COLOSSESI, EPISTOLA AI

COLOSSESI, EPISTOLA ai. - Una delle lettere «della prigionia», indirizzata da s. Colosse (v.).

SOMMARIO: I. Il contenuto. - II. Gli errori combattuti. - III. L'occasione, il luogo e la data di composizione. - IV. L'autenticità.

I. IL CONTENUTO

Il prologo (I, 1-14), nel con- sueto saluto, introduce, con l'espressione «frattelli fe- deli in Cristo», una nota fondamentale della lettera: la vita in Cristo, capo del corpo mistico (I, 1 sg.). Segue un rendimento di grazie a Dio, che è anche un elogio della comunità, la quale cammina secondo gli ammaestramenti di Epafra, «dilettissimo compagno di servizio» e «ministro di Cristo» (I, 3-8); un augurio di progresso costante nella conoscenza di Dio, nella fe- conda santità della vita e nella gratitudine verso il Padre, che ci ha voluti partecipi di doni meravigliosi per opera del «Suo Figlio diletto» (I, 9-14).

Il corpo della lettera si può dividere in tre parti: esposizione dottrinale (I, 15-25); confutazione degli errori che serpeggiano nella comunità (2, 6-3, 4); ap- plicazione morale alla vita del cristiano, come membro del corpo mistico e della società (3, 5-4, 6).

1) Le ultime battute del prologo introducono la parte dottrinale (I, 15-25), che illustra la persona e l'opera del Figlio, capo di tutto il creato, e, in particolar modo, del- l'umanità redenta. All'esposizione di questi punti segue un'applicazione pratica, che dà modo a s. Paolo di toccare la missione affidatagli: annunciare il «mistero» svelato in Cristo (I, 21-25, 5).

L'eccellenza del Figlio (I, 15-19) viene, dapprima, considerata in quanto è immagine perfetta di Dio e capo del creato (v. 15 sg), poi, in quanto è capo della Chiesa e in lui abita la pienezza (πλήρωμα) dei doni divini (18 sg.).

L'opera del Figlio è riconciliazione universale, com- pleta in virtù della Croce (I, 20). I destinatari, che un tempo erano estranei all'economia divina, ne sono ora piena- mente partecipi, chiamati da quel messaggio evangelico, di cui Paolo è portatore (I, 21 sg.). Egli, che all'attuazione del piano salvifico di Dio porta un contributo di soffe- renze personali (I, 24-27), ha dimostrato ogni sollecitu- dine anche per i fedeli di Colosse, di Laodicea e per quanti, in genere, non hanno usufruito della sua diretta attività apostolica, volta a rendere noti a tutti i tesori divini nas- scosti in Cristo (I, 28-2, 3).

2) Passando alla seconda parte (2, 6-3, 4), polemica, Paolo ammonisce di stare in guardia contro i seduttori. Raccomanda, in genere, di attenersi scrupolosamente alla dottrina ricevuta, senza lasciarsi fuorviare da chi predica tradizioni umane, in luogo del genuino insegnamento di Cristo (2, 6 sg.). In Lui abita la pienezza della divinità, di cui noi siamo divenuti partecipi; non per l'inutile circonci- sione carnale, ma per il Battesimo, che è un morire mi- sticamente e risorgere con Cristo; in virtù della Croce, alla quale è stato confitto il chirografo che ci accusava debi- tori (2, 9-15).

In particolare, i lettori non debbono lasciarsi aggirare da coloro che inculcano vuote osservanze giudicative («om- bra» delle cose che dovevano venire) o superstiziosi culti di angeli, dimenticando il capo, da cui tutto il corpo trae vita e aumento (2, 16-19).

Il cristiano deve regolare la propria condotta sul fatto che egli è morto, con Cristo, agli «elementi del mondo» (2,

20-23), e, con Cristo, è risuscitato a novella vita: nascosta ora, ma destinata a manifestarsi, un giorno, gloriosa con Lui (3, 1-4).

