PROPRIETÀ IMMATERIALE

PROPRIETÀ IMMATERIALE. - Il problema concernente la classificazione dei cosiddetti «diritti su beni immateriali» è stato gravemente agitato. Alla tesi che annovera tali diritti nella stessa catagoria dei diritti reali si contrappone l'indirizzo che li considera come una classe autonoma di diritti patrimoniali, sia pure presentanti notevoli analogie di struttura rispetto ai diritti reali. La soluzione può trovarsi solo con lo stabilire se sia o meno carattere distintivo essenziale dei diritti reali la corporalità della cosa, questione che non è pacificamente risolta. Basti qui accennare che, anche se si assimilano tali diritti a quello, reale, di proprietà, è indubitabile trattarsi di proprietà che presenta speciali caratteristiche giuridiche, dipendenti dalla specialità del suo oggetto. Fatta questa riserva, può anche parlarsi di p. i., ovvero proprietà di beni immateriali o cose incorporali.

Una delle principali manifestazioni di tale p. i. è costituita dal diritto patrimoniale d'autore. Questo ha

per oggetto un bene (opera dell'ingegno) che è esteriore rispetto alla persona e capace di avere una propria e distinta utilità economica.

Secondo l'espressione del Carnelutti, l'opera dell'ingegno è un'idea, ovvero un pensiero formulato e immesso in un quid esteriore che lo riceve, contenendolo (cosiddetto *corpus mechanicum*); essendo il prodotto dell'attività creativa del soggetto, è legata a quest'ultimo da un rapporto di natura genetica, il quale, peraltro, non pregiudica la sua esteriorità rispetto al soggetto. Invero, l'essere prodotto dall'attività del soggetto non esclude che l'oggetto costituisca un *quid* staccato dalla persona, ed esistente fuori di essa, non dovendosi confondere la genesi con l'esistenza. L'esteriorità non è eliminata neanche dalla conservazione dell'impronta personale del soggetto creatore (autore). Allo stesso modo, le parti materiali del corpo umano, una volta staccate da esso, sono cose, oggetto del diritto di proprietà di colui cui copre il suo sostantivo. L'opera dell'ingegno, così concepita, è suscettibile, per sé medesima, di utilizzazione economica: questa, invero, è possibile non per le sole cose corporali.

I. Legislazione

L'ordinamento giuridico tutela la possibilità dell'utilizzazione economica da parte dell'autore (art. 12 sgg. della legge 22 apr. 1941, n. 633 concernente la protezione del diritto d'autore, art. 2577, 1° comma, Cod. civ.): e quindi il diritto dell'autore sull'opera dell'ingegno, da lui creata, si configura come un diritto patrimoniale.

Tale diritto, come s'è detto, costituisce una delle principali manifestazioni della p. i.; più precisamente, viene denominato proprietà intellettuale, locuzione che ha avuto largo impiego.

Esso sorge in seguito a un atto di creazione intellettuale. L'art. 6 della legge sul diritto d'autore stabilisce: «Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale»; e questa norma è ripetuta testualmente nell'art. 2576 Cod. civ. La creazione dell'opera è condizione per l'acquisto del diritto d'autore: ed invero, l'opera dell'ingegno non può essere oggetto di diritto, se essa stessa non è creata e, quindi, non esiste. Prima dell'atto creativo, la libertà di dar vita, o meno, all'opera dell'ingegno non costituisce altro che una particolare manifestazione del generale diritto alla libertà. Naturalmente, occorre che questa creazione non sia rimasta allo stato interno; invero, l'idea non assume importanza sociale e rilievo giuridico fino a che non sia formulata esteriormente. È solo in questo momento che, prospettandosi la possibilità di una conoscenza dei terzi, sorge il problema concernente la tutela del soggetto della creazione di fronte agli stessi terzi, problema risolto dall'ordinamento giuridico con l'attribuzione, al suddetto soggetto, del diritto d'autore (v. anche PROPRIETÀ TERRARIA).

Deve notarsi che il diritto patrimoniale d'autore non esaurisce tutti i poteri attribuiti all'autore. Nella citata legge sul diritto d'autore, agli artt. 12-19, concernenti la «protezione dell'utilizzazione economica dell'opera», fanno seguito gli artt. 20-24, concernenti la «protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (diritto morale dell'autore)». Dunque, lo stesso legislatore classifica a parte quei poteri che non concernono l'utilizzazione economica dell'opera, e li raggruppa sotto l'unica denominazione di «diritto morale dell'autore».

