FORO. - Il termine lat. forum o forum indicò originariamente il luogo o lo spazio esterno della casa, o anche il vestibolo che circondava le tombe. In seguito designò il luogo dove si teneva il mercato e che poteva essere anche un luogo privato nei campi o nelle strade; quindi furono chiamati i f. i centri della città o quelli situati lungo le grandi vie di comunicazione, dove gli abitanti si adunavano per gli affari sia privati che pubblici (cioè per tenere mercato, fare comizi od elezioni, avere comunicazione delle leggi, celebrare cerimonie, chiedere e ottenere l'amministratione della giustizia). Quest'ultimo significhiò divenne poi prevalente, e f. designò senza altro il luogo dove si dirimono le controversie giudiziarie, il luogo cioè dove si esercita la giurisdizione o anche l'ambito di questa, quindi anche il tribunale contemporaneo, infine anche la giurisdizione medesima (cf. Paolo Diacono [ed. C.O. Müller, Lipsia 1890], p. 84, 9). Per conservare tuttavia alla parola f. un senso proprio e distinto dalla giurisdizione, conviene dire che il f. è la sfera o l'ambito in cui questa contenuta e si esercita, ovvero il luogo, la sede, l'autorità competente a dirimere un determinato genere di controversie o a regolare un determinato genere di affari. In tal modo il f. viene distinto anche dalla competenza: quello è, come si è detto, il luogo, non solo materialmente, ma anche formalmente inteso, della giurisdizione; la competenza è invece la parte di giurisdizione assegnata a un determinato organo o persona.
Tanto la Chiesa come lo Stato sono investiti del potere di giurisdizione o di governo; tale potere è però contenuto in un determinato ambito, a cui si dà il nome di f.; si ha quindi il f. ecclesiastico e quello civile.
Appartiene esclusivamente al f. ecclesiastico giudicare: 1) le cause che riguardano le cose spirituali o annesse alle spirituali; 2) la violazione delle leggi ecclesiastiche e la determinazione del carattere pecaminoso di un atto, in relazione alla definizione della colpa e alla irrogazione delle pene ecclesiastiche; 3) tutte le cause contenziosi o criminali concernenti persone che godono del privilegio del f. a norma del diritto canonico (can. 1553 § 1). Nelle cause dette di f. misto, cioè di competenza comune della Chiesa e dello Stato, si applica il criterio della prevenzione, cioè giudica l'autorità, ecclesiastica o civile, che ne è stata per prima investita (can. 1553 § 2).
In Italia, con i Patti Lateranensi, è stata riconosciuta piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, alle sentenze e ai provvedimenti emanati dalle autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari (Trattato, art. 23; Contratto, art. 5 e 29). Si riconosce inoltre che le cause riguardanti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. Quanto alle cause di separazione personale, la S. Sede consente che siano giudicate dai tribunali civili (Contratto, art. 34; legge 27 maggio 1920, n. 847).
Mentre nel diritto civile per f. s'intende comunemente il tribunale o la funzione giudiziaria, nel diritto canonico la parola f. conserva invece il suo senso più ampio, quale più sopra si è dato. Si ha quindi secondo la divergenza dei fini che persegue, della sfera in cui opera e del modo con cui si esercita, una giurisdizione di f. esterno è entro una giurisdizione di f. interno (il f. esterno è detto anche forum fori, perché in esso le azioni sono considerate sotto l'aspetto pubblico o sociale; il f. interno o di coscienza, è detto anche forum poli perché riguarda la salvezza eterna dei singoli fedeli e la salvezza eterna è come il polo delle anime). La giurisdizione di f. esterno è rivolta direttamente a promuovere e difendere il bene pubblico, cioè della comunità dei fedeli, e a regolare il loro attività sociale; la giurisdizione di f. interno mira invece direttamente al bene spirituale, dei singoli e quindi riguarda le loro azioni private, in quanto si riferiscono alla loro coscienza alla vita eterna.