3) Delle applicazioni morali (3, 5-4, 6), derivate dalla dottrina di Cristo capo e della nostra vita nel corpo mistico, il primo nucleo (3, 5-11) pone sott'occhio i vizi che il cristiano deve evitare per impegno di vocazione. Dalla metafora «spogliarsi dell'uomo vecchio» e «vestirsi del nuovo» s. Paolo passa (3, 9b. 10) alle raccomandazioni di carattere positivo, precedute dalla solenne dichiarazione che nella vita in Cristo ogni distinzione di razza, nazionalità e cultura è abolita (3, 11). Sopra ogni altra cosa viene raccomandata la carità, anima della vita cristiana. Questa va vissuta gioiosamente, con lo sguardo fisso in Cristo, in rendimento di grazie al Padre (3, 12-17).

Seguono insegnamenti relativi alle condizioni sociali del cristiano (3, 18-4, 1): doveri delle mogli verso i mariti e dei mariti verso le mogli (3, 18 sg.), dei figli verso i genitori e viceversa (3, 20 sg.). Agli schiavi viene raccomandata un'obbedienza dignitosa, da servi di Dio, non degli uomini; ai padroni si ricorda che essi pure hanno un padrone in cielo (3, 22-4, 1).

Ultima è inculcata la preghiera perseverante (anche come cooperazione all'apostolato di Paolo) e la saggezza esemplare, specialmente del linguaggio (4, 2-6).

In 4, 7-18 si hanno notizie personali e saluti. Informazioni più dettagliate daranno ai lettori Tichico e Onesimo (4, 7 sg.). Dopo i saluti dei collaboratori di Paolo e quelli indirizzati ai più in vista tra i destinatari (4, 10-15), segue l'ingiunzione di uno scambio di lettere tra C. e Laodicesi, il monito ad Archippo, il saluto personale e le ultime raccomandazioni (4, 16 sg.).

II. GLI ERRORI COMBATTUTI

Tutta la lettera ha lo scopo evidente di combattere opinioni erronee che s'andavano spargendo tra i fedeli di Colosse. Essa però — che è la fonte più autorizzata, per non dire unica — non ci offre elementi bastevoli per una rigorosa determinazione.

Oltre che insistere sulle prerogative di Cristo capo, per cui paremmo orientati verso errori e questioni d'indole cristologica, la lettera ci parla del pericolo di lasciarsi sedurre da una falsa sapienza, fondata su tradizioni umane, che tieni conto degli «elementi del mondo», e non è secondo Cristo, nel quale abita la pienezza della divinità (2, 8). Alla «circoncisione carnale» è opposta la «circoncisione di Cristo» (2, 11). Mediante la propria Croce, Cristo ha trionfato dei «principati» e delle «potestà» (2, 15). Sono condannati coloro che vorrebbero imporre ai fedeli inutili osservanze riguardanti cibi, bevande e giorni sacri, che avevano, un tempo, una funzione adombratrice del futuro (2, 16); coloro che, trascurando il capo, da cui tutto il corpo trae vita ed accrescimento, tentano di imporre un culto superstitioso degli angeli; coloro, infine, che accettano arbitrarie prescrizioni di astinenze corporali, essi che sono già morti, con Cristo, agli «elementi del mondo» (2, 18-23).

Tra gli errori diffusi a Colosse erano, dunque, un culto malinteso degli angeli e pratiche ascetiche come l'astenersi da certi cibi e da certe bevande, che fanno pensare a un influsso giudaico. Questo è chiaro nell'opposizione tra la «circoncisione carnale» e quella «spirituale» o «di Cristo». Ma non pare che l'influsso giudaico basti a spiegare gli errori qui combattuti. Né sembra che a Colosse si annettesse un valore sostanziale alla circoncisione, a differenza dei giudaizzanti della lettera ai Galati, ché, diversamente, non si comprenderebbe il tono piuttosto mite usato da Paolo.

Con poca probabilità è stato affermato che in questa epistola si abbiano tracce di culti frigi e di gnosticismo propriamente detto. Il culto degli angeli era, nel pensiero dei nuovi predicatori, non tanto parte di un sistema filosofico-teologico, quanto un'aggiunta complementare e innocua al culto di Cristo, a difesa, forse, contro le forze cosmiche, alle quali si pensava che gli angeli fossero preposti. Si trattava di un tentativo di grossolano sincretismo.

