NOTAIO. - Il n. è, nel concetto moderno, un libero professionista che ha veste di pubblico ufficiale con il potere di ricevere, nell'ambito di un determinato territorio, dichiarazioni ed atti dei quali, in virtù della sua qualità, egli fa pubblica fede. Sotto questo aspetto l'istituzione del notariato, pur avendo addentellati nell'ordinamento amministrativo e giuridico dell'età romana, risale al medioevo ed ha la sua culla in Italia.
I. STORTA
Il notariato medievale si riallaccia ai tabellones romani, pubblici scrivani che avevano le loro stationes nel Foro (diversi dai notarii [da nota = «compendio»], tachigrafi alle dipendenze di privati, e dagli scribae, amanuensi presso pubblici uffici o anche assistenti dei tabellones per la compilazione materiale dell'atto): la loro condizione, umile in età classica, fu elevata a notevole dignità dal diritto giustiniano (Novellae, XXII, XLIV, XLV, LXXIII), tanto che l'istituto sopravvisse alle invasioni barbariche. L'investitura ai pubblici scrittori venne data sia dall'autorità regia che da quella pontificia e concessa tanto ai laici che ai chierici; il notariato peraltro non conservò ovunque la stessa fisionomia. Nel territorio soggetto all'influsso bizantino il tabellionato rimase in certo modo legato alle sue forme tradizionali, organizzandosi in scholia e fossilizzandosi quasi in una casta chiusa (tali i tabelliones e gli scriniiari romani, che derivarono quest'ultimo nome dagli scrittori della Cancelleria pontificia, gli excepteres e i curiales ravennati; i curiales di Napoli, Gaeta, Sorrento, Amalfi), strettamente sottoposta alla magistratura locale; sebbene fossero per lo più anche estensori del documento, i tabellioni esercitavano più specificamente la loro funzione apponendo la formola della completio. Nel territorio longobardo invece le prerogative dei tabellioni furono assorbite dai notarii, i quali, accresciuti notevolmente nel numero, acquistarono, in seguito ad un accostamento del loro ufficio all'istituzione giudiziaria, la fisionomia di magistrati esercitanti entro un determinato territorio il pieno ed esclusivo diritto di emettere atti autentici. I Carolingi accettarono l'istituto del notariato nella forma che aveva assunto presso i Longobardi, lo diffuso in tutto il territorio dell'Impero (in alcuni paesi le vecchie denominazioni di tabellio, scriba, scriniiarii, curialis sopravvissero per qualche tempo, pur rivestite di nuovo contenuto giuridico), e accrebbero ulteriormente il numero dei n. prescrivendone uno ad ogni vescovo, abate e conte (Capitolare dell'805) ed estendendo il diritto di nominarli ad alcuni dignitari di corte. L'importanza raggiunta dal notariato, favorita anche dal rivivere del diritto romano, è posta in evidenza dal numero delle scuole e dal modo in cui ora lo scrittore compila il documento, in prima persona, sotto forma di processo verbale: la presenza dei testimoni serve solo a conferire maggiore solennità. D'altra parte l'autorità del n. fece sì che le parti contraenti si limitassero talora a richiedere da lui la IMBREVIATURA (v.), senza pretendere la redazione del documento; ma gli abusi che ne derivarono indussero alcuni Comuni ad adottare, nel corso del sec. XIV, per la tutela delle parti, appositi registri in cui le imbreviature venivano obbligatoriamente trascritte; più tardi (sec. XV-XVI) vennero anche creati pubblici archivi per la custodia degli atti dei n. defunti.2. Come il libro civile, così anche l'esclusiastico ebbe ed ha i suoi n. Se si dovesse prestare fede al Lib. Pont. (p. 123), ai primi n. della Chiesa romana fu affidato da Clemente I (88-79) l'incarico di redigere gli atti dei martiri, onde tramandarli ai posteri in documenti veridici; perciò egli avrebbe assegnato un n. ad ognuna delle sette regioni ecclesiastiche, in cui divise la città di Roma. Da qui il nome di n. regionali. La notizia però, come oggi comunemente si ritiene, è priva di qualsiasi valore storico. Lo stesso Lib. Pont. attribuisce altre provvidenze in merito al papa Antero (235-36) e al papa Fabiano (236-252), che sopra i n. avrebbe messo 7 suddai coni (Lib.

