AUTONOMIA. - Dal greco αὐτονομία, è, in generale, la facoltà di governarsi con proprie leggi.
I. A. SOCIALE. - Il principio dell'a. della volontà, applicato alle scienze sociali e giuridiche, ha dato origine a una doppia corrente: all'individualismo e all'assolutismo.
Sull'a. della volontà si fonda il sistema del Rousseau e il conseguente liberalismo sociale ed economico. Il Contratto sociale si apre con una frase, che è il condensato della filosofia dell'illuminismo razionalistico: «l'uomo è nato libero e dappertutto si trova in ceppi». Derivazione di questo principio è lo stato di natura presociale, nel quale, secondo la concezione del Rousseau, l'uomo non sarebbe stato sottoposto se non alla legge della sua volontà e dei suoi istinti. Il contratto, a sua volta, col quale avrebbe avuto principio la vita sociale, non è che un espediente diretto a salvare l'originalità e dell'uomo. Il problema, che il Rousseau intendeva con esso risolvere, consisteva nel trovare un tipo di associazione, dove l'uomo non obbedisse che a se stesso e restasse libero come prima. Anche la sovranità popolare venne imposta dalla medesima pregiudiziale teorica. La volontà generale, essendo la somma aritmetica delle volontà individuali, non meno l'a. dei soggetti, in quanto questi obbedendo a quella obbedirebbero a se stessi.
Sulla stessa falsariga si muove il pensiero sociale del Kant, assertore più sistematico del principio autonomistico, donde ricava quel suo concetto del diritto, inteso come l'insieme delle condizioni, nelle quali l'arbitrio del singolo possa coesistere con l'arbitrio degli altri, secondo una legge generale della libertà. Il problema sociale si riduce per il Kant alla salvezza dell'originalità a. della volontà, e ciò lo induce a concepiere il diritto come mezzo destinato a regolare la coesistenza delle contrastanti libertà e a stabilire la seguente norma universale della vita associata: «operare in modo che il libero esercizio della propria libertà possa coesistere con la libertà di ogni altro». Da tali presupposti è nata la teoria dello stato politico o guardia notturna del Lassalle e la concezione liberale in tutte le sue sfumature.
Una corrente opposta, invece, ha costrutto sul medesimo principio l'assolutismo di Stato. Questa sostituisce all'individualismo atomistico la concezione organica della società, deformandone però il senso. Tanto il positivismo e il sociologismo materialista, quanto l'idealismo spiritualista, concepiscono la società o come effetto di leggi fatali, cosmiche e biologiche, o come ultimo gradino dell'evoluzione necessaria dello spirito assoluto, e gli attribuiscono una volontà superiore perfettamente distinta da quella degli individui, alla quale sottomettono senza residuo le cellule dell'organismo o i fenomeni transeunti dello spirito.
La volontà di questo ente astratto viene, a sua volta, concepita come totalmente autonoma, insofferente di qualsiasi legge esterna e legge a se stessa. Donde il dogma prevalente nella moderna dottrina sociale e giuridica dell'illimitata della volontà dello Stato, elevata a fonte unica del diritto, anche di quello che essa è chiamata ad osservare. L'avvenuto trasferimento del principio autonomistico dall'individuo allo Stato si mostra chiaramente nella teoria dell'automatizzazione del Jellinek, evidentemente costruita applicando allo Stato lo schema kantiano. La conseguenza ultima, però, è diametralmente opposta, giacché l'a. assoluta della volontà dello Stato conduce all'oppressione e alla tirannia. L'a. della volontà appare, dunque, come una spada a doppio taglio, che, nelle mani dell'individuo, recide ogni legame di soggezione all'autorità, e, nelle mani dello Stato, tronca la testa dell'uomo, sopprimendone la libertà.
Le due conseguenze opposte dimostrano già la falsità del principio, rivelata ulteriormente dall'ordine di natura, dal testimonio della coscienza e dal concetto di legge e di obbligazione. L'esperienza obiettiva insegna che ogni ente è guidato da una legge interna nell'esplicazione della sua attività, la quale, essendo legge della natura, è insieme immanente e trascendente, in quanto la natura postula un creatore sommo come sua ragione sufficiente. L'uomo, sebbene sia la parte più nobile del cosmo visibile, non fa eccezione a questo dato incontrovertibile dell'esperienza, e porta, quindi, anche più profondamente inserita nella propria natura razionale una legge del proprio essere, immanente e trascendente, con la quale è in opposizione l'a. della volontà.
