matrimoniale, avendo come scopo la procreazione, interessa sommamente le bene comune, esso soggiacce alla legge. La f. dunque, quale coppia extramatrimoniale fuori legge, è intrinsecamente peccaminosa. Né vale opporre che taluno sarebbe disposto ad assumersi l'educazione della prole concepita forniciariamente; perché la necessità naturale di vincolare la coppia coniugale allo stato coniugale legalmente stabilita, nascendo da ragioni di carattere universale, antecede e comprende tutti i casi particolari» (Sam. Theol., loc. cit.). S. Tommaso e con lui concordemente tutti i moralisti cattolici dichiarano la f. grave peccato dal punto di vista oggettivo, pur riconoscendo quanto diffusa e facile sia l'erronea valutazione soggettiva contraria in ambienti ignari e ostili al cristianesimo. La ragione intrinseca addotta vien desunta dal grave danno proveniente, sul piano universale, anche se non sempre in tutti i casi particolari, alla prole nata dal connubio forniciario. Il magistero eccelsiistico si è pronunciato espressamente sull'illecità intrinseca della f. condannando per bocca di papa Innocenzo XI la seguente proposizione: «Tum clamum videtur fornicationem secundum se nullam involvere malitiam et subum esse malam quia interdicta, ut confarium omnino rationi dissonum videatur» (Denz-U, 1198). Le encicliche di Leone XIII (Arcanum) e di Pio XI (Casti connubi) sul matrimonio cristiano riaffermano autorevolmente la dottrina tradizionale suesposta sulla illecita di qualunque commercio sessuale extramatrimoniale (v. AMORE LIBERO; CONCUBINATO; MATRIMONIO; PROSTITUZIONE).