Quest'ultimo - che, nell'evoluzione storica, ha trovato la sua affermazione più tardivamente rispetto al diritto patrimoniale d'autore - costituisce un diritto privato avente per oggetto non l'opera dell'ingegno, bene particolarmente, beni di bene personale della paternità intellettuale (modo di essere morale della persona dello stesso autore): trattasi di diverso bene, non di diverso interesse relativo al medesimo bene. Inoltre, pur spettando, nel momento del suo sorgere, allo stesso soggetto cui spetta il diritto patrimoniale d'autore, può avere, successivamente, vita autonoma. Cosicché è certa la sua distinzione da quest'ultimo, a differenza del quale costituisce un diritto della personalità.

Una specie particolare del diritto patrimoniale d'autore è costituita dal diritto patrimoniale d'inventore. L'opera dell'ingegno può riguardare anche il campo industriale: si ha, allora, una particolare specie di opera dell'ingegno, vale a dire l'invenzione, la quale si caratterizza per il suo scopo pratico. Altra manifestazione della p. i. è ravvisabile nel diritto al nome extrapersonale, designante, anziché la persona, un ente extrapersonale.

nome (v.), pur acquistando particolare importanza sociale e giuridica in quanto serve all'indicazione delle persone, è pur sempre un mezzo generale del linguaggio, atto ad indicare qualunque ente pensabile. In conseguenza, deve indagarsi quale sia l'atteggiamento dell'ordinamento giuridico di fronte al nome extrapersonale, designativo di enti extrapersonali. Devevi permettere, a guisa di precisazione, che il nome extrapersonale serve a realizzare, anziché l'identità personale, l'identità di enti diversi dalle persone: serve a designare e distinguere non già le persone, ma enti da queste diversi. In conseguenza, la tutela giuridica, se esiste, investe un interesse relativo ad un bene che non costituisce un modo di essere personale; e il diritto soggettivo su tale bene si qualifica come un diritto sul bene in materiale anziché come un diritto della personalità.

Non esiste una tutela del nome extrapersonale, di ampiezza pari alla tutela del nome personale. L'ordinamento giuridico ha voluto garantire alla persona (ad ogni persona) la tutela della propria identità personale, non già la tutela dell'identità di ogni sua cosa. Non spetta al soggetto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo attribuito a qualsiasi cosa facente parte del suo patrimonio: ad es., ad un animale, ad una villa, ecc. Altrimenti, attraverso le troppo gravi limitazioni della libertà dei terzi, l'ordinamento giuridico si paleserebbe eccessivamente ingombrante ed invadente. Peraltro, tra gli enti extrapersonali, l'impresa ha tale importanza da esigere la tutela del nome che la designa, il quale chiama più specificamente, e nello stesso linguaggio legislativo (art. 2563 sgg. Cod. civ.), ditta.

Non può essere affrontato in questa sede il problema se la ditta propriamente designi l'impresa, o l'azienda, o entrambe. Certo è che la ditta, intesa come segno distintivo dell'azienda o dell'impresa, non è un segno distintivo personale, così l'azienda come l'impresa non essendo persone. Rispetto alla ditta così intesa, indubbiamente non può parlarsi di un diritto della personalità; al contrario, si delinea un diritto patrimoniale trasmissibile (cf. art. 2565), classificabile nella categoria dei diritti su beni immateriali.

Ma devesi porre in rilievo come la ditta sia anche un modo di designazione personale. Essa, invero, non è soltanto un segno distintivo dell'impresa, ma anche un segno distintivo del titolare dell'impresa. Ha, quindi, un duplice aspetto, oggettivo e soggettivo: accanto alla ditta oggettiva può parlarsi della ditta soggettiva, designante il titolare dell'impresa nell'esercizio della medesima.

Sotto ogni aspetto considerata, e quindi anche sotto quello oggettivo, la ditta presenta un collegamento, quanto alla sua composizione, col nome civile dell'imprenditore. Invero, nella composizione della ditta ha sempre rilievo la titolarità dell'impresa. Può avvenire che la ditta corrisponda pienamente al nome civile dell'imprenditore. Se non vi corrisponde pienamente, deve contenere almeno il cognome o la sigla di questi (art. 2563 c.p.v.; cf. art. 2566 per la sanzione consistente nel rifiuto della registrazione). La ditta, dunque, oltre ad avere un aspetto soggettivo (personale), presenta, anche sotto l'aspetto oggettivo, un collegamento con la designazione fondamentale della persona (nome civile).

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Bibl.:** E. Kohler, *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stoccarda 1907; E. Piola Caselli, *Tratt. del dir. di autore*, Torino 1927; N. Stolfi, *Il diritto di autore*, Milano 1932; P. Greco, *I diritti sui beni immateriali*, Torino 1948; UNESCO, *Bulle-tein des Droits d'auteur*, Parigi 1949.

