UDITORE DI ROTA - I. Nel diritto antico della Chiesa auditor veniva considerato colui a cui era affidata l'istruzione di una causa; è nelle Decretales che si trova, unitamente ad altri, tale specifico appellativo: «cui medium causae committitur sive cognitor aut executor dicatur, vel, quod melius est, auditor». Tale giurisdizione, indubbiamente di somma importanza, veniva affidata dal Pontefice specialmente ai cardinali, cappellani e suddiaconi: si escludeva, però, inizialmente, negli investiti il potere di decisione, che invece si venne successivamente ad attribuire ad alcune particolari categorie, gli auditori S. R. Rotae, l'auditor Camerae Apostolicae, l'autor S. mi nonché l'auditor del conclave e del nunzio apostolico.
II. L'u. della S. R. R., sebbene si sia cominciato a delineare all'epoca della costituzione del tribunale (v. S. SEDE, III) il quale aveva una sua cancelleria (in cui venivano redatti gli atti giudiziari, oltre che i rescritti di grazia e di giustizia) ed un suo auditorium (luogo dove venivano trattate le cause), assunse una netta e precisa configurazione giuridica con la cost. Ad regimen di Benedetto XII del 10 genn. 1335. Alorché venne distinto dagli altri cappellani e considerato vero officiale: lo stesso Pontefice dette agli u. in Avignone una sede speciale.
Attualmente, del tribunale della Rota, che costituisce, unitamente alla Segnatura Apostolica, il tribunale ordinario della S. Sede, fanno parte, per elezione diretta da parte del Sommo Pontefice, un certo numero di u. numero che ha più volte variato. Difatti nel sec. XV Sisto IV (30 apr. 1472) prescrisse il numero di 12; nelle Regulae speciales del 1908 i componenti del tribunale venivano ridotti a dieci ed oggi, in base alle vigenti Normae del 29 giugno 1934, il numero rimane imprecisato, tanto più che lo stesso CIC non determina un numero fisso (can. 1598 § 1).
Lungo il corso dei secoli la facoltà di nomina di alcuni membri di tale autorevole collegio era riservata alle massime gerarchie civili: così il re di Spagna aveva il diritto di nominare due, l'uno per la Castiglia e l'altro per l'Aragona, ed anche la Germania e la Francia potevano scegliere il proprio u. Nel sec. XVI Giulio II concesse tale facoltà alla città di Bologna, Pio IV a Milano, Sisto V alla Repubblica veneta, Clemente VIII a Ferrara ed Urbano VIII a Perugia.
683 UDITORE DI ROTA - UFFICIALE PUBBLICO 684
III. Con la cost. Sapienti consilio di Pio X del 1908, il tribunale della Rota acquistò un nuovo vigoroso impulso, tanto che poté legittimamente acquisire la fama del tribunale più considerevole del mondo; il CIC, poi, e le Normae pubblicate nel 1934 hanno dato al tribunale ed ai suoi componenti una costituzione definitiva.
I prelati uditori attualmente componenti il tribunale sono quindici; ad essi presiede il decano, « qui prima est inter pares » (can. 1598 § 1). Nella vacanza del decano riveste ipso iure tale ufficio « qui primam sedem post decanum obtinet » (art. 3 § 2 delle Normae). L'ordine di precedenza degli u. nelle sessioni è il seguente: dopo il decano siede colui che è di nomina più antica, a pari nomina colui che ha ricevuto precedentemente l'ordinazione sacerdotale ed in caso di pari ordinazione, il più anziano di età.
I membri di tale collegio debbono essere, oltre che sacerdoti, forniti almeno della laurea in utroque iure (can. 1598 § 1), di età matura, di vita onesta, segnalati per prudenza e cultura giuridica (art. 2 § 1 Normae). Vengono eletti esclusivamente dal Romano Pontefice, e generalmente, non possono essere rimossi dalla carica se non per promozione, ovvero per avere raggiunto l'età di 75 anni; nel qual caso divengono emeriti. Prima che l'u. sia investito dell'ufficio deve prestare il rituale giuramento « de munere fideliter implendo » dinanzi all'interno collegio, ed è rigorosamente tenuto a conservare il segreto d'ufficio.
Il collegio degli u. rotali si divide in turni di tre giudicanti, ovvero può decidere videntibus omnibus (can. 1598 § 4); il Pontefice può anche, in casi speciali, stabilire un diverso numero di componenti il turno. Ciascun turno costituisce una sezione pari dello stesso tribunale e nello stesso tempo è tribunale di appello per le decisioni emanate dal turno precedente. Ogni turno giudicante ha il ponente, designato dal decano, il quale, utpote praeses turni, dirige l'intiero processo. Il decano rappresenta il tribunale e ad esso vengono indirizzate le decisioni del supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; egli assegna le cause ai diversi turni, provvede alla sostituzione degli u. impediti, come anche esamina in limine, unitamente ai due primi u. se le cause siano da trattare in sede amministrativa o giudiziaria.
IV. Le questioni giudicate da codesto autorevole Tribunale riflettono: 1) le cause da trattare per competenza in seconda istanza, che furono già decise in primo grado o davanti ad un tribunale vescovile o davanti al tribunale del vicariato di Roma; 2) le cause da trattarsi in terza istanza, che furono già esaminate in primo e secondo grado o dalla stessa Rota o dai tribunali inferiori con sentenza non ancora definitiva; 3) le cause avocate dal S. Padre al suo tribunale e rimesse per commissione pontificia per la trattazione in prima istanza alla Rota (can. 1598); oltre i ricorsi per restituzione in ingegnium.