Notar luris - Tavola di abbreviazioni desunte da manoscritti giuridici.
PONT., I, pp. 147-48). I primi n. furono indubbiamente
chierici, e di grado inferiore a quello dei suddiaconi.
Più fondata è la notizia del Liber Pontificalis referentesi
a papa Giulio (337-52) che avrebbe dato ai n. anche l'in-
combenza di raccogliere notizie e decreti delle cause
trattate dai chierici dinanzi al giudice ecclesiastico.
Comunque è certo che da Gregorio I in poi la Chiesa
ebbe i suoi n. (cf. Jaffé-Wattenbach, nn. 363, 153)
e PIERIO (v.). In pro-
sieguo di tempo il numero dei n. non solo in Roma, ma
anche in altre città andò sempre più aumentando, poiché
l'autorità di poterli nominare fu conferita, tra gli altri,
ai conti palatini. Vescovi ed abati ebbero i loro n., che
per lo più erano laici.
Se si vuol avere un'idea della molteplicità dei n.
addetti ai vari uffici ed organi della Curia romana, che
estendevano la loro attività non solo allo Stato ponti-
ficio, ma anche a tutto il mondo cattolico, basta esaminare
il vol. IV degli Indici del Dizionario di G. Moroni,
pp. 550-551. Un gran numero di n., infatti, era Camera Apostolica (v.) e dei
suoi componenti, APOSTOLICITÀ (v.), della
Curia Capitolina, del cardinal Roma (v.), degli uditori di Rota ecc.
Molti pani emanarono costituzioni per regolare l'eser-
cizio del notariato nello Stato pontificio. Gli uffici no-
tari erano, spesso, venali o vacabili, ma Innocenzo XII
soppresse i notariati vacabili capitolini, Clemente XIII
cominciò ad abolire gli uffici notarili vacabili della Rota
con la cost. Licet curandum del 28 dic. 1762 (Bullarii
Rom. continuatio, III, Prato 1840, p. 777 sgg.) e soppresse,
poi, quelli dell'uditore del papa, stabilendo nuovi metodi
per l'esercizio del loro ufficio. Circa la riforma dell'uffi-
cio dei n. e la conservazione degli archivi notarili, cf. il
mo

sue dibate da 2114 abstr, 1, Bravelles 1878, fac. 81
tu proprio di Pio VII del 31 maggio 1822 (ibid., VII,
parte 2ª, ivi 1852, p. 2232 sgg.).
I sommi pontefici emanarono anche provvidenorme
per la costituzione degli archivi notarili, la loro conser-
vazione ed il deposito in essi degli atti rogati dai n. Ur-
bani VIII, p. es., con la cost. Pastoralis officii nobis del
16 nov. 1625 (Bull. Rom., ed. Taurinensis, XIII, To-
rino 1868, p. 337 sgg.) istituì l'archivio generale notarile,
detto urbaniano dal suo fondatore. Per la direzione, poi,
degli archivi notarili di Roma e dello Stato pontificio fu
istituita una prefettura, affidata ad un chierico della Reve-
renda Camera Apostolica (v. cost. Sollicitudo pastoralis di
Sisto V del 1º ag. 1588: ibid., IX, ivi 1865, p. 23 sgg).
Questo prefetto ebbe anche giurisdizione sui n. Interes-
sante è esaminare le norme per la riforma dei n. e per
la conservazione degli archivi notarili, emanate nel motu
proprio di Pio VII del 31 maggio 1822 (Bull. Rom. contin.,
VII, parte 2ª, Prato 1852, p. 2232 sgg.). Dopo il motu
proprio di Pio IX del 29 dic. 1847 (Atti del s. pont. Pio
IX, parte 2ª, I, Roma 1857, tit. 2, art. 19, n. 5, p. 198)
i n. dello Stato pontificio furono alle dipendenze del
Ministero dell'interno. È da ricordare che tra i pri-
vilegi che i sommi pontefici erano soliti concedere ai
loro famigliari era anche quello di registrarsi ed asci-
verli nel numero dei n. pontifici e della Sede Aposto-
lica (Bull. Rom., passim; cf. tra gli altri il breve di Pio VI
in data 22 giugno 1775; Bullar. Rom. cont., VI, Prato
1847, p. 96 sgg.; in cui si dichiarano anche i privilegi,
facoltà, esenzioni, immunità ecc. godute da questi n.).