J. B. Lightfoot (St. Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, 3a ed., Londra 1879, pp. 82-98) ha messo in rilievo ipotetiche analogie tra gli errori dissimili a Colosse e le dottrine degli Esseni, che, al dire di Flavio, davano un posto d'onore agli angeli. Ma Lightfoot stesso riconosceva che le analogie non sono sufficienti per concludere ad una dipendenza. Neppure è verosimile l'ipotesi di un influsso delle religioni e delle filosofie orientali, o dello stoicismo (per l'importanza che questo attribuiva ai quattro elementi del cosmo e agli astri), o delle teorie neoplatoniche e pitagoriche sugli esseri intermedi tra Dio e il mondo. Cf. E. Jacquier, Histoire des livres du Nouveau Testament, I, 10a ed., Parigi 1924, p. 316 sg.

III. L'OCCASIONE, IL LUOGO E LA DATA DI COMPOSIZIONE

Occasione della lettera fu una visita di Epifania a Paolo prigioniero. Non è improbabile che lo stesso Epafra, date le minacce per la purezza della fede, sollecitasse un intervento chiarificatore di Paolo.

L'attore della lettera fu Tichico (4, 7 sg.), che ebbe pure l'incarico di portare a destinazione la lettera agli Efesini (Eph. 6, 21 sg.); e a Tichico era accompagnato Onesimo, portatore del biglietto a Filemone.

Ma durante quale prigionia è stata scritta? Per rispondere a questa domanda, occorre tenere presenti tutte le lettere della prigionia, e partire da quella ai Filippesi, scritta (pare certo) a Roma durante la prima prigionia. Per le altre, gli antichi non pensavano diversamente. Ora, invece, la grande maggioranza dei protestanti e alcuni pochi cattolici distingueva tra l'epistola ai Filippesi e le altre tre, opinando che queste siano state scritte da Cesarea, nel biennio trascorso sotto i procuratori Felice e Festo.

Solo da un cinquantennio è stata affacciata, prima da Deissmann (in Licht vom Osten, 4a ed., Tubinga 1923, p. 201, n. 4 egli afferma di aver emessa l'idea nel 1898), poi da H. Lisco (Vincula sanctorum, Berlino 1900), col consenso di pochi, una terza opinione, che farebbe risalire l'epistola ai C. e le altre tre lettere ad una presunta prigionia di Paolo ad Efeso, durante il terzo viaggio missionario. I fondamenti sono assai fragili. Il testo su cui maggiormente s'insiste è I Cor. 15, 32, che, se non si trattasse di una metafora (cf. S. Ignazio M., Rom. 5, 1), supporterebbe un processo e una condanna, e, di conseguenza, una prigionia. Ma, a parte che la condanna potrebbe essere stata la conseguenza d'una sollevazione popolare, senza processo e senza prigionia, se realmente fosse stato condannato alle fiere, Paolo avrebbe perduto quel titolo di cittadinanza romana, di cui si farà forte e che gli verrà riconosciuto anche dopo la sua dimora ad Efeso (Act. 22, 25-29; 25, 10 sg. 21). D'altronde, tacciono completamente, in proposito, gli Atti e II Cor. 11, 23-29, mentre nella serie delle prove sostenute dall'Apostolo, un fatto così grave avrebbe dovuto essere menzionato. Inoltre, Marco e Luca non sarebbero stati con Paolo (contrariamente a Col. 4, 10.14; Philem. 24) nel caso di una prigionia efesina, perché il primo lavorava allora, probabilmente, con Pietro a Roma, e il secondo non narra in prima persona i fatti del soggiorno in Efeso (Act. 19, 1-20, 1), come suole quando è presente.

La scelta resta tra Cesarea e Roma. L'argomento principale in favore di Cesarea è d'indole negativa: la distanza tra Colosse e Cesarea era minore di quella tra Colosse e Roma, per cui il fuggitivo Onesimo poteva raggiungere Paolo più facilmente a Cesarea che a Roma. Si fa osservare, in contrario, che la capitale dell'impero era il luogo di convegno di tutti i fuggiaschi e fuorilegge, offrendo essa maggiori possibilità di rimanervi ignorati.

Altro testo addotto in favore di Cesarea è Col. 4, 3, in cui Paolo domanda preghiere perché gli sia concessa una maggiore libertà di apostolato. Ma anche la libertà relativa della custodia militaris di Roma era ben poca cosa per l'ardore apostolico di Paolo!

