FUSTIGAZIONE

FUSTIGAZIONE. - Dal lat. fustigatio, pena della frusta, della verga, del flagello, fatto di strisce di cuoio. Consiste nel battere il paziente con verghe o con bastoni per punire un delitto o per estorcere una confessione. Appartiene, insieme alla flagellazione, al genere delle pene temporali positive debelli, che sono meno gravi di quelle indelebili, mai adoperate dalla Chiesa come la mutilazione, l'ustione, ecc.

A scopo punitivo ed emendativo la f. era usata o come manifestazione della coercitio magistraturale, o, sotto l'Impero, sia come pena autonoma che come pena accessoria. Richiamata anche da s. Paolo in L Cor. 4, 21, insieme alle altre pene temporali ebbe applicazione nella Chiesa specialmente dopo il sec. VII per l'influsso romano e barbarico, e fu praticata anche contro i chierici e i monaci (cf. S. Agostino, De civitate Dei, 19, 17; 21, 11; Con. Veneti. [a. 165], can. 13; Con. Agathoense [a 156], can. 41; Con. Germ. [a. 742], can. 6). È contemplata pure nel Decreto (8, D. 45; 6, C. 11, q. 1) nelle Decretali (I, X, 5, 2); ma i canonisti nella dottrina la Chiesa nella sua prassi con il tempo ne circoscrivono sempre più l'uso, finché, passata sotto silenzio dal Concilio Tridentino, scomparve quasi legittimamente dopo la Rivoluzione Francese anche dalla legislazione civile.

Come tormento, usato dalla giustizia per strappare agli accusati la confessione del delitto, la f. era comunemente applicata dai Greci e dai Romani contro gli schiavi per far dire loro la verità. Nel medioevo fu in vigore in tutti gli Stati d'Europa. Anche nella prassi ecclesiastica ben presto s'introdusse tale mezzo d'informazione, essendo in uso corrente presso i tribunali laici. S. Agostino lodò il tribunale Marcellino perché ricorre alla f. per aver le confessioni dei donatisti (Ep. 133; PL 32, 509). La Chiesa però si sforzò sempre di far scomparire un metodo così barbaro nel processo criminale, come risulta da una risposta di papa Niccolò I ai Bulgari (F. Labbé, Concilia, VIII, col. 544) e dal Decreto di Graziano sopra citato. Ma il fiorire dello studio del diritto romano nel sec. XIII fece sì che i legisti cominciassero a sentire il bisogno di ricorrere alla tortura; e tale mezzo rientrò anche nei tribunali ecclesiastici. Fu Innocenzo IV che con la bolla Ad extirpanda (15 maggio 1252) ammise la tortura in forma mite di fagellazione e f. (città membri diminutori e morti, la periculum) per strappare confessioni e denunzie, attesta la necessità urgente di estirpare con efficacia e rapidità l'eresia, divenuta in quei tempi grave pericolo per la Chiesa e la società. Ma ormai nessun popolo civile riuscire più (almeno in teoria) a simili espedienti per far dire la verità; e il CIC sancisce che il reo non può essere obbligato a confessare il proprio delitto (can. 1473 § 1). L'uso in passato di tali pene allo scopo di estorcere la confessione dei delitti, invalso anche nei tribunali ecclesiastici, si spiega con la mentalità e le esigenze dei tempi, dato che non si tratta di cosa intrinsecamente cattiva. I moralisti infatti ritengono che simile mezzo, per quanto violente e pericoloso, è lecito quando rugion di bene pubblico esigono la condanna dell'imputato, e d'altra parte le prove addotte contro di lui non sono sufficienti per dimostrare come certa la sua reità, ma la rendono soltanto abbastanza probabile.

Non è più lecito però, quando la legge positiva lo esclude, il quindi anche le forze di polizia, che sono naturalmente tenute ad osservare la legge, non possono seguitare a servirsene. Lo stesso si dica della f. come pena. Quando alcune nazioni l'hanno aboliti oppure hanno sottoscritto convenzioni internazionali contro l'uso di tali pene corporali, non possono seguitare a servirsene nel loro territorio.

BIBL.: P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, Verl. 1879, pp. 737 nota 2, 814 seq.; A. Ballerini-D. Pallieri, Opus theol. morale, IV, Prato 1900, pp. 449-52; G. Belli, L'esperto della flagellazione, Orvieto 1804; D. Schiappoli, D. Rito penale canonico, Milano 1905, nn. 189, 217; F. Verna, La Decretalium, VI, Prato 1913, n. 101, p. 106; A. Ottaviani, Istituzione iuris publici, ecc., I, Roma 1935, p. 334; F. Roberti, De delictis et poenis, I, ivi 1941, p. 262.