PROVA, PATTO DI

PROVA, PATTO di. - Il contratto di lavoro presuppone nel lavoratore l'esistenza della capacità tecnica necessaria per le mansioni che deve esplicare. Per accertare preventivamente tale esistenza, e, più in generale, per assicurare il reciproco soddisfacimento tra le parti, può stipularsi un p. di p. (redatto in scritto, salvo diversa disposizione delle norme collettive), la cui natura giuridica è tra le più controverse in dottrina (contratto preliminare, condizione risolutiva di un contratto di lavoro o, all'opposto, sospensiva [si placuerit] o potestativa impropria, o patto addietto, o speciale rapporto di esperimento, o emptio rei speratae). Imprenditore e prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a con-

sentire che si faccia, ed a fare l'esperimento che forma oggetto del patto.

Così disponendo, il nuovo codice civile (art. 2006) ha risolto una questione precedentemente controversa, nel senso che è sembrato più logico in relazione all'efficacia del vincolo contrattuale, e più equo in rapporto alla finalità della p.; dato che le parti hanno convenuto di procedere all'esperimento è giusto che siano tenute ad attuarlo, sotto pena in caso contrario di dover rispondere dei danni (la esecuzione in forma specifica non è infatti possibile in materia di lavoro). Durante il periodo di p. ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità; se però la p. è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di p., l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. Non è stabilita nel codice la durata del periodo di p., durata che non sembra possa andare oltre un certo limite massimo, consentaneo al fine pratico della p. stessa; si potrebbe anche accedere alla tesi di una p. a tempo indeterminato, ma soltanto nel senso di una indeterminatezza iniziale, che non esclude la determinabilità successiva da fissarsi equamente dal giudice caso per caso. Altrimenti il p. di p. si presterebbe a facili elusioni della legislazione protettiva del lavoro, in specie riguardo alla risoluzione ed ai suoi effetti. Per gli impiegati, sono da ritenere sempre in vigore i termini massimi dell'apposita legge del 1924. Altre norme che deroghino alla legge soltanto in senso più favorevole al lavoratore, possono aversi nei contratti collettivi e negli usi, in particolare, ad es., per la cosiddetta « clausola di protesta » dei lavoratori dello spettacolo.

BIBL.: V. lavoro. Inoltre: G. De Pascale, L'istituto dell'assunzione in p. - nel contratto di lavoro secondo il nuovo codice, in Massimario di giurisprudenza corporativa, 1943, p. 62; V. CLASSI, Il rapporto di lavoro in p., Milano 1930, e bibl. ivi cit. Ferruccio Pergolesi
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“PROVA, PATTO DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 134. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/prova-patto-di.