COMODATO BANCARIO. - Più comunemente è detto pseudo-c. o prestito bancario di titoli. Pseudo-c., perché se da un lato ha degli aspetti che lo assomigliano al contratto di comodato, dall'altro se ne diversifica per più punti, accedendo ad altre forme di contratto, come il mutuo, l'usufrutto, la locazione.
Con questo contratto il comodante consegna ad una banca (comodataria) dei titoli, e questa si impegna a custodirli, corrispondendo al comodante una provvigione, come corrispettivo della facoltà di uso dei titoli, che alla banca è riservata durante il tempo per il quale i titoli restano vincolati presso di lei. È la forma di custodia a dossier aperto: il cliente cioè lascia alla banca la facoltà di usare detti titoli (se il dossier è chiuso, i titoli restano del cliente e la banca non li può usare, se non a nome e per conto del cliente). In realtà la banca dispone di questi titoli, come se fossero suoi. Dovrebbe ai fine restituire i titoli «in individuo», e non solo «in specie»; dovrebbe cioè restituire quei dati titoli, numericamente identici. Ma il fatto che i titoli dati in custodia non vengono perfettamente identificati all'atto della consegna, dandosi semplicemente atto del loro numero e valore complessivo, fa sì che in pratica l'obbligo della banca, al termine dell'operazione, si limiti alla restituzione dei titoli equivalenti. È questo, insieme alla non gratuità del contratto, uno dei caratteri che più differenziano il c. b. dal comodato vero e proprio, in cui si restituisce la cosa stessa che è stata consegnata, e lo fanno avvicinare piuttosto al mutuo.
Senonché nel mutuo la proprietà e il possesso civile passano nel mutuatario, mentre ciò non avviene nel caso del c. b. Sotto questo aspetto il c. b. ha punti di contatto con l'usufrutto, perché anche in questo si ha il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, e si ha pure l'obbligo di conservare la sostanza, tanto nella materia, quanto nella forma.
Ma anche dall'usufrutto ha più note differenziali, come la durata, che nell'usufrutto si misura al massimo sulla vita: nel c. b. passa agli eredi. Inoltre mentre l'usufrutto può essere imposto anche per legge, il c. b. è perfettamente volontario.
Le banche, mediante questa operazione, possono, specialmente in determinati periodi di crisi, procurarsi denaro liquido, dando i titoli a riporto o in pegno, o impiegando in altre operazioni bancarie i titoli stessi avuti in consegna.
Gli obblighi delle parti contraenti definiti in modo generico nell'esposizione del contratto stesso hanno un valore anche etico e quindi obbligano in coscienza. Gravano piuttosto sul comodatario, cioè sulla banca, che sul comodante. Questi più che altro ha l'obbligo di risarcire i danni, qualora i titoli depositati vengano sequestrati o altro, p. es., perché di provenienza furtiva.
Maggiori obblighi e maggiore probabilità di violazione stanno da parte del comodatario, la banca, che deve custodire e conservare per poi a suo tempo restituire. L'impiego dei titoli deve essere utilizzato nelle operazioni ordinarie, come il risparmio, di cui i titoli sono spesso una forma, e non in quelle che, accanto a larghe possibiliità di utili, si presentano molto rischio c.
Ai risparmiatori non viene infatti alcun vantaggio per i larghi utili che si sperano (la provvigione infatti è assai modesta), mentre le eventuali perdite, con il relativo crollo della banca, possono ricadere anche sui risparmi, che in caso hanno le veste di titoli.
D'altra parte anche il cliente dovrebbe pensare alle dolorose sorprese a cui può andare incontro, lasciandosi trascinare a speculare sul piccolo compenso che la banca gli concede per l'uso dei suoi titoli, e non lasciarsi vincere sempre dall'avidità di guadagno o almeno fare induzioni sulla serietà della banca a cui li affida.