AUTODECISIONE. - La facoltà o il diritto dei popoli di disporre liberamente di se medesimi viene designata col termine a. o autodisposizione. Sconosciuta al diritto internazionale fino al sec. XVIII, venne eretta a principio dalla Rivoluzione Francese. L'umanitarismo illuministico pose al centro del sistema politico l'uomo, riconoscendogli un'autonomia illimitata e la facoltà di organizzarsi secondo la sua volontà. Su questa base venne eretta la sovranità popolare. Motivi politici contingenti (come l'annessione di Avignone richiesta dagli abitanti, dopo che nel 1790 ebbero cacciato il legato pontificio) e ideologici confluirono a suggerire il trasferimento del concetto di autonomia dall'uomo ai popoli, ai quali venne attribuito il diritto di incondizionata libertà nella decisione delle proprie sorti politiche.
Il principio venne ulteriormente elaborato dalle concezioni nazionalistiche, specialmente in Italia. Il Mancini e la corrente che a lui fece capo, appoggiando le rivendicazioni nazionali sopra un terreno naturalistico, secondo l'indirizzo del pensiero contemporaneo, vi si appellarono per sostenere il diritto delle nazionalità all'indipendenza politica e alla secessione violenta per seguire le loro aspirazioni unitarie. Almeno all'origine, quindi, il principio di nazionalità e quello dell'autodisposizione furono concessi. Su tale relazione oggi si disputa fra gli internazionalisti, alcuni negando la connessione, come il Fauchille, altri ammettendola.
Comunque sia, il principio sopravvisse nella concezione liberale. Venne ripreso dal presidente Wilson nelle dichiarazioni al Congresso del 1918, proposto come criterio per la sistemazione dei popoli dopo la guerra 1914-18 e adottato nella conclusione dell'armistizio con la Germania e nella preparazione dei trattati di pace quale un dogma assoluto. Di nuovo fu invocato nel 1938 a proposito del conflitto tra la Germania e la Cecoslovacchia, conclusosi con l'arbitrato di Monaco. Alla fine della seconda guerra mondiale le potenze vittorose non ne tennero nessun conto nella stipulazione dei trattati di pace con le nazioni vinte. Soltanto nello Statuto delle Nazioni Unite all'art. 1 l'a. viene riaffermata, insieme con l'eguaglianza dei diritti, come principio che le nazioni si impegnano di tener presente nel dare sviluppo alle relazioni amichevoli tra i popoli. Nonostante questa sua vitalità, non gli è stato riconosciuto un carattere giuridico. Il 16 apr. 1921, in occasione delle divergenze tra Svezia e Finlandia sulla sovranità delle isole Åland, il Consiglio della Società delle Nazioni dichiarava che «il principio sul diritto dei popoli di disporre liberamente di se medesimi non è una norma di diritto internazionale propriamente detto».
La dottrina cattolica lo esclude anche essa in quanto principio assoluto, come è stato storicamente formulato, perché, così inteso, si fonda sopra un concetto falso di libertà, che non tiene conto dei diritti acquisiti dello Stato e del dovere naturale dei cittadini alla fedeltà, obbedienza e collaborazione al bene comune, per mantenere l'unità politica, solo necessariamente richiesta dall'ordine obbiettivo e dai fini prevalenti della vita umana. La sua rigida applicazione, oltre a rivelarsi impossibile in molti casi per ragioni economiche, strategiche e confinarie, potrebbe portare alla sovversione di diritti esistenti, e getterebbe in perpetua agitazione le nazioni col pericolo di spezzare la società internazionale in un pulviscolo di organismi con scarsa vitalità.
Ciò non esclude l'esistenza di diritti e di giuste aspirazioni presso i popoli, di cui il diritto internazionale deve tener conto. Ad essi si riferiva Benedetto XV nel messaggio del 28 luglio 1915 e in quello del 19 ag. 1917 proponendo ai belligeranti di «tener conto nella misura del giusto e del possibile delle aspirazioni dei popoli», e Pio XII nell'allocuzione del 24 dic. 1939, dove accennava alla necessità di venire incontro ai «veri bisogni e giuste richieste delle nazioni e dei popoli, come delle minoranze etniche», aggiungendo tuttavia che esse «non sempre bastano a fondare uno stretto diritto, quando siano in vigore trattati riconosciuti e sanciti o altri titoli giuridici, che vi si oppongono».