Il testimonio immediato della coscienza conferma la conclusione. Alle convinzioni più universali e più profonde del genere umano appartiene quella, secondo la quale l'uomo non è autore della legge, giacché egli sente, non solo di non poterla cambiare, ma di doverla osservare come prescrizione categorica. Il dettame della coscienza è, infatti, assoluto, esprimendo un dovere essere indeclinabile, inspiegabile nella supposizione della totale a. della volontà. La legge, poi, non è un consiglio, una direttiva o un ideale, ma un precetto, un comando, un'ingiunzione. Essa suppone, quindi, essenzialmente un dualismo di volontà, di una volontà dalla quale procede il comando e di una volontà cui esso è rivolto, essendo del tutto intuitivo che nessuno può comandare a se stesso. L'a. totale della volontà potrebbe solo essere sostenuta nella supposizione assurda che non esista nessuna legge, né morale né giuridica.
Le considerazioni esposte conservano tutto il loro valore rispetto allo Stato, il quale, essendo un ente morale naturale, porta anche esso connesso col proprio essere una legge immanente e trascendente insieme, che non crea, ma trova costituita e deve riconoscere, sottomettendo la propria volontà alle sue prescrizioni. In caso contrario, e la vita sociale verrebbe abbandonata all'arbitrio, e non si spiegherebbe l'essenza etica del diritto.
contemporanea, Trani 1892: G. Jellinek, La dottrina generale della Stato, Milano 1921: N. Bobbio, La persona e la società, Napoli 1938: B. Magnino, Storia della sociologia, ivi 1939: A. Messineo, Autorità e libertà, Roma 1945. Antonio Messineo
II. A. ETICA. — Nel senso più comprensivo «a morale» è l'indipendenza della ragione e del volere umano da ogni norma o legge estrinseca, quanto al fondamento e ai principi costitutivi della moralità. Di qui l'espressione «etica autonoma», per designare qualsiasi sistema di morale fondato unicamente sulla natura umana, affermata come prima fonte della legge etica e norma ultima del bene e del male. Autore dell'a. morale nella filosofia moderna è Kant. Per Kant l'a. è quel carattere della volontà, assolutamente necessario alla moralità, per cui essa si determina solo in virtù della forma universale della legge che reca in se stessa. Perché, se la volontà nel suo agire si lasciasse determinare da qualsiasi motivo estintivo, e seguendo l'impulso e l'attività del bene empirico, o piegandosi a una legge venuta dal di fuori, allora, in un modo o nell'altro, agirebbe per fini edisti e o edemonistici, e verrebbe meno, con l'a., la stessa moralità. L'unica fonte di obbligazione e determinazione è e deve restare nella ragione pratica, che pone la legge morale incondizionata e la fa sentire attraverso l'imperativo categorico. «L'a. della volontà è l'unico principio di tutte le leggi morali e dei doveri che loro corrispondono»; «Il principio unico della moralità consiste nell'indipendenza da ogni materia della legge»; «La legge morale non esprime nient'altro che l'a. della ragione pura pratica» (Critica della Ragione Pratica, I, I, § 4, Bari 1924, p. 40). L'a. kantiana è ripresa e potenziata nell'idealismo di Fichte, in cui la legge morale è la ragione e lo stimolo dello svolgimento dell'Io; e l'Io stesso, nella sua libera attività ed espansione, è essenzialmente autodeterminazione, a morale.
Dopo Kant, mentre da una parte le correnti positivistico-materialistiche annullano l'etica nell'utilitarismo, l'a. morale, variamente intesa, secondo le diverse interpretazioni metafisiche della natura umana, diventa la concezione comune dei sistemi razionalistici che pretendono trovare, in ogni soggezione del volere umano ad una legge estrinseca o trascendente, una corruzione insanabile della purezza e indipendenza della moralità, la quale può nascere e germogliare soltanto sulla radice della più pura a. umana. Ma non è difficile scorgere che l'a. in senso kantiano e razionalista porta essa pure, per altra via, alle conseguenze dell'utilitarismo, non essendo in grado di salvare l'assolutezza dei valori morali. Infatti, nessuna vera e incondizionata necessità può accompagnare la legge morale, se, fuori dell'individuo e della ragione umana che non può certo identificarsi con l'Assoluto, salvo a ricadere nei sistemi paneticisti, non vi ha un valore eterno di verità e di ordine, in cui il bene e il male, e quindi la legge morale, trovi la sua ultima ragione e fondamento.
