NOTAIO

NOTAIO. - Il n. è, nel concetto moderno, un libero professionista che ha veste di pubblico ufficiale con il potere di ricevere, nell'ambito di un determinato territorio, dichiarazioni ed atti dei quali, in virtù della sua qualità, egli fa pubblica fede. Sotto questo aspetto l'istituzione del notariato, pur avendo addentellati nell'ordinamento amministrativo e giuridico dell'età romana, risale al medioevo ed ha la sua culla in Italia.

I. STORIA

1. Il notariato medievale si riallaccia ai tabelliones romani, pubblici scrivani che avevano le loro stationes nel Foro (diversi dai notarii [da nota = « compendio »], tachigrafi alle dipendenze di privati, e dagli scribus, amanuensi presso pubblici uffici o anche assistenti dei tabelliones per la compilazione materiale dell'atto): la loro condizione, umile in età classica, fu elevata a notevole dignità dal diritto giustiniano (Novellae, XXII, XLIV, XLVI, LXXIII), tanto che l'istituto

sopravvisse alle invasioni barbariche. L'investitura ai pubblici scrittori venne data sia dall'autorità regia che da quella pontificia e concessa tanto ai laici che si chierici; il notariato peraltro non conservò ovunque la stessa fisionomia. Nel territorio soggetto all'influsso bizantino il tabellionato rimase in certo modo legato alle sue forme tradizionali, organizzandosi in scholae e fossilizzandosi quasi in una casta chiusa (tali i tabelliones e gli scrinarii romani, che derivarono quest'ultimo nome dagli scrittori della Cancelleria pontificia, gli exceptores e i curiales ravennati; i curiales di Napoli, Gaeta, Sorrento, Amalfi), strettamente sottoposta alla magistratura locale; sebbene fossero per lo più anche estensori del documento, i tabellioni esercitavano più specificamente la loro funzione apponendo la formola della completio. Nel territorio longobardo invece le prerogative dei tabellioni furono assorbite dai notarii, i quali, accresciuti notevolmente nel numero, acquistarono, in seguito ad un accostamento del loro ufficio all'istituzione giudiziaria, la fisionomia di magistrati esercitanti entro un determinato territorio il pieno ed

esclusivo diritto di emettere atti autentici. I Carolingi accettarono l'istituto del notariato nella forma che aveva assunto presso i Longobardi, lo diffusero in tutto il territorio dell'Impero (in alcuni paesi le vecchie denominazioni di tabellia, scriba, scrinarius, curialis sopravvissero per qualche tempo, pur rivestite di nuovo contenuto giuridico), e accrebbero ulteriormente il numero dei n. prescrivendone uno ad ogni vescovo, abate e conte (Capitolare dell'805) ed estendendo il diritto di nominarli ad alcuni dignitari di corte. L'importanza raggiunta dal notariato, favorita anche dal rivivere del diritto romano, è posta in evidenza dal numero delle scuole e dal modo in cui ora lo scrittore compila il documento, in prima persona, sotto forma di processo verbale: la presenza dei testimoni serve solo a conferire maggiore solennità. D'altra parte l'autorità del n. fece sì che le parti contraenti si limitassero talora a richiedere da lui la IMBREVIATURA (v.), senza pretendere la redazione del documento; ma gli abusi che ne derivarono indussero alcuni Comuni ad adottare, nel corso del sec. XIV, per la tutela delle parti, appositi registri in cui le imbreviature venivano obbligatoriamente trascritte; più tardi (secc. XV-XVI) vennero anche creati pubblici archivi per la custodia degli atti dei n. defunti.

BIBL.: A. Fumagalli, Delle istituzioni diplomatiche, II, Milano 1802, pp. 209-22; A. Giry, Manuel de diplomatique, Parigi 1894, pp. 824-34; E. Durando, Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, medievali italiane e posteriori piemontesi, Torino 1897; C. Dejob, Le notaire en Italie et en France, in Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno, I, ivi 1912, pp. 375-407; H. Bressiau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, I, 2ª ed., Lipsia 1912, pp. 618-35; L. Schiaparelli, Note diplomatiche sulle carte longobarde: 1. I n. nell'età longobarda, in Archivio storico italiano, 7ª serie, 17 (1932), pp. 3-34; G. Donà, Notariato e archivi notarili, in Nuovo digesto italiano, VIII (1939), pp. 1035-1105 (con ampia bibl.); C. Paoli, Diplomatica, nuova ed. a cura di G. C. Bascapé, Firenze (1942), pp. 90-102; A. de Boüard, L'acte privé (Manuel de diplomatique française et pontificale), 2, Parigi 1948, pp. 128-74, 183-204, 265-92. Alessandro Pratesi

