PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE. - È il magistrato posto a capo di un tribuna, alle collega; a lui spetta la direzione del processo, ed in generale l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare una buona amministrazione della «sustanza» nella causa sottoposte alla cogizione del tribunale medesimo.

Oltre a tali funzioni, strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività giurisdizionale - e che normalmente spettano a chiunque presieda o sia preposto a un organo giudiziario, anche solo temporaneamente o per determinati casi - varie altre attribuzioni di carattere amministrativo possono essere devolute al p., in quanto rivesta in maniera stabile e principale la qualità di capo e rappresentante del tribunale. Tali attribuzioni, attinenti alla responsabilità del regolare andamento del servizio, all'esercizio della vigilanza e disciplina e, in genere, del potere gerarchico sul personale del tribunale, ecc., sono variamente regolate e specificate in relazione alla particolare organizzazione dell'amministrazione giudiziaria nei diversi ordinamenti. Nei tribunali della Chiesa cattolica, la figura del p., mentre in relazione al primo dei due ordini di funzioni ora accennate, cioè quelle più strettamente giurisdizionali, si adegua in massima ai comuni principi del diritto processuale, sotto l'aspetto amministrativo e gerarchico offre particolari caratteristiche, in rapporto alla speciale struttura degli organi giudiziari e allo stretto collegamento che l'esercizio delle relative funzioni presenta con le altre manifestazioni della potestà ecclesiastica (v. GIUDICE ECCLESIASTICO; TRIBUNALI ECCLESIASTICI). Occorre perciò distinguere fra i tribunali ordinari di prima e seconda istanza e i tribunali della S. Sede. Benché il vescovo, giudice nato in ogni diocesi per tutte le controversie non riservate alla S. Sede, possa esercitare personalmente il potere giudiziario, e quindi possa egli stesso, a rigore, personalmente presiedere il tribunale diocesano (cann. 1573 § 1, 1578) quante volte la legge prescriva che il giudizio debba essere reso dall'organo collegiale, tuttavia gli è consentito, e in effetto gli è suggerito dalla legge stessa, di esercitare tali funzioni con il ministero di altra persona. A tal fine si prescrive che ogni vescovo debba nominare un officiale, con potestà ordinaria di giudicare, in persona distinta dal vicario generale (salvo che nelle piccole diocesi o aventi poche cause); ed al quale possono essere aggiunti dei vice-officiali, quali aiutanti o sostituti. L'officiale o il vice-officiale, oltre a giudicare come giudice unico, solo o assistito da assessori, ha appunto la funzione di presiedere il tribunale collegiale (cann. 1573, 1575, 1577).

L'origine della figura dell'officiale nelle curie diocesane ha dato luogo a interessanti questioni storiche. Opinione comunemente adottata fino a poco tempo addietro era che l'istituzione degli officiales fosse dovuta, con quella del vicario generale, essenzialmente alla reazione dei vescovi nel sec. XIII, contro l'eccessivo potere degli arcidiaconi, oltreché al fatto che i vescovi non erano personalmente versati nelle nuove forme processuali conomiche formatesi in relazione col diritto romano (v. DIACONIA). Perciò veniva nominato un vicario generale, detto anche officialis principalis, che risiedeva nel capoluogo, nonché dei subalterni, officiales foranei, che concorrevano in modo più particolare con gli arcidiaconi. Le competenze poi a poco a poco si sarebbero sdoppiate, restando la gestione amministrativa al vicario e quella giudiziaria all'officialis. Più recentemente però si è sostenuto (Fournier) che l'ufficio del vicario generale, determinato non tanto dalla necessità di rintracciare le usurpazioni degli arcidiaconi, quanto dalle assenze dei vescovi, divenute abituali dopo il sec. XIV, non avrebbe rapporto con gli officiales, i quali compaiono già assai prima, e cioè nel sec. XI, investiti di funzioni giudiziarie. L'officiale, giudice ordinario, amovibile ad nutum, avrebbe concentrato in sé, per effetto di una lenta evoluzione, le funzioni del presbyterium antico, finendo poi per riassorbire a poco a poco gli affari di competenza dell'arcidiacono. Comunque si opini al riguardo, è certo che dopo il Concilio di Trento, che compì la reazione contro l'arcidiacono lasciando sussistere il vicario generale, la separazione dell'esercizio della potestà giudiziaria da quella amministrativa in due distinti mandatari del vescovo, divenne generale, e fu in linea di massima espressamente consacrata dal CIC (cann. 1573 § 1). Cosicché anche quando, come in Italia, per la ristrettezza territoriale delle diocesi un solo funzionario possa cumulare il disbrigo di entrambe le mansioni, gli uffici di vicario generale e di officiale, anche coperti da un titolare solo, restano distinti e indipendenti (cf. cann. 1573 §§ 5, 6).