Né in questa concezione dell'etica cristiana, che pone in Dio la ragione suprema della moralità, si annulla quella vera a. che giustamente rivendica la persona umana. Poiché la legge morale, nei suoi principi e in tutte le sue determinazioni particolari, non si pone come estrinseca all'uomo, anzi è espressione dell'ordine e del valore della natura umana nel suo intrinseco rapporto con l'Assoluto, e diventa così veramente la legge che l'uomo porta in se stesso, nella interiorità più profonda del suo essere morale. Per cui l'ubbidire alla legge non è assoggettarsi ad una norma che venga imposta dal di fuori, ma è in fondo accordare l'azione libera con le esigenze più immanenti della natura umana razionale. E anche quando si difende la moralità dell'azione posta per un fine di ricompensa e di felicità — contro la formale rigidezza della morale kantiana, e, prima ancora, stoica — non si ricade in una eteronomia distruttrice della purazza della moralità, essendo il fine di ricompensa al volere e all'azione affermato come essenziale e intrinseco all'ordine morale, quale esso è e si determina in concreto nei rapporti della creatura umana (v. ETICA).
Si può dire che l'a. spetta, in qualche misura, GIURIDISMO (v.), dato che tutte hanno almeno lo ius statuendi vel condendi statuta; ma, se si eccettuino le società sovrane (ordinamenti giuridici primari od originari, società perfette), quali sono la Chiesa cattolica e lo Stato, l'a. di tutte le persone giuridiche è limitata almeno in questo, che gli statuti e le altre norme da esse emanate non hanno valore se non in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico della società perfetta alla cui sovranità la persona giuridica è sottoposta.
In diritto canonico è in modo particolare riconosciuta (e generalmente lo era in misura più notevole nei secoli scorsi) l'a. ai capitoli cattedrali o collegiali, ai monasteri, alle associazioni religiose, alle università e facoltà, alle associazioni di fedeli. Ma, se si eccettuano le religioni clericali esenti, l'a. che questi enti hanno non sembra includere il potere di emanare vere e proprie norme giuridiche, ma, al più, norme di natura non dissimile da quelle contrattuali.
Ciascun capitolo deve redigere (mediante deliberazione collegiale dei membri del capitolo) il proprio statuto, che peraltro è soggetto all'approvazione del vescovo (can. 410). Lo statuto disciplina gli affari interni del capitolo, quali: il numero e le mansioni dei vari membri, e degli uffici ausiliari; il tempo, il luogo, e le varie modalità degli atti del capitolo e delle funzioni religiose che devono esser compiute dal capitolo; l'amministrazione dei beni e la ripartizione delle rendite, e così via. Sebbene gli statuti capitolari non possano derogare alle leggi pontificie o diocesane, tuttavia alcune norme del CIC in materia di capitoli hanno carattere suppletivo, cioè sono obbligatorie solo se gli statuti capitolari non dispongono altrimenti (can. 397).
Le religioni (associazioni religiose), e spesso, negli ordini monastici, anche i singoli monasteri (monasteri autonomi o sui iuris), devono avere propri statuti o costituzioni, alle quali più volte fa rinvio il CIC (cf. can. 489, 500 § 2, 501, 504, 505, 507, 509 § 2 n. 1,
532, 593, 612, 618 § 2 n. 1, e molti altri); tali costituzioni sono soggette all'approvazione, secondo i casi, della S. Sede o dell'ordinario. Inoltre i superiori religiosi e i Capitoli o consigli possono emanare norme per disciplinare la vita interna della religione, norme che nelle religioni clericali esenti, possono essere anche vere norme legislative (cf. can. 501); in queste stesse religioni, taluni superiori hanno anche poteri giudiziari (cf. can. 654 sgg., 1579, 1594 § 4).
Quanto agli statuti, quel che si è detto per le religioni vale anche per le associazioni di vita comune senza voti (cf. can. 673 § 1, 675 § 1, 676 § 3, 677, 679, 681), e per gli istituti secolari (cf. Cost. ap. Provida Mater, 2 febbr. 1947, in AAS, 37 [1947], pp. 114-24 e Istr. della S. Congregazione dei religiosi, 19 marzo 1928, in AAS, 40 [1948], pp. 293-97).
Ogni università o facoltà ecclesiastica ha i suoi statuti, che devono essere approvati dalla S. Sede (can. 1376 § 2, artt. 5 e 20 della Cost. ap. Deus scientiarum Dominus, 25 maggio 1931, in AAS, 23 [1931], pp. 241-62; S. Congregazione dei seminari, Ordinati, 12 giugno 1931, artt. 3, 40, 47 e appendice 2ª, in AAS, 23 [1931], pp. 263-80) e le autorità accademiche delle singole università e facoltà possono emanare altre norme o provvedimenti per il buon andamento dell'istituto.
Le associazioni di fedeli (e principalmente i Terziordini, le confraternite, e le pie unioni) hanno pure il potere di darsi i loro statuti, soggetti peraltro all'approvazione della S. Sede o dell'ordinario, secondo i casi (can. 689, 697, 715 § 1); ed hanno altri limitati poteri di a.