2. Come il foro civile, così anche l'ecclesiastico ebbe ed ha i suoi n. Se si dovesse prestar fede al Lib. Pont. (p. 123), ai primi n. della Chiesa romana fu affidato da Clemente I (88-79) l'incarico di redigere gli atti dei martiri, onde tramandarli ai posteri in documenti veridici; perciò egli avrebbe assegnato un n. ad ognuna delle sette regioni ecclesiastiche, in cui divise la città di Roma. Da qui il nome di n. regionali. La notizia però, come oggi comunemente si ritiene, è priva di qualsiasi valore storico. Lo stesso Lib. Pont. attribuisce altre provvidenze in merito al papa Antero (235-36) e al papa Fabiano (236-252), che sopra i n. avrebbe messo 7 suddiaconi (Lib.

Pont., I, pp. 147-48). I primi n. furono indubbiamente chierici, e di grado inferiore a quello dei suddiaconi.

Più fondata è la notizia del Liber Pontificalis riferentesi a papa Giulio (337-52) che avrebbe dato ai n. anche l'incombenza di raccogliere notizie e decreti delle cause trattate dai chierici dinanzi al giudice ecclesiastico.

Comunque è certo che da Gregorio I in poi la Chiesa ebbe i suoi n. (cf. Jaffé-Wattenbach, nn. 363, 1503) e PIERIO (v.). In prosieguo di tempo il numero dei n. non solo in Roma, ma anche in altre città andò sempre più aumentando, poiché l'autorità di poterli nominare fu conferita, tra gli altri, ai conti palatini. Vescovi ed abati ebbero i loro n., che per lo più erano laici.

Se si vuol avere un'idea della molteplicità dei n. addetti ai vari uffici ed organi della Curia romana, che estendevano la loro attività non solo allo Stato pontificio, ma anche a tutto il mondo cattolico, basta esaminare il vol. IV degli Indici del Dizionario di G. Moroni, pp. 550-51. Un gran numero di n., infatti, era Camera Apostolica (v.) e dei suoi componenti, APOSTOLICITÀ (v.), della Curia Capitolina, del cardinal Roma (v.), degli uditori di Rota ecc.

Molti papi emanarono costituzioni per regolare l'esercizio del notariato nello Stato pontificio. Gli uffici notarili erano, spesso, venali o vacabili, ma Innocenzo XII soppresse i notariati vacabili capitolini, Clemente XIII cominciò ad abolire gli uffici notarili vacabili della Rota con la cost. Licet curandum del 28 dic. 1762 (Bullarii Rom. continuatio, III, Prato 1840, p. 777 sgg.) e soppresse, poi, quelli dell'uditore del papa, stabilendo nuovi metodi per l'esercizio del loro ufficio. Circa la riforma dell'ufficio dei n. e la conservazione degli archivi notarili, cf. il

motu proprio di Pio VII del 31 maggio 1822 (ibid., VII, parte 2ª, ivi 1852, p. 2232 sgg.).

I sommi pontefici emanarono anche provvede norme per la costituzione degli archivi notarili, la loro conservazione ed il deposito in essi degli atti rogati dai n. Urbano VIII, p. es., con la cost. Pastoralis officii nobis del 16 nov. 1625 (Bull. Rom., ed. Taurinensis, XIII, Torino 1868, p. 387 sgg.) istituì l'archivio generale notarile, detto urbaniano dal suo fondatore. Per la direzione, poi, degli archivi notarili di Roma e dello Stato pontificio fu istituita una prefettura, affidata ad un chierico della Reverenda Camera Apostolica (v. cost. Sollicitudo pastoralis di Sisto V del 1º ag. 1588: ibid., IX, ivi 1865, p. 23 sgg). Questo prefetto ebbe anche giurisdizione sui n. Interessante è esaminare le norme per la riforma dei n. e per la conservazione degli archivi notarili, emanate nel motu proprio di Pio VII del 31 maggio 1822 (Bull. Rom. contin., VII, parte 2ª, Prato 1852, p. 2232 sgg.). Dopo il motu proprio di Pio IX del 29 dic. 1847 (Atti del s. pont. Pio IX, parte 2ª, I, Roma 1857, tit. 2, art. 19, n. 5, p. 198) i n. dello Stato pontificio furono alle dipendenze del Ministero dell'interno. È da ricordare che tra i privilegi che i sommi pontefici erano soliti concedere ai loro famigliari era anche quello di registrarli ed ascriverli nel numero dei n. pontifici e della Sede Apostolica (Bull. Rom., passim; cf. tra gli altri il breve di Pio VI in data 22 giugno 1775; Bullar. Rom. cont., VI, Prato 1847, p. 96 sgg., in cui si dichiarano anche i privilegi, facoltà, esenzioni, immunità ecc. godute da questi n.). Non fu neanche raro il caso che i pontefici neo eletti ascrivessero a questo notariato i conclavisti, che avevano partecipato al conclave in cui erano stati esaltati al soglio papale (cf. motu proprio di Pio VII del 26 giugno 1829: ibid., IX, ivi 1856, p. 31 sgg.).