Il silenzio di Paolo circa il terremoto che, nel 60-61, colpì Laodicea e la regione circostante non è decisivo in favore di Cesarea e di una data anteriore all'inizio della prigionia romana, non essendo certo che Colosse sia stata gravemente colpita. Del resto, l'Apostolo è abitualmente molto sobrio di notizie riguardanti la storia profana contemporanea.

Positivamente, va notato che il complesso di amici e di ospiti, che circondano Paolo, secondo le informazioni dell'epistola ai C. e delle altre lettere scritte nello stesso torno di tempo, s'accorda molto meglio con il tipo di prigionia romana e con la casa presa in affitto a Roma (Act. 28, 30 sg.), che non con il carcere di Cesarea.

Come si è già accennato, ammessa l'origine romana dell'epistola, viene fissata, per l'interdipendenza delle due questioni, anche la data approssimativa di composizione al 61-62, pure non potendosi determinare nulla di certo sulla precendenza o meno di essa rispetto alle altre lettere della prigionia. Cf. E. Percy, op. cit. in bibl., cap. 9.

IV. L'AUTENTICITÀ

Superate già le recise negazioni della scuola di Tubinga, la paternità paolina dell'epistola è accettata, oltre che dai critici cattolici, anche da molti protestanti e razionalisti. Ci si limita a citare il più aggiornato tra questi ultimi, E. Percy, che difende l'autenticità dell'epistola ai C. e di quella agli Efesini sia pure con qualche riserva, che non tocca la sostanza.

Il pensiero favorevole della tradizione (citazioni implicite dei Padri Apostolici; attribuzioni esplicite di s. Ireneo, Frammento muratoriano, Clemente Alessandrino, Tertulliano, Eusebio; di eretici, come Marcione, Valentino e i Doceti, che abusavano della lettera per la difesa dei propri errori) è confermato da buoni argomenti di critica interna o, almeno, dalla possibilità di dare una risposta soddisfacente alle obiezioni degli avversari. Così, se la lingua e lo stile di questa lettera si distinguono dalla lingua e dallo stile delle altre lettere paoline, sotto certi aspetti offrono, però, anche delle somiglianze notevoli, non solo con quella ai Filippesi (più generalmente ritenuta paolina), ma anche con il vocabolario e lo stile delle grandi lettere. Le peculiarità si spiegano, non di rado, con la diversità degli argomenti trattati, con la novità dei concetti, alcuni dei quali sono appena accennati nelle altre lettere di s. Paolo.

Né si opponga lo sviluppo dottrinale di questa epistola e che gli errori in essa combattuti si diffusero solo verso la metà del sec. II; perché, oltre tutto, non è facile stabilire con esattezza la natura degli errori che provocarono questo scritto.

Bibl.: J. B. Lightfoot, St. Paul's Epistle to the Colossians and to Philemon, Londra 1875, 14a ed. ivi 1904; H. V. Soden, in Hand-Kommentar zum N. T., III, 1, Frührung in Br. 1891, 2a ed. ivi 1893; A. Padovani, Commentarium in Epistolas ad Ephesios, Philippenses et Colossenses, Parigi 1892; T. K. Abbott, Ephesians and Colossians, in The International Critical Commentary, Edimburgo 1897, 2a ed. ivi 1909; P. Ewald, in Kommentar zum N. T. di T. Zahn, X, 2a ed., Lipsia 1900; J. K. Benbauer, Commentarius in s. Pauli Apostoli Epistolas ad Ephesios, par. 1, Lipsia 1901; M. Salen, in La S. Bibbia, Nuovo Testamento, II, Torino 1914, pp. 320-40; M. Meinertz, Die Gefangenschaftsbriefe des heil. Paulus, Bonn 1917, 4a ed. ivi 1931; M. Dibelius, An die Kolossen, an die Epheser, an Philemon, in Handbuch zum N. T. di H. Lietzmann, XII, 2a ed., Tubinga 1927; J. Huby, Les Epîtres de la Captivité, in Verbum Salutis, VIII, 2a ed., Parigi 1935; A. Mèdèbielle, in La Sainte Bible di L. Pirot, XII, ivi 1938, pp. 101-26.