**II. Principi morali.** - Si pone il problema se la p. i. abbia fondamento nel diritto naturale.

Occorre innanzi tutto distinguere tra l'interesse esclusivamente morale, che si assomma nel riconoscimento della paternità dell'opera, e quello economico. Nessun dubbio che l'uomo per natura abbia dei diritti sul prodotto del proprio ingegno e della propria industria, ottenuto utilizzando cose di cui si ha la indiscussa proprietà. Fondamento di questo diritto è il fatto che la produzione è un modo originario di acquisto: dalle proprie doti e capacità l'uomo deve trarre i mezzi per raggiungere il suo fine. Limiti a questo diritto possono venire però dall'esercizio dell'attività produttiva, fatta alle dipendenze di altri o utilizzando cose altrui; e insieme dalla società, che, per il bene comune, può mettere limiti anche a questo genere di proprietà, attesa la funzionalità anche sociale dei beni materiali e immateriali. Questi limiti però non possono mai estendersi tanto oltre da rendere puramente nominale il diritto del titolare del dominio. Così pure, per diritto di natura, l'uomo ha diritti sui frutti che soggiorno dalle proprie azioni, come l'onore, la fama e i vantaggi di vario genere. È difficile però, atteso il solo diritto di natura, limitare l'estensione di questi diritti. Non fa quindi meraviglia come tra i teologi si trovino, per questo sforzo di ulteriore determinazione, diverse opinioni.

Per la retta intelligenza di queste varie opinioni vanno tenute presenti le seguenti osservazioni. I vantaggi economici inerenti ai cosiddetti diritti d'autore, oltre che essere di origine piuttosto recente (per la proprietà letteraria risalgono all'invenzione dell'arte tipografica e furono concessi in origine sotto forma di privilegi di principi) più che frutti del prodotto dell'ingegno, sono redditi dovuti per il contratto, a cui fu subordinata la divulgazione della scoperta o l'edizione dell'opera. La invenzione della paternità dell'opera, la fama che ne consegue ed il diritto al mantenimento del nome dell'autore sono invece diritti che conseguono il prodotto stesso dell'ingegno. La capacità di invenzione fa parte infatti dell'eccellenza della persona, che, in quanto è desunta dalla cosa, va riferita all'autore. Venendo l'autore indicato con il suo nome, ordinariamente questo è il mezzo necessario e inviolabile per cui la fama e gloria che ne conseguono possono e debbono essere attribuite all'autore.

Ciò premesso ecco le principali opinioni sul valore dei diritti d'autore in rapporto al diritto naturale. 1) Alcuni autori asseriscono che il principale diritto morale, vale a dire la ricognizione della paternità di un'opera, invenzione, ecc. ha la sua base nel diritto naturale; gli altri diritti morali e quelli economici invece derivano la loro forza dal diritto positivo, perché l'idea, una volta esterna, diventa patrimonio comune e non può più essere oggetto di proprietà (P. H. Marres, *De iustitia*, I, Rurumund 1879, pp. 28-29; A. Vermersch, *Quaestiones de iustitia*, Bruges 1904, pp. 319-23). Perciò, atteso il solo diritto naturale, appropriarsi, per i propri fini, di un lavoro, di un'invenzione altrui, già comunicata o di un'opera letteraria stampata non sarebbe illecito, salvo sempre il riconoscimento della paternità dell'opera. 2) Altri pensano che tutti i diritti morali ed economici derivano dal diritto di natura. Riservano cioè all'autore, p. es., non solo la prima edizione di un'opera letteraria, musicale, ecc., ma anche le edizioni successive, almeno per qualche tempo; altrimenti, dicono, il padrone sarebbe privato dei frutti del proprio lavoro (cf. A. Lehmkuhl, *Theologia moralis*, I, 11a ed., Friburgo i. Br. 1910, n. 1076; A. van Gestel, *De iustitia et lege civili*, Groninga 1896, pp. 148-50; V. CATHREIN, VIKTOR, *Philosophia moralis*, Friburgo i. Br. 1927, pp. 324-26). La prima opinione sembra misconoscere troppo i diritti di natura sui frutti del proprio lavoro o ingegno. La produzione infatti è per sé, sia pure non in modo assoluto, come si è detto, un titolo originario di acquisto della proprietà. La seconda opinione invece pecca per incompletezza e imprecisione, non dando limiti esatti sull'estensione del diritto d'autore, in base al solo diritto naturale. 3) Altri autori infine si orientano verso questi concetti: ristampare o riprodurre in un tempo immediatamente successivo opere altrui, sarebbe vietato dallo stesso diritto naturale, se manca il consenso dell'autore. Trascorso questo tempo, ordinariamente fissato dalla legge civile, per quanto riguarda il diritto di natura, sono lecite le ristampe e le riproduzioni. Le versioni successive, poi, sono lecite a maggior ragione, perché il danno che ne deriva all'autore è ancor meno sensibile. Il Waffelaert,