Non fu neanche raro il caso che i pontefici neo eletti
ascrivessero a questo notariato i conclavisti, che avevano
partecipato al conclave in cui erano stati esaltati al soglio
papale (cf. motu proprio di Pio VII del 26 giugno 1829:
ibid., IX, ivi 1856, p. 31 sgg.).
tum Romanae veritatis, Roma 1671, disc. XXXIV, XLVII,
nn. 24-25; C. B. Piazza, Eseguoio, ivi 1698, p. 172 sgg.; P. L.
Golletti, Del primiero e altri maggiori officiali del S. Palazzo
Larenense, ivi 1776; Moroni, XLVIII, p. 120 sgg.; B. Kurt-
scheid, De quibusdam praelatis Romanae Curiae, in Apollinaris,
8 (1935), pp. 62-71; A. van Hove, De rescriptis, Malines 1936,
pp. 9, 13, 15, 29-30, 35-36.
II. IL N. NEL DIRITTO VIGENTE DELLA CHIESA. – Il
can. 373 dal CIC stabilisce che il vescovo può costituire
alcuni n. i cui atti e la cui firma facciano pubblica fede.
Tali n. debbono essere scelti tra chierici di ottima fama
e superiori ad ogni sospetto e, in mancanza di chierici,
anche tra laici, che abbiano i detti requisiti di fama e
di credibilità. Il n., però, nelle cause criminali dei chierici
deve essere sempre sacerdote. Il n. ecclesiastico può es-
sere rimosso e sospeso dal suo ufficio da chi lo costitui
o dal suo successore o dal suo superiore. La sua com-
petenza può, secondo l'atto di nomina, estendersi o a
tutti gli atti o solamente agli atti giudiziari o anche a
quelli di determinare cause o affari ed è sempre limitata
al territorio del vescovo da cui fu nominato. La compe-
tenza specifica di questo n. è definita dal can. 374 in cui
si dichiara che egli deve confezionare gli atti o i docu-
menti relativi a disposizioni di volontà, obbligazioni, ci-
tazioni od intimazioni giudiziali, decreti, sentenze, ecc.
Nei suoi scritti, ad es., nei verbali di accesso o di rico-
gnizione giudiziale, deve fedelmente descrivere quello che
effettivamente compie, le persone che sono presenti, ecc.,
e sottoscrivere l'atto, apponendovi anche la data. Deve
sottoscrivere anche ogni sentenza emessa dal giudice
ecclesiastico. Deve inoltre esibire, usate le richieste cau-
tele (cf. can. 1645 § 3), al legittimo richiedente gli atti
o strumenti, conservati nell'archivio, e dichiarare le loro
copie conformi all'originale.
Il n., poi, che dà la sua opera nel tribunale ecclesia-
stico, deve prestare il previo giuramento di adempiere
bene e fedelmente il suo ufficio. Egli, inoltre, è tenuto al
segreto d'ufficio, essendo altrimenti esposto alle pene di
cui ai can. 1625 §§ 2 e 3, e 2144. In ogni processo ca-
nonico occorre che sia presente un n., che adempia
l'ufficio di attuario, cosicché sono ritenuti nulli gli atti,
che non sono stati da lui stessi o per lo meno da lui sot-
toscritti. Perciò il giudice ecclesiastico, se il vescovo non
abbia già provveduto, prima di iniziare un giudizio, deve
assumere con funzioni di attuazione uno dei n. legittimamente costituiti. Questo attuazione dovrà assistere anche all'escussione dei testimoni in causa.
Il CIC stabilisce che il n. presso la S. Congregazione dei Riti debba essere uno dei protonotari apostolici di numero partecipanti. A tutti i processi di beatificazione e di canonizzazione, siano essi apostolici o ordinari, deve assistere sempre un n. od attuazione, che, eccezion fatta per i casi di necessità, non sarà mai un religioso. A questo n. può concedersi un n. aiuto o aggiunto. N. in questi processi, se si svolgono fuori di Roma, potrà essere lo stesso n. della curia diocesana, mentre in Roma tale ufficio spetta al n. della S. Congregazione dei Riti o, in sua assenza, al n. del vicariato.