BIBL.: G. B. De Luca, Relatio Romanae Curiae, in Theotrum Romanae veritatis, Roma 1671, disc. XXXIV, XLVII, nn. 34-25; C. B. Piazza, Eusevologio, ivi 1698, p. 172 sgg.; P. L. Colletti, Del primicerio e altri maggiori ufficiali del S. Palazzo Lateranense, ivi 1776; Moroni, XLVIII, p. 120 sgg.; B. Kurtscheid, De quibusdam praelatis Romanae Curiae, in Apollinaris, 8 (1935), pp. 62-71; A. van Hove, De rescriptis, Malines 1936, pp. 9, 13, 15, 29-30, 35-36.

II. IL N. NEL DIRITTO VIGENTE DELLA CHIESA. - Il can. 373 dal CIC stabilisce che il vescovo può costituire alcuni n. i cui atti e la cui firma facciano pubblica fede. Tali n. debbono essere scelti tra chierici di ottima fama e superiori ad ogni sospetto e, in mancanza di chierici, anche tra laici, che abbiano i detti requisiti di fama e di credibilità. Il n., però, nelle cause criminali dei chierici deve essere sempre sacerdote. Il n. ecclesiastico può essere rimosso e sospeso dal suo ufficio da chi lo costituì o dal suo successore o dal suo superiore. La sua competenza può, secondo l'atto di nomina, estendersi o a tutti gli atti o solamente agli atti giudiziari o anche a quelli di determinate cause o affari ed è sempre limitata al territorio del vescovo da cui fu nominato. La competenza specifica di questo n. è definita dal can. 374 in cui si dichiara che egli deve confezionare gli atti o i documenti relativi a disposizioni di volontà, obbligazioni, citazioni od intimazioni giudiziali, decreti, sentenze, ecc. Nei suoi scritti, ad es., nei verbali di accesso o di ricognizione giudiziale, deve fedelmente descrivere quello che effettivamente compie, le persone che sono presenti, ecc., e sottoscrivere l'atto, apponendovi anche la data. Deve sottoscrivere anche ogni sentenza emessa dal giudice ecclesiastico. Deve inoltre esibire, usate le richieste cautele (cf. can. 1645 § 3), al legittimo richiedente gli atti o strumenti, conservati nell'archivio, e dichiarare le loro copie conformi all'originale.

Il n., poi, che dà la sua opera nel tribunale ecclesiastico, deve prestare il previo giuramento di adempiere bene e fedelmente il suo ufficio. Egli, inoltre, è tenuto al segreto d'ufficio, essendo altrimenti esposto alle pene di cui ai cann. 1625 §§ 2 e 3, e 2144. In ogni processo canonico occorre che sia presente un n., che adempia l'ufficio di attuario, cosicché sono ritenuti nulli gli atti, che non sono stati da lui stesi o per lo meno da lui sottoscritti. Perciò il giudice ecclesiastico, se il vescovo non abbia già provveduto, prima di iniziare un giudizio, deve

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NOTAIO - S. Amando detta il suo testamento a Bodemondo. Ms. del sec. XII, proveniente dall'abbazia di Elnone - Valenciennes.
(da E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique des origines aux débuts du XIIIe siècle, I, Bruxelles B/9, tur. 6)
assumere con funzioni di attuario uno dei n. legittimamente costituiti. Questo attuario dovrà assistere anche all'escussione dei testimoni in causa.

Il CIC stabilisce che il n. presso la S. Congregazione dei Riti debba essere uno dei protonotari apostolici di numero partecipanti. A tutti i processi di beatificazione e di canonizzazione, siano essi apostolici o ordinari, deve assistere sempre un n. od attuario, che, eccezion fatta per i casi di necessità, non sarà mai un religioso. A questo n. può concedersi un n. aiuto o aggiunto. N. in questi processi, se si svolgono fuori di Roma, potrà essere lo stesso n. della curia diocesana, mentre in Roma tale ufficio spetta al n. della S. Congregazione dei Riti o, in sua assenza, al n. del vicariato.

