PROPRIETÀ LETTERARIA

**PROPRIETÀ LETTERARIA. -** La «più sacra e più preziosa delle proprietà» fu per la prima volta legalmente riconosciuta con un decreto dell'Assemblea nazionale francese relativo agli spettacoli, in data 13-19 genn. 1791, in cui veniva fatto divieto di rappresentare opere di autori viventi senza il loro consenso; due anni dopo, con legge 19-24 luglio 1793, si riconosceva il diritto esclusivo dell'autore di tutte le opere dell'ingegno.

In Italia la prima legge sulla p. 1. fu quella del 19 febbraio, anno IX (9 maggio 1801) della Repubblica cisalpina, cui fecero seguito le leggi del Regno italico, l'Editio del 23 sett. 1826 per lo Stato Pontificio, il decreto 5 febb. 1828 per il Regno delle Due Sicilie, il Codice civile del 1836 per il Regno di Sardegna e il decreto 22 dic. 1840 di Maria Luigia per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Dopo l'unificazione questa materia fu regolata principalmente con i testi unici del 1865, 1882 e 1925 ed è attualmente disciplinata dagli artt. 2575-83 del Cod. civ., dalla legge 22 apr. 1941, n. 633 e dal r. d. 18 maggio 1942, n. 1369 (in vigore dal 18 dic. dello stesso anno), oltre che da alcune disposizioni di minore importanza. Il 9 sett. 1886 l'Italia aderì all'Unione internazionale di Berna, costituita tra Francia, Germania, Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Svizzera, Haiti e Tunisia (cui più tardi si aggiunsero altre nazioni) per i rapporti con gli stranieri, ed ha poi adottato le modificazioni che la convenzione stessa ha successivamente subito.

In base alle leggi vigenti, premesso che qualunque sfruttamento di un'opera letteraria o artistica è riservato all'autore e che la facoltà di pubblicare comprende l'uso della stampa e qualsiasi mezzo di riproduzione, oltre la trascrizione di letture a mezzo della stenodattilografia e la recitazione in pubblico di brani dell'opera, questa non può essere pubblicata, tradotta, riprodotta, eseguita o rappresentata senza l'autorizzazione dell'autore o dei suoi aventi causa; e poiché non è facile stabilire il limite tra esecuzione pubblica ed esecuzione privata di un'opera drammatica, il legislatore italiano ha stabilito che è pubblico l'esecuzione quando non è fatta nell'ambito della famiglia, quando, cioè, la rappresentazione è data fuori della cerchia ordinaria di una famiglia, di un convitto, di una scuola.

Il diritto esclusivo dell'autore comincia dalla data di prima pubblicazione e dura per tutta la vita dell'autore stesso, e per cinquant'anni dopo la sua morte. Per le opere pubblicate a spese e per conto dello Stato e delle pubbliche amministrazioni il diritto è stato limitato a vent'anni dalla pubblicazione, e per le opere in collaborazione la durata si determina sulla vita del collaboratore che muore per ultimo (v. PROPRIETÀ IMMATERIALE).

Sebbene i documenti legislativi di regola non siano compresi fra le opere tutelate dalle leggi sul diritto d'autore, tuttavia la S. Sede si è riservata il diritto di proprietà letteraria sul CIC.

Bibl.: oltre quella citata sotto la V. PROPRIETÀ IMMATERIALE, cf. M. Amar, Dei diritti degli autori, Torino 1874; E. Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore, Milano 1907; L. P. Uspia, Codice dei diritti d'autore, Milano 1927; Renzo Frattarolo.