PONENTE (PONENS)

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PONENTE (ponens). - Denominazione data particolarmente ai prelati incaricati di riferire sulle cause o sugli affari trattati davanti ai tribunali o alle Congregazioni della Curia Romana, e ora anche in genere ai giudici aventi funzioni di relatori nei giudizi davanti ai tribunali ecclesiastici.

L'origine della voce, nel primo significato, è messa in relazione, dai vecchi autori, con le funzioni che ai prelati competevano nelle Congregazioni o dicasteri preposti agli affari temporali dei territori soggetti alla sovranità della S. Sede, e le cui varie provincie o circoscrizioni erano dette ponenze. "Siccome tra questi prelati distribuivansi le provincie dello Stato ecclesiastico, col nome e vocabolo di ponentia, cosi furono chiamati p. ognuno riferendo o proponendo i negozi e le cause di sua ponenza» (Moroni). Nel suo significato odierno, corrente nell'ordinamento giudiziario della Chiesa, p. è il magistrato relatore che fa parte del collegio giudicante. E regola generale stabilita che in ogni tribunale collegiale il presidente designi uno dei giudici come p. o relatore, con il compito di riferire sulla causa agli altri membri
giudicanti e di redigere la sentenza in scritto. Al p. spetta di proporre per primo le sue conclusioni in camera di consiglio nella discussione per la decisione della causa; alle sue funzioni sono poi naturalmente connesse le varie mansioni inerenti all'istruttoria della causa stessa. Lo stesso presidente del collegio può assumere le funzioni di p., ma per le cause matrimoniali solo se il tribunale lo consente; egli inoltre può per giusta causa sostituire altro p. a quello già nominato.

Particolari poteri e facoltà sono attribuite ai p. nelle cause dinanzi al Tribunale della S. Rota, sia in quanto ad essi è devoluta la presidenza del turno cui la causa è affidata, sia in quanto sono loro date le più ampie facoltà per il rapido e completo espletamento delle cause, fra cui quella di supplire senz'altro alle prove ed eccezioni se ai tratti del bene pubblico o della salute delle anime.

Nelle cause di beatificazione e canonizzazione dinanzi alla S. Congr. dei Riti, il p. deve essere uno dei cardinali appartenenti alla Congregazione stessa, nominato dal Pontefice. E suo compito di studiare con peculiare cura la causa decolutagli e di riferire alla Congregazione tutto ciò che sia in favore o contro la causa medesima.

Bibl.: Moroni, LIV. p. 93; Wernz-Vidal, VI, i. p. 91 sE.; F. Della Rocca, Istituto, di diritto processuale canon., Torino 1946, p. 98 . Arnaldo Bertola