Nella nuova Costituzione sulla S. R. Rota (cost. Sapienti consilio, 29 giugno 1908) si trovano norme relative ai due n. di questo tribunale, che esercitano anche l'ufficio di attuare e cancellieri. Gli artt. 38, 39 e 40 delle Norme S. Romanae Rotae Tribunalis stabiliscono le loro particolari funzioni. Essi, insieme con il decano di Rota, firmano il biglietto di nomina degli ufficiali inferiori di questo Tribunale.
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha anch'esso il proprio n. per la stesura degli atti, per la custodia dell'Archivio e per coadiuvare il segretario di detto Tribunale.
La Suprema S. Congregazione del S. Uffizio ha come suoi officiali un n. e vari n. sostituiti. Le loro funzioni sono definite nell'Ordo servandus, annesso alla cost. Sapienti consilio.
Infine i due attuali n. della Reverenda Camera Apostolica hanno uno funzioni di segretario e cancelliere, l'altro di suo sostituto. Essi, prima del 1870, avevano più ampie funzioni di quelle ora loro assegnate dal n. V, della cost. Ad incrementum decoris di Pio XI del 15 agosto 1934 (AAS, 26 [1934], p. 513). Più importanti incombenze essi conservano invece nel periodo della Sede vacante, in cui rogano gli atti della S. Sede (cf. cost. cit. num. C). Tali incombenze sono state confermate nei n. 15, 50, 56 e 105 della cost. Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII in data 8 dic. 1945 (AAS, 38 [1946], p. 72 sgg.).
III. LA MORALE NOTARILE
Per il suo ufficio il n. è chiamato a chiarire situazioni patrimoniali e familiari; si trova a contatto con ogni categoria sociale che in lui vede il depositario della pubblica fede, l'equo compositore di opposti interessi, che dovranno essere armonizzati nell'unità organica del contratto.La dottrina, la perizia e la diligenza, unite al culto del vero e all'osservanza del segreto professionale, sono indispensabili per il n. Egli non può diventare cooperatore di ingiustizie, né acconsentire che vengano adoperati mezzi illeciti, moralmente e civilmente, quali il mendacio, la frode, la simulazione, nemmeno per raggiungere un fine buono.
La sua funzione sociale lo porta ad armonizzare gli interessi dei contraenti e a negare protezione alle richieste di una parte, qualora siano di danno all'altra. Sereno consigliere delle parti e giusto moderatore dei loro interessi deve attenersi alla più scrupolosa imparzialità e negare il suo ministero a chi vuole sorprendere la buona fede altrui.
Vi sono contratti che possono definirsi la pietra di paragone della probità notarile, come i testamenti, le divisioni ereditarie, gli atti riguardanti i minori, i depositi di somme. In essi l'opera del n. non può limitarsi ad un semplice intervento formale, ma deve ispirarsi ai dettami della professione, intesa come una missione nobilissima, componendo litigi, sapendo rancori, riportando la pace nelle famiglie, sistemando patrimoni, evitando dispersioni di ricchezze in cause interminabili, tutelando le vedove e gli orfani nei loro interessi morali e materiali.
Anche nei casi più controversi, il n. saprà distinguere il lecito dall'illecito, il diritto dalla morale, l'interesse proprio da quello altrui. In tal modo il lavoro professionale si trasforma in una missione diretta all'attuazione di un superiore programma di bontà e di giustizia. Con una espressione indovinata, che scolpisce le sue funzioni più gelose e umane, il n. è definito «il consigliere degli affari intimi». Soprattutto nei piccoli centri egli è il consulente alla portata di tutti, che suggerisce «quello che si deve fare», il giudice e supremo regolatore delle vicende e dei patrimoni familiari, che ha visto formarsi attraverso anni di lavoro e di rinunzie.
Forse nessun altro professionista ha più di lui bisogno di diligenza, rettitudine, senso del dovere e di equilibrio, perché molto spesso egli vive fra il cozzo dei più bassi istinti, di avarizie e di sferrate cupidigie che lo assediano, gli turbinano attorno, tentando in mille modi di piegare la sua coscienza e di fargli chiudere gli occhi, quando occorre stare attenti, per non fare il gioco dei più furbi, e tenere alta la testa, per non lasciarsi vincere dal fango che sale.