Nella nuova Costituzione sulla S. R. Rota (cost. Sapienti consilio, 29 giugno 1908) si trovano norme relative ai due n. di questo tribunale, che esercitano anche l'ufficio di attuari e cancellieri. Gli artt. 38, 39 e 40 delle Normae S. Romaniae Rotae Tribunalis stabiliscono le loro particolari funzioni. Essi, insieme con il decano di Rota, firmano il biglietto di nomina degli ufficiali inferiori di questo Tribunale.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha anch'esso il proprio n. per la stesura degli atti, per la custodia dell'Archivio e per coadiuvare il segretario di detto Tribunale.

La Suprema S. Congregazione del S. Ufficio ha come suoi ufficiali un n. e vari n. sostituiti. Le loro funzioni sono definite nell'Ordo servandus, annesso alla cost. Sapienti consilio.

Infine i due attuali n. della Reverenda Camera Apostolica hanno uno funzioni di segretario e cancelliere, l'altro di suo sostituto. Essi, prima del 1870, avevano più ampie funzioni di quelle ora loro assegnate dal n. V, 1 della cost. Ad incrementum decoris di Pio XI del 15 ag. 1934 (AAS, 26 [1934], p. 513). Più importanti incombenze essi conservano invece nel periodo della Sede vacante, in cui rogano gli atti della S. Sede (cf. cost. cit. num. C). Tali incombenze sono state confermate nei nn. 15, 50, 56 e 105 della cost. Vacantii Apostolicae Sedis di Pio XII in data 8 dic. 1945 (AAS, 38 [1946], p. 72 sgg).

BIBL.: cf. i commenti al CIC, in particolare: J. Brys, Juris canonici compendium, 1ª ed., II, Bruges 1949, nn. 872, 920, 927. Guglielmo Felici

III. LA MORALE NOTABILE

Per il suo ufficio il n. è chiamato a chiarire situazioni patrimoniali e familiari; si trova a contatto con ogni categoria sociale, che in lui vede il depositario della pubblica fede, l'equo compositore di opposti interessi, che dovranno essere armonizzati nell'unità organica del contratto.

La dottrina, la perizia e la diligenza, unite al culto del vero e all'osservanza del segreto professionale, sono indispensabili per il n. Egli non può diventare cooperatore di ingiustizie, né acconsentire che vengano adoperati mezzi illeciti, moralmente e civilmente, quali il mendacio, la frode, la simulazione, nemmeno per raggiungere un fine buono.

La sua funzione sociale lo porta ad armonizzare gli interessi dei contraenti e a negare protezione alle richieste di una parte, qualora siano di danno all'altra. Sereno consigliere delle parti e giusto moderatore dei loro interessi, deve attenersi alla più scrupolosa imparzialità e negare il suo ministero a chi vuole sorprendere la buona fede altrui.

Vi sono contratti che possono definirsi la pietra di paragone della probità notabile, come i testamenti, le divisioni ereditarie, gli atti riguardanti i minori, i depositi di somme. In essi l'opera del n. non può limitarsi ad un semplice intervento formale, ma deve ispirarsi ai dettami della professione, intesa come una missione nobilissima, componendo litigi, sopendo rancori, riportando la pace nelle famiglie, sistemando patrimoni, evitando dispersioni di ricchezze in cause interminabili, rondando le vedove e gli orfani nei loro interessi morali e materiali.

Anche nei casi più controversi, il n. saprà distinguere il lecito dall'illecito, il diritto dalla morale, l'interesse proprio da quello altrui. In tal modo il lavoro professionale

si trasforma in una missione diretta all'attuazione di un superiore programma di bontà e di giustizia. Con una espressione indovinata, che scolpisce le sue funzioni più gelose e umane, il n. è definito « il consigliere degli affari intimi ». Soprattutto nei piccoli centri egli è il consulente alla portata di tutti, che suggerisce « quello che si deve fare », il giudice e supremo regolatore delle vicende e dei patrimoni familiari, che ha visto formarsi attraverso anni di lavoro e di rinunzie.

Forse nessun altro professionista ha più di lui bisogno di diligenza, rettitudine, senso del dovere e di equilibrio, perché molto spesso egli vive fra il cozzo dei più bassi istinti, di avarizie e di sfrenate cupidigie che lo assediano, gli turbinano attorno, tentando in mille modi di piegare la sua coscienza e di fargli chiudere gli occhi, quando occorre stare attenti, per non fare il gioco dei più furbi, e tenere alta la testa, per non lasciarsi vincere dal fango che sale.

BIBL.: G. Biccherai, Il mondo degli affari e la morale, Brescia 1935, passim; G. Pasquariello, Il n., appunti di moralità professionale, Roma 1940; id., Principi di etica delle professioni giuridiche, ivi 1942, passim; G. Intersimone, Il n. nella storia e nella vita, ivi 1949. Giuseppe Intersimone
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“NOTAIO.” Enciclopedia Cattolica, vol. VIII (1952), p. 1142. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/notaio.