L'obbligo di osservare la legge crea in ciascuno l'obbligo d'informarsi delle leggi che lo riguardano e di usare i mezzi necessari per osservarla. Questi obblighi positivi sono tanto più gravi quanto più importante è l'oggetto della legge e maggiore il danno morale o materiale della violazione di essa.

Su questi principi è basata la divisione della ignoranza in invincibile (moralmente non colpevole) e vincibile (colpevole). La seconda è tanto più colpevole quanto più grave era l'obbligo di correggerla e più accessibili all'agente i mezzi di farlo. Si distingue quindi l'ignoranza direttamente voluta (ignorantia affectata) o no; questa sarà leggera, grave, crassa (v. IGNORANZA).

Senza dubbio, nessuno può essere tenuto responsabile degli effetti normalmente imprevedibili della sua azione. Se invece erano prevedibili e dovevano esser evitati, la responsabilità corrisponde al grado di negligenza nel procurarsi adeguata informazione e nell'usare i mezzi capaci di produrre effetto cattivo e danno.

Qui si presenta al moralista il difficile problema del «doppio effetto». Le azioni umane sono inserite in una rete molto complessa di influssi esterni necessari o di azioni libere d'altri uomini. Anzi la sola complessità della persona umana (corpo e anima, parti diverse con la ripercussione dell'una sull'altra) basta a diversificare gli effetti di un'azione. Quale sarà la responsabilità di questi effetti, generalmente non immediati, previsti o non previsti?

Quando alle conseguenze risultanti direttamente ed unicamente dall'attività dell'agente se ne aggiunge una o parecchie altre dovute ad una causa estranea, necessaria o libera, la responsabilità dipende dalle condizioni seguenti: il carattere lecito o illecito dell'azione principale; il grado di connessione tra l'azione e il «doppio effetto»; la proporzione tra il bene che risulta immediatamente dall'azione e il danno causato dal doppio effetto. Il doppio effetto non è imputabile all'agente se la sua azione era lecita, mentre l'effetto era accidentale e non voluto in se stesso, benché previsto; se vi era tra il bene che risulta dall'azione e il danno causato dal doppio effetto una tale proporzione che l'agente non avesse l'obbligo di impedire l'effetto.

L'obbligo di risarcire il danno causato per ignoranza o negligenza ha il suo fondamento nell'obbligo positivo menzionato sopra (conoscenza della legge; uso dei mezzi necessari) e gli è proporzionato. Benché l'effetto non sia stato voluto in se stesso, anzi nemmeno previsto, è tuttavia imputabile alla volontà dell'agente che ha, come si suppone, liberamente neglotto d'acquistare la conoscenza o di usare i mezzi che avrebbero impedito il danno. Il danno è voluto nella sua causa o nelle sue condizioni.

L'applicazione di questo principio dà luogo a dei problemi molto delicati e molto più complessi nel campo morale che non nelle soluzioni puramente giuridiche. Basta pensare all'obbligo del confessore, del medico, del farmacista, dell'ingegnere che, per difetto colpevole di conoscenza, hanno dato parere falso e dannoso o direttamente causato danno col loro intervento.

distinzione tra il risarcimento del danno e il carattere pubblico della pena.

Come ogni diritto primitivo, il diritto dei popoli germanici considerava anzitutto il danno privato, senza preoccuparsi del grado di responsabilità dell'autore. Ha esercitato un certo influsso sul diritto canonico nella Germania e sui libri penitenziali (v. PENITENZIAIRO, LIBRI). Tutti, per cui fu invece perfezionato a sua volta sotto l'influsso del diritto canonico e del diritto romano (A. Pertile, Storia del diritto italiano, V, 2a ed., Torino 1892-93, cap. 1).

Le soluzioni date oggi dai moralisti e dai canonisti sulla responsabilità degli effetti previsti o non previsti dei nostri atti volontari sono il frutto di una secolare rilevazione dovuta anzitutto ai decretisti che preparavano la via ai teologi del sec. XIII.

Per spiegare decisioni contrastanti di parecchie decreti e di decreti di concili particolari, alcuni canonisti distinsero il forum Dei (c. morale) e il forum criminale (c. giuridica). Altri, ai quali dispiaceva questa opposizione, cercarono la soluzione nel contrasto tra gli effetti degli atti leciti ed illeciti. L'autore di un atto illecitivo doveva essere tenuto responsabile di tutte le conseguenze dannose di quell'atto, anche se fossero state imprevedibili o se l'agente avesse adoperato tutte le cauzioni requisite per evitare (cf. I. Zeiger, De mutua inter theol. mor. et ius canon. habitudine, in Periodica, 21 [1942], p. 333-35).

