GIUDICE ECCLESIASTICO

GIUDICE ECCLESIASTICO. - In un senso molto ampio g. e. potrebbe dirsi chiunque eserciti a nome della Chiesa il potere di giudicare, che ad essa compete nella giurisdizione (v.). La potestà di giurisdizione è allora intesa nella sua accezione integrale, abbracciante così il foro esterno come il foro interno, ossia tanto se diretta principalmente al bene comune, col regolare le relazioni sociali dei membri e con effetti giuridici pubblici, quanto se diretta principalmente al bene privato, col regolare i rapporti delle coscienze con Dio e con effetti prevalentemente morali.

Ma una così ampia nozione di g. e. - anche se per se stessa esattamente aderente alla struttura della Chiesa, nel cui ordinamento, come è noto, è assente una effettiva divisione di poteri, ed è poi particolarmente difficile stabilire un criterio esatto di distinzione tra funzioni amministrative e giudiziali - per la sua stessa vastità e la varietà ed eterogeneità degli elementi che abbraccia, non potrebbe ovviamente essere oggetto di trattazione unitaria. Infatti, le funzioni che essa richiama, anche se fondamentalmente riducibili ad unica espressione, quella di portare un giudizio su dati elementi o situazioni, assumono caratteri, estensione, forme affatto peculiari e diverse a seconda dei multiformi aspetti sotto i quali la potestà di giurisdizione della Chiesa si esplica e si scinde.

Assumendo invece l'espressione in senso più tecnico - in analogia agli ordinamenti statuali nei quali giudice è la persona o l'insieme di persone chiamate a definire un processo mediante decisione avente forza giuridica - si dirà g. e. l'organo (persona singola o collegio) al quale, nell'ordinamento della Chiesa, è devoluto l'esercizio del potere giudiziario, o giurisdizione in senso stretto, che alla Chiesa stessa come società perfetta indipendente e sovrana appartiene, sia con la decisione autentica delle cause in materia contenziosa, ossia delle controversie sorte fra i sudditi in ordine a un diritto o sull'esistenza di un fatto giuridico, sia con l'applicazione, in sede penale o criminale, delle sanzioni contro i trasgressori delle leggi.

Si è già accennato alla difficoltà di distinguere nella Chiesa fra le diverse funzioni, particolarmente tra quelle amministrative e quelle giurisdizionali, in quanto tali funzioni e i relativi poteri si assommano per lo più negli stessi organi. Tuttavia - fermo il criterio fondamentale, inerente alla divina costituzione organica della Chiesa, per cui ogni pubblico potere di essa, compreso quello di giurisdizione, risiede nel Pontefice e nei vescovi, onde tutti gli altri non vi partecipano se non in quanto questi comunichino loro tale potestà, ed è esclusa ogni originaria separazione di funzioni - vennero istituiti dalla Chiesa per il loro esercizio uffici e tribunali con attribuzioni

ripartite. E se anche tale distribuzione di attribuzioni non importa sempre un'assoluta distinzione degli organi cui sono devolute (così, ad es., - a tacere della facoltà riservata al Pontefice, ai vescovi e ai superiori delle Religioni esenti di giudicare personalmente - per la Congregazione del S. Uffizio che è anche vero tribunale, per quella dei Religiosi cui spetta di confermare, affinché possano avere esecutorietà, le sentenze di dimissione pronunziate dal tribunale, ecc.) tuttavia essa consente di individuare nella Chiesa una organizzazione giudiziaria completa in ordine ai suoi fini, con un complesso di norme ben determinate, regolanti il rapporto giuridico processuale, ossia il rapporto che col processo si istituisce fra le parti e il giudice (v. PROCESSO; TRIBUNALI ECCLESIASTICI).

La competenza e la gerarchia dei g. e. sono definite dal CIC (I. IV De processibus, I, sect. I). Premesso che nessuno può giudicare la prima sede (can. 1556) - conseguenza logica del primato del Pontefice (can. 218-21) - è stabilito che solo il Papa può giudicare i capi di Stato, i loro figli e immediati successori al governo, i cardinali, i legati, e in sede criminale tutti i vescovi, anche titolari. Ai tribunali della S. Sede è riservato giudicare in contenzioso i vescovi residenziali, le diocesi e le persone morali che hanno come superiore immediato il papa. Le cause avocate dal papa al proprio giudizio, saranno esaminate dal giudice da lui designato. Nelle predette cause l'incompetenza di ogni altro giudice è assoluta (can. 1557-1558). Indipendentemente da questa speciale competenza, e dal fatto che chiunque e sempre può ricorrere alla S. Sede, ma non viene perciò sospeso il giudizio in corso del competente giudice, salvo appello o avocazione alla S. Sede (can. 1569), il giudice nato in ogni diocesi e per tutte le cause che la S. Sede non si riservi, è il vescovo od Ordine. Questi può giudicare personalmente, fatta eccezione per le controversie che toccano i beni temporali della mensa della Curia diocesana e in cui quindi il vescovo è parte in causa; ma anche per tutte le altre questioni, ordinariamente è invitato a rimettere la congiunzione, specialmente se cause criminali e contenziosi gravi, al tribunale ordinario diocesano (can. 1572-78). Questo è diretto da un officiale, che il vescovo è tenuto a nominare, con potestà ordinaria di giudicare, in persona distinta dal vicario generale (salvo nelle piccole diocesi o con poche cause), ed al quale possono essere sostituiti dei vice-officiali, quali aiutanti o sostituti. L'officiale e i vice-officiali devono essere sacerdoti di integra fama, dottori o periti in diritto canonico, di almeno anni trenta. Sono amovibili ad nutum episcopi, ma non cessano dalle funzioni né possono rimuoversi in sede vacante. In ogni diocesi vanno inoltre eletti dei giudici, in numero non superiore a dodici, anche fuori dal clero diocesano, che si dicono sinodali o pro-sinodali a seconda se designati nel sinodo o se nominati direttamente dal vescovo previo parere del Capitolo, e che hanno potestà delegata (can. 1573-74).