Questa distinzione non esiste nel diritto civile, perché l'autorità civile esercita sempre il suo potere per il bene della società, e solo indirettamente per quello privato. Questo doppio potere è invece nella Chiesa una conseguenza derivante dalla sua stessa natura. Essa difatti è una società spirituale e soprannaturale, costituita per la salvezza degli uomini, e gli uomini per conseguire la salvezza hanno bisogno non solo di un'autorità che li dirige tutti insieme e socialmente, ma anche di una direzione dei singoli, secondo le particolari condizioni e circostanze di ciascuno. La società civile trova già costituita dalla natura la famiglia, la quale provvede direttamente, nell'ordine naturale, al bene degli individui; la Chiesa invece, società soprannaturale, non trova costituita in questo ordine nessuna società di organo che prenda cura dei singoli; per conseguenza spetta ad essa la cura diretta anche di questi.
La giurisdizione del f. esterno si esercita pubblicamente ed ha effetti giuridici, mentre la giurisdizione del f. interno si esercita privatamente e non ha, di per sé, alcun effetto pubblico.
Poiché la giurisdizione del f. esterno riguarda i rapporti esteriori dei sudditi con la società ed ha per scopo il bene comune, essa si può dire, ed è veramente, anche nella Chiesa, una potestà propriamente umana; la potestà invece del f. interno, che riguarda i rapporti delle anime con Dio ed ha per scopo la salvezza e la santificazione delle anime, che è un'opera divina, è un potere essenzialmente divino. Ne consegue che la prima è una potestà propria della Chiesa, ed essa ne è il principale agente; la seconda invece è esercitata dalla Chiesa come vicaria di Dio: il principale agente nell'esercizio di essa è infatti Dio medesimo, di cui la Chiesa, o i suoi ministri, fanno le veci, e solo nel caso in cui riguardi il diritto ecclesiastico positivo, anche la potestà di f. interno è propria della Chiesa. Entrambe sono d'istituzione divina. La potestà di giurisdizione nel f. esterno non riguarda formalmente il diritto divino come tale, ma tutto ciò che è diretto al fine sociale della Chiesa; tuttavia, siccome per questo fine può essere utile comandare o proibire anche ciò che è già imposto o vietato dal diritto divino, può essere reso obbligatorio anche in f. esterno di fronte alla società ecclesiastica, ciò che prima era obbligatorio solo davanti a Dio. Ne consegue che la giurisdizione del f. esterno è principalmente rivolta al figliu, sia estendendo al f. ecclesiastico precetti o proibizioni che prima erano solo del f. divino, sia promulgando leggi o intimando ordini in virtù del potere commesso all'autorità ecclesiastica. Atteso però che le leggi ecclesiastiche obbligano anche in coscienza, ciò che vincola nel f. della Chiesa vincola anche davanti a Dio. La potestà del f. interno riguarda invece formalmente il diritto divino, intendendo per questo non solo le norme stabilite direttamente da Dio, ma anche gli obblighi che le leggi positive umane producono in coscienza. La potestà di f. interno è quindi principalmente ordinata ad sollevarla, non il diritto divino ma l'obbligo che, mediante l'azione umana, è stato contratto davanti a Dio: con il peccato, con il giuramento, con il voto, ecc., oppure l'obbligo che dalla legge ecclesiastica è sorto di fronte a Dio (cf. L. Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, 3a ed., I, Roma 1869, pp. 456-66). Gli stessi precetti che si possono imporre nel f. interno, come, ad es., la Penitenza sacramentale, l'opera nella quale è commutato il voto, ecc., sono diretti alla soluzione del vincolo contratto nel f. divino.
