UDITORE DI SUA SANTITÀ

UDITORE DI SUA SANTITÀ. - L'U. di S.S. (Auditor S. M. Domini Nostri Papae, da cui la falsa traduzione in Uditore Santissimo, iudex sacrarum cognitionum, cognoscentes vice sacra) è uno dei quattro prelati palatini (assieme al Maggiordono di S. Santità, al Maestro di camera, al Maestro del S. Palazzo), che ha l'ufficio di consigliere intimo del Papa in materia giudiziaria. Fa parte della Famiglia Pontificia (v.).

Anticamente era un ufficio di grande rilievo, perché esercitava una giurisdizione superiore in tutte le cause civili e criminali. C'era il diritto di appellare all'U. del Papa contro tutte le decisioni dei tribunali e delle Congregazioni, in quanto egli poteva, a nome del Papa, cassarle. Per questo il Papa lo riceveva in particolare

udienza due volte la settimana e lo sceglieva fra i giureconsulti più capaci. Ma tale giurisdizione era troppo estesa per un uomo solo; fu quindi limitata a diverse riprese e perde gradualmente d'importanza, specie dall'inizio del sec. XIX. Con Benedetto XIV, l'U. di S. S. aveva avuto un nuovo incarico, con la nomina, per ufficio (17 ott. 1740), a Segretario della rinnovata Congregazione particolare sopra i promovendi all'episcopato (Bullarium Benedicti XIV, I, Prato 1845, p. 10).

Leone XII aboli tutte le attribuzioni dell'U. di S. S. in merito al potere di riformare le sentenze dei Tribunali e delle Congregazioni (cf. motu proprio: Dopo le orribili calamità, 5 ott. 1824; Bullarii Romani continuati, VIII, Prato 1854, p. 133 seg.). Dopo di lui Gregorio XVI nel suo Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile (Acta Gregorii XVI, IV, Roma 1904, p. 43) e nel suo Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili del 10 nov. 1834 (ibid., p. 340 seg.) stabili la cessazione della giurisdizione contenuta del l'U. di S. S. Furono tuttavia conservate al medesimo tutte le altre facoltà ed attribuzioni nelle materie non appartenenti al foro contenzioso. Pio IX, con editto del card. Antonelli, in data 11 marzo 1854 (nn. 60 e 61 del Giornale di Roma) tolse all'U. di S. S. altre attribuzioni, in materia di distribuzioni di doti. Il b. Pio X con il motu proprio Romanis pontificibus del 19 dic. 1903 (Acta Pii X, I, Roma 1905, p. 113) affidò alla S. Congregazione del S. Ufficio l'incarico dell'esame dei promovendi all'episcopato: di conseguenza l'U. di S. S. perdette anche l'incarico di essere segretario della Congregazione eretta a tale scopo. Benedetto XV con chirografio del 28 giugno 1915 (AAS, 7 [1915], p. 325) stabilì che il Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica riopposisse anche la carica di U. di S. S., com'è rimasto nell'ordinamento attuale.

BIBL.: la lista degli U. del Papa in Moroni, LXXXII, pp. 201-205. G. B. De Luca, Relatio Rom. Curiae forensis, Napoli 1758, disc. VIII e XXX; F. A. Zaccaria, Lo stato presente ossia la relaz. della Corte di Roma..., Roma 1774, p. 222 seg.; V. Falaschi, La gerarchia eccles. e la famiglia pontif., Macerata 1828, p. 59; L. Ferrari, Auditor, in Prompta Biblioth. can..., I, Parigi 1866, coll. 875-902; N. Del Re, La Curia Rom., Roma 1941, pp. 100, 103.