I giudici sinodali possono essere assunti come sessi-sori dal giudice unico; essi formano poi, con l'officiale o il vice-officiale, i collegi giudicanti, nelle cause in cui questi sono obbligatori per legge. Sono prescritti infatti collegi di tre giudici per le cause del vincolo di sacramento ordinario, per le cause matrimoniali, per quelle sui diritti e beni della chiesa cattedrale, e così pure per le cause criminali circa la privazione di beneficio inamovibile o di scomunica; si richiede invece un collegio di cinque giudici per le cause relative a delitti importanti la pena della deposizione, della privazione perpetua di abito ecclesiastico o della degradazione. L'Ordinario può affidare al collegio di tre o cinque giudici anche altre cause, specialmente se di particolare importanza o difficoltà. I giudici, che col presidente costituiscono il tribunale collegiale, sono nominati per le singole cause dallo stesso Ordinario, normalmente per turno. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente sotto la presidenza dell'officiale o vice-officiale che dirige il processo, e pronuncia la sentenza a maggioranza di voti (can. 1576-77).

Le cause per le quali non è prescritto il giudice collegiale, vanno decise dal giudice unico, normalmente l'officiale.

Per i religiosi clericali esenti è giudice il provinciale, per un monastero il suo abate; fra due province, in prima istanza il superiore generale; fra due monasteri il superiore della congregazione monastica; però fra persone di diversa religione e tra religiosi della medesima non esente o laicale o tra religiosi e chierici secolari o laici sarà giudice l'Ordinario del luogo (can. 1576).

Le regole sin qui enunciate per i componenti del tribunale diocesano (come del resto quelle in genere per la composizione o funzionamento di esso come giudice unico o collegiale in primo grado), valgono anche per la costituzione dei tribunali d'appello presso le sedi metropolitane o suffragane con funzioni d'appello (can. 1595-1596).

Quanto alla Sede Apostolica, posto il principio generale che il pontefice è il supremo giudice per tutto l'orde cattolico, e che può pronunziare tanto da sé, come a mezzo dei tribunali da lui costituiti o dei giudici da lui delegati (can. 1597), e ferme le speciali norme che determinano i casi di competenza esclusiva del pontefice stesso (can. 1557) e di altri organi speciali designati toties quoties da esso (can. 1961) oppure dalla legge stessa (quali le Congregazioni per determinate materie: can. 666, 247, ecc.), le funzioni giudiziarie ordinarie ad essa spettanti sono esercitate da due organi collegiali, la S. Rota (v.) Segnatura Apostolica (v.). La prima è costituita da magistrati, detti uditori, scelti dallo stesso pontefice fra sacerdoti almeno laureati in utroque iure, la seconda è composta da cardinali, di cui uno è il prefetto, e fra altro, giudica delle violazioni di segreto e danni cagionati dagli uditori di Rota, e delle eccezioni di sospetto contro di essi.

Le condizioni e le forme nelle quali i giudici dei diversi gradi esplicano le loro funzioni sono disciplinate dalle norme di diritto processuale contenute nel CIC (v. can. 1608 sgg) e nelle leggi speciali dettate per determinate specie di giudizi o per determinati organi. Qui basterà ricordare la regola comune fondamentale per la quale niuno può essere giudice in causa propria, ossia esercitare la potestà giudiziale sia ordinaria che delegata in proprium commodum (can. 202 s. 2), nonché l'altra per la quale il giudice che abbia conosciuto di una causa in un grado di giudizio, non può giudicare della stessa in altro grado (can. 1571).

Circa l'estensione e i titoli della competenza del g. e. nell'ordinamento canonico, nonché sul riconoscimento o meno della stessa negli ordinamenti degli Stati, o sui rapporti fra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile, V. GIURISDIZIONE; TRIBUNALI ECCLESIASTICI.

Bibl.: Per il diritto anteriore al CIC, V. Ferraris, Iudex, in Prompta biblioth., III, Roma 1888, pp. 573-82; D. Bouix, De iudiciis ecclesiasticis, 2 voll., Parigi 1854-66; W. Endemann, Zivilprozessverfahren nach der kanonischen Lehre, Berlin 1890; M. Lega, De iudiciis ecclesiasticis, 4 voll., Roma 1896; F. X. Heiner, Der kirchliche Zivil prozess, Colonia 1910; F. X. Wernz, Ius decetatum, t. 5, De iudiciis ecclesiasticis, Prato 1914. - Per il diritto vigente V. J. Noval, Commentarium CIC, IV. De processibus, Torino 1920; E. Eichmann, Das Prozessrecht des CIC, Paderborn 1921; A. M. Koeniger, Katholisches Kirchenrecht, Friburgo in Br. 1926, p. 396 sgg.; T. Muniz, Procedimientos ecclesiasticos, 3 voll., Siviglia 1926; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1926; F. X. Wernz-P. Widal, De processibus, 2 voll., Roma 1927; C. Jannaccone, La giurisdizione e la competenza giudiziaria contenziosa canonica, Milano 1937; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941; id., Ordinamento della giurisdizione ecclesiastica, in Nuovo disegno itali, X; V. inoltre la bibliografia delle singole voci sopra richiamate. Arnaldo Bertola.