IMBREVIATURA

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IMBREVIATURA. - È, nella terminologia medievale, l'atto minutato dal notaio rogatorio in un foglio a parte e talora anche sul verso della pergamena stessa destinata a contenere il documento, o, più tardi, nel registro di protocollo, detto a volte anch'esso, per estensione, i. Veniva scritta di solito in transunto, con l'omissione delle parti fisse del formulario, che il notaio integrava nella stesura definitiva. Le i. nei tempi più antichi venivano normalmente distrutte dopo la redazione del documento; ma dall'età dei Comuni furono conservate dallo stesso rogatorio e costituirono il materiale degli archivi notarili (v. NOTAIO).

Un caso a parte è quello della carta augustana (secc. XI-XV), e cioè dei documenti emessi dalla cancelleria della città di Aosta, dove la nota dorsale, che costituisce documento di prova, tiene dietro all'ì notarile e precede la scritta sul recto, che rappresenta il documento dispositivo.

BIBL.: A. Giry, Manuel de diplomatique, Parigi 1894, pp. 11-12; H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, II, 1, 2° ed., Lipsia 1915, pp. 115-31 (con ampia bibli. nelle note, cui si rimanda per la complessa questione del valore giuridico delle i.); A. de Boudard, Manuel de diplomatique française et pontificale, II, L'acte privé, Parigi 1948, pp. 177, 207. Per le carte augustane cf. L. Schiaparelli, Charta augustana, in Archivio stor. ital., 5° serie, 39 (1907), pp. 253-351; F. G. Frutaz, La Charte d'Aoste, in Augusta Praetoria, I (1919), pp. 76-83. Alessandro Pratesi.