I requisiti per la nomina a officiale e a vice-officiale sono così determinati dal CIC: essi devono essere sacer-

1977 PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PRESTON THOMAS SCOTT 1978

doti di integra fama, dottori o esperti in diritto canonico, dell'età di almeno 30 anni. Sono amovibili ad nutum episcopi ed abbisognano di conferma al cambiamento del vescovo, ma non cessano dalle funzioni, né possono rimuoversi in sede vacante. Se la stessa persona rivesta le cariche di vicario generale e di officiale, in sede vacante cessa dalle funzioni di vicario, ma non da quelle di officiale. Qualora però eletto a vicario capitolare fosse lo stesso officiale, egli deve nominare un nuovo officiale (can. 1573 § 5, 6, 7). Le funzioni dell'officiale, o del vice-officiale, quale p. del t. collegiale, sono anzitutto quelle inerenti al potere di dettare le provvidenze necessarie per l'amministrazione della giustizia nella causa singola (can. 1577 § 2) e quindi di dirigere lo svolgimento del processo, ponente (v.) o relatore, e sostituendolo, se ne sia il caso (can. 1584), sottoscrivendo con l'attuario i vari atti di causa (can. 1643 § 2), ordinando, se ne ritenga il caso, la stampa delle difese e dei documenti, e moderando l'estensione delle difese stesse (can. 1863-64), convocando i giudici per la deliberazione (can. 1871). Ha inoltre il potere di compiere determinati atti preistruttori o integrativi dell'istruzione dei voluti dal CIC genericamente al giudice (can. 1712 § 1, 1764 § 1, 1782 § 1, 1915 § 2, ecc.), di giudicare dell'excepito suspicionis, proposta contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo e gli altri membri del tribunale (can. 1614 § 3): e secondo qualche autore anche quello di dichiarare la perenzione. Oltre a tale, alquanto sommario, complesso di poteri del p. del t. collegiale, quale può desumersi dalle norme sparsamente enunciate nel CIC, una più accurata definizione ed enunciazione dei poteri presidenziali viene fatta, per quanto concerne i giudizi matrimoniali, dall'Instructio della S. Congr. per la disciplina dei Sacramenti, in data 15 ag. 1936. Poteri ammissibili per tutto quanto concerne la costituzione e citazione delle parti, la contestazione della lite, la fissazione di termini, l'assunzione di atti istruttori, ecc. Parte di tali poteri è subordinata alla condizione che il collegio non li riservi a sé (art. 68 § 2); ed in genere poi contro qualunque atto o decreto del p. è dato ricorso al collegio (art. 69).

Le medesime regole stabilite per i tribunali diocesani di prima istanza, in ordine alla posizione e alle funzioni del p. od officiale, valgono anche per i tribunali d'appello presso le sedi metropolitane o suffragane con funzioni d'appello (v. TRIBUNALI ECCLESIASTICI).

Quanto ai tribunali della S. Sede, S. R. Rota e Segnatura Apostolica, pur non presentando essi, date le caratteristiche della loro struttura e funzionamento, una figura vera e propria di p. con gli usuali poteri gerarchici e amministrativi oltre che giurisdizionali, sono tuttavia diretti da organi entro certi limiti ad esso assimilabili. Così alla S. Rota è preposto un decano, che presiede agli uditori, quale primus inter pater (can. 1598). Senonché, giudicando la Rota per turni di tre uditori (determinati in modo pressoché automatico dall'anzianità), il collegio costituito da ciascun turno è presieduto dal ponente o relatore, nelle forme e con i poteri determinati dalle speciali norme. Per la Segnatura Apostolica, le mansioni direttive sono esercitate da uno fra i cardinali che la compongono, e che ha il titolo e le funzioni di prefetto (can. 1602).

Questi funzioni come unico giudice nel cosiddetto «Congresso»; mentre nella cosiddetta «piena» Segnatura (seduta plenaria), intervengono tutti i cardinali componenti il tribunale. Anche qui sono date regole speciali, in unione alle norme fondamentali fissate dal CIC.

BIBL.: E. Friedberg - F. Ruffini, Trattato di dir. ecc., Torino 1893, p. 286 sqq.; E. Eichman, Das Prozessrecht des CIC, Paderborn 1921; E. Fournier, Origines du vicaire général, Parigi 1922; id., Comment naquit l'Officiel, in Le canoniste, maggio-giugno 1925; A. M. Koeniger, Kath. Kirchenrecht, Friburgo in Br. 1926, p. 396 sqq.; Wernz - Vidal, VI, passim; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941; F. Della Rocca, Istituto, dir. process. canon., Torino 1946, passim. Antonio Bertola