La giurisdizione del f. esterno differisce, come si è detto, da quella del f. interno come il bene pubblico dal bene privato. Tuttavia, dato che il bene pub
blico non si potrebbe concepire senza il bene dei singoli, e il bene degli individui non può prescindere dal bene comune, non è sempre facile distinguere ciò che riguarda l'uno o l'altro. La difficoltà è ancora più grave nella Chiesa, dove sccade che il bene di un'anima sola interessa tutta la societa. Si può peraltro dire che appartengono al f. interno: a) tutte le azioni in quanto siano considerate sotto l'aspetto del peccato, quindi anche i delitti, non in quanto turbano la società, ma in quanto turbano la coscienza; b) tutte le azioni occulte, finché restano occulte (quando diventano pubbliche passano al f. esterno se di loro natura appartengono a questo); c) le facoltà dirette al bene delle singole anime: cosi la facoltà di predicare tende direttamente a persuadere ogni individuo della verita cattolica; la facoltà di assolvere tende al perdono delle colpe dei singoli. Appartengono al f. esterno: a) il potere legislativo, giudiziario, esecutivo; b) il potere di concedere la facoltà di predicare e di assolvere, ecc., perché è direttamente di utilità pubblica che siano designati ministri che predichino, assolvano, ecc. Come diverso è l'oggetto, cosi diverso nell'uno e nell'altro f. è il modo di procedere: nell'interno si procede segretamente e comm Deo, nell'esterno pubblicamente e comm Ecclesia. Data la distinzione esistente tra l'utilità pubblica e la privata e tra l'uno e l'altro f., ci possono essere soggetti investiti di potere nel f. interno senza giurisdizione nel f. esterno, come, ad es., i parruci; e viceversa ci possono essere soggetti investiti di giurisdizione nel f. esterno, senza potestà nel f. interno. A norma però del can. 202 $ 3, se non consta diversamente, la giurisdizione s'intende concessa per entrambi i f. La giurisdizione ecclesiastica, infatti, pervade di sua natura l'uno e l'altro f., ma la volontà del concedente o la natura stessa della concessione possono restringerne l'àmbito ad uno solo: cosi, ad es., il potere di assolvere può esser limitato al f. interno; il potere di giudicare, limite la giurisdizione al f. esterno. Un atto posto in forza del potere di giurisdizione (non importa se ordinaria o delegata) nel f. esterno, ha pieno effetto anche per il f. interno (can. 202 $ 1); invece un atto di giurisdizione concessa soltanto per il f. interno, ha effetto soltanto per quest'ultimo. Se quindi la cosa definita nel solo f. interno passa al f. esterno, occorre un atto di giurisdizione che la definisca anche in questo f., a meno che il diritto stesso non provveda diversamente (cf., p. es., can. 1047).
Sebbene il f. esterno o il f. interno generalmente siano concordi, ci possono però essere dei casi di conflitto, quando manchi la possibilità della prova in f. esterno (ad es., un matrimonio può essere nullo per mancanza di consenso, ma di tale mancanza può difettare la prova; cf. anche il can. 2251). In caso di contrasto prevale il f. esterno, purché l'osservanza di esso sia possibile senza colpa davanti a Dio; altrimenti prevale il f. interno, perché il diritto divino prevale sull'umano.
Il f. esterno si può distinguere in giudiziale e stragiudiziale, a seconda che la giurisdizione si eserciti o meno in forma di giudizio. Il f. giudiziale si può a sua volta suddividere in contenzioso o criminale: il contenzioso riguarda la definizione dei diritti controversi o la dichiarazione dei fatti giuridici delle persone fisiche o morali, il criminale ha invece per oggetto i delitti in ordine alla pena (can. 1552 $ 2). Le norme processuali sono per la massima parte comuni a entrambi i giudizi, e gli or-
gani giudiziari ecclesiastici hanno competenza civile e penale.
La potestà di f. interno a sua volta si suddivide in sacramentale (detta anticamente anche penitenziale) ed extrasacramentale : la prima si può esercitare solo nel sacramento della Penitenza o in occasione di essa : cosi avviene, per diritto divino, per la remissione dei peccati, e per diritto ecclesiastico nei casi in cui viene delegato ai confessori il potere di dispensare o di assolvere dalla pena nell'atto della confessione (cf. cann. 1044, 2250 $ 3, 2254, 2290); la seconda si estende a tutti gli atti che, pur restando nell'ambito del f. interno, possono compiersi fuori del sacramento della Confessione : come dispense dai voti, dalle irregolarità e dalle censure occulte, ecc.
Bias.: M. Gittler, De fori interni et externi differentia et necessitudine, Breslavia 1867: A. Perathauer, Forum internum und forum externum im bietlichen Strafrecht, in Theologiechfrohtische Ometodschrift, 70 (1917), pp. 441-17, 716-45; Ph. Macoro, Institutiones I. C., Roma 1911, pp. 827-62; P. Capobianco, De ambito fori interni et externi in luce ante Codiceo, in Apollinaria, 8 (1935), pp. 591-605; id., De notione fori interni, ibid., 8 (1936), pp. 364-74; I. Mohn, Das forum internum und reine Stellung im geltenden Recht, Würzburg 1941; F. Ciprenti, Lasizul di dirito canonico, Padova 1943, no. 11 e 45; G. Oesterle, De relatione inter forum externum et internum, in Apollinaria, 19 (1946), pp. 63-87.