La dottrina si fa strada, attraverso le discussioni sull'ignoranza vincibile ed invincibile, verso le soluzioni «volontaristiche» moderne. A poco a poco si sviluppa anche la teoria del «doppio effetto» che ha una così grande importanza nella teologia morale (v. la discussione tra A. Gemelli e A. Vermeersch, nella Nou. rev. theol., 60 [1933], p. 500 sgg).

Il concetto della c. giuridica ed i principi che la reggono, specialmente nel diritto penale, sono anche oggi oggetto di vivaci discussioni tra i giuristi.

La dottrina comune ammette ancora che la prevedibilità del danno costituisce un elemento essenziale della c. Però alcuni seguaci dello Stoppato (Evenio punibile, Padova 1938) vorrebbero, senza successo, sostituirla con un criterio più oggettivo, cioè l'uso nell'atto volontario di mezzi antigiuridici. Continua anche la disputa sul criterio che deve determinare il grado della c.: come si può definire la cura che un uomo diligente o un padre di famiglia hanno dei loro interessi? Perché si applica questo criterio il quale non considera condizioni psicologiche personali del colpevole?

Altra questione: perché la c. è punibile? Il motivo proprio si deve cercare nella volontà dell'agente o nel danno sociale? Infine si discute anche sulla possibilità o meno della corretta nei delitti colposi.

Il CIC distingue chiaramente il dolo dalla c. in materia penale. «L'imputabilità del delitto dipende dal dolo del delinquente ovvero dalla sua c. nell'ignoranza della legge o nell'omissione della diligenza obbligatoria» (can. 2199). Il Codice ammette la prova dell'ignoranza della legge o della pena; questa attenua la gravità del delitto; quella diminuzione l'imputabilità nella misura nella quale si possa giustificare (can. 2202).

Quando il danno è stato previsto, senza esser stato voluto direttamente, ma non è stato impedito con le precauzioni requisite, alcuni giuristi pensano che siamo davanti al dolo e non alla c. Il CIC ci vede una c. grave, prossima al dolo (can. 2203). Il criterio della colpevolezza è diverso secondo che l'effetto sia stato previsto o meno; nel primo caso, il Codice, collegandosi con il diritto romano, esige «le precauzioni che ogni uomo diligente avrebbe usato»; nell'altro caso, dovrà il giudice valutare il grado di colpevolezza, tenendo conto delle circostanze.

È però importante notare che non si incorre in una pena ecclesiastica, né essa può essere inflitta se non vi sia c. morale grave da parte del delinquente (can. 2218 § 2). Va appena rilevato che ciò costituisce una differenza essenziale con il diritto penale statale. Questa preoccupazione morale si manifesta nel fatto che nello stesso I. V del codice De delictis et poenis, la voce c. viene molto spesso usata nel senso morale e non nel senso giuridico; è quasi sempre il caso nell'espressione: «pro gravitate culpae».

Bibl.: I moralisti trattano la questione della volontarietà diretta ed indiretta nel trattato: De actibus humanis. Sulla responsabilità degli effetti, sono da consultare dove parlano del «doppio effetto». Basterà in genere rimandare ai manuali di teologia morale di A. Vermeersch, D. Prümmer, A. Piscetta, A. Gennaro, ecc. Sulla c. giuridica in genere, nel diritto civile e penale, cfr. E. Altavilla, s.V. in Nuovo Digesto Ital., III, pp. 320-25; C. Ferrini, G. Scaduto, D. Rubino, Illecito, ibid., VI, pp. 657-708; e anche: E. Florian, Trattato di diritto penale, parte generale, I. Milano 1934, n. 367 sgg. I canonisti sono da consultare nel commento al CIC, can. 2199 sgg. Si veda ad es., G. Michiels, De delictis et poenis, Lublin 1934, p. 101 sgg.; S. Kuttner, Kanonistische Schullehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX, Città del Vaticano 1935; O. Lottin, Psychologie et morale aux XII° et XIII° siècles, Lovanio 1946. Giuseppe Creusen