FORNICAZIONE

FORNICAZIONE. - Dal lat. fornix, che designava camera o corridoio a volta, risultante per lo più da costruzione di sostegno a scale (stadi, teatri, anfiteatri) e che veniva adattato ad uso del pubblico ed anche a raduno di meretici. Il cristianesimo ne forgiò i termini fornicari fornicatio, che divennero usuali per indicare qualunque commercio carnale fuori del legittimo matrimonio. Con tale senso essi ricorrono spesso nella Volgata come equivalenti del termine ebraico zēnūnîm, che in senso proprio significa impurità sessuale, specialmente adulterina, e in senso metaforico idolatria, in quanto violazione del legame sponsale tra Israele e Dio.

Un esempio del primo senso si trova nel Vangelo di Matteo (5, 32; 19, 9) dove il termine fornicatio dell'inciso excepta fornicationis causa significa adulterio; un esempio del secondo senso si trova nel Vangelo di Giovanni (8, 41). La parola acquistò un significato tecnico, per cui presso i sommati medievali il termine fornicatio designa quella particolare specie di lussuria, che consiste nella unione sessuale tra due persone libere da vincoli coniugali o da altri legami che conferirebbero al loro peccato la qualifica di sacrilegio o di incesto. E tale significato è rimasto nel vocabolario tecnico della teologia morale cattolica.

La questione principale sollevata intorno alla f. in sede morale riguarda la sua illiceità. La civiltà greco-romana, pur condannando l'adulterio e l'incesto, non si preoccupava della semplice f. come colpa morale, tranne che si trattasse di licenza avergognata. Il cristianesimo considerò subito la f. come illiceità; il Concilio apostolico di Gerusalemme la vieta espressamente ai cristiani neoconvertiti dal paganesimo (Act. 15, 20); a. Paolo dichiara esclusi dal Regno di Dio, insieme con gli adulteri, anche i fornicari (I Cor. 6, 9). Sulla linea del pensiero apostolico si mantenne unanime quello patriatico. La speculazione teologica medievale cercò di determinare la ragione intrinseca e il grado di immoralità della f.: salvo rarissime eccezioni (Durando, Caranuele e pochi altri) i teologi convengono nel ritenere la f. intrinsecamente e gravemente illiceità, fondandosi sia sul dato rivelato, come su ragioni dedotte dall'analisi del contenuto oggettivo della f.

Tali ragioni, più volte esposte da s. Tommaso nelle sue opere (Sum. Theol., 2ᵃ-2ᵃ, q. 154, s. 2; C. Gent., I. III, cap. 122; De Malo, q. 15, ss. 1-2), ripongono l'intrinseca illiceità della f. nell'essere questa afornita della stabilità legale richiesta dalla finalità del commercio coniugale umano, che comprende non solo la procreazione, ma anche l'educazione della prole. Si riportano le parole testuali dell'Aquinate: « Già si scorge nel regno animale che, ove all'allevamento della prole sia necessario il concorso del maschio e della femmina, i due si uniscono la forma determinata e stabile, come, ad es. si osserva negli uccelli... Ora è evidente che per l'educazione dell'essere umano non solo si richiede l'opera della madre che lo nutra, ma molto di più l'opera del padre che lo intrusca e lo difenda, e inoltre lo sviluppi sia dal lato spirituale che materiale. È perciò contro natura che la copula coniugale sia fatta indipendentemente da ogni vincolo, ma è necessario che questa avvenga tra persone determinate e stabilmente vincolate. Del resto il bisogno naturale che, nella specie umana, sente il maschio di riconoscere con certezza quali siano i suoi figli si connette intimamente col dovere che gli incombe di educarli. Ora questa certezza non sarebbe possibile, se la copula coniugale fosse libera da qualunque vincolo. Dunque la stessa natura postula che la copula coniugale avvenga tra due persone determinate e identificabili, ossia, l'atto coniugale richiede lo stato matrimoniale. E siccome lo stato matrimoniale, avendo come scopo la procreazione, interessa sommamente il bene comune, esso soggiace alla legge. La f. dunque, quale copula extramatrimoniale fuori legge, è intrinsecamente peccaminosa. Ne vale opporre che taluno sarebbe disposto ad assumersi l'educazione della prole concepita fornicariamente; perché la necessità naturale di vincolare la copula coniugale allo stato coniugale legalmente stabilito, nascendo da ragioni di carattere universale, antecede e comprende tutti i casi particolari» (Sum. Theol., loc. cit.). S. Tommaso e con lui concordemente tutti i moralisti cattolici dichiarano la f. grave peccato dal punto di vista oggettivo, pur riconoscendo quanto diffusa e facile sia l'erronea valutazione soggettiva contraria in ambienti ignari e ostili al cristianesimo. La ragione intrinseca addetta vien desunta dal grave danno proveniente, sul piano universale, anche se non sempre in tutti i casi particolari, alla prole nata dal connubio fornicario. Il magistero ecclesiastico si è pronunciato espressamente sull'illiceità intrinseca della f. condannando per bocca di papa Innocenzo XI la seguente proposizione: Tam clarum videtur fornicationem secundum se nullam involvere malitiam et ablum esse malum quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur (Denz-U, 1198). Le encikliche di Leone XIII (Arcanum) e di Pio XI (Casti connubii) sul matrimonio cristiano riaffermano autorevolmente la dottrina tradizionale suesposta sulla illiceità di qualunque commercio sessuale extramatrimoniale (v. AMORE LIBERO; CONGUBINATO; MATRIMONIO; PROSTITUZIONE).

BIBLI: P. Godet, Fornication, in DThC, VI, coll. 600-11; H. Leshtr, Fornicatio, in DB. II, coll. 2314-17; A. Verneersch, De rasitate et de vitis contraris, 2ᵃ ed., Roma 1921; V. BIBLICA. delle voci connesse. Gaetano Corti

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“FORNICAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 911. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/fornicazione.