ARCHIVIO. - Etimologicamente deriva da 250-270, palazzo del magistrato ove si custodivano gli atti della magistratura. Presso i Greci però era chiamato 250-270-240, oppure 250-270-240-240, oppure 250-270-240-240, oppure 250-270-240-240, oppure 250. Roma: archium, archivum, tabularium, grapharum, chartularium o chartarium publicum, sacram, scrimium, ecc.
In senso proprio, per a. intendiamo una raccolta di atti concernenti un individuo o una collettività, ordinata allo scopo di tutelare interessi amministrativi, politici e giuridici o anche allo scopo di pura documentazione storica. Generalmente gli a. si sogliono classificate, sotto diversi aspetti, in a. generali e particolari, vivi e morti, correnti e di deposito. In ragione della provenienza, la classificazione principale è data dalla divisione in a. civili e a. ecclesiastici.
I. A. CIVILI. - Tra gli a. civili italiani vanno ricordati:
1. Gli a. statali, i quali sono alle dipendenze direttive del ministero dell'Interno attraverso il Consiglio
superiore degli A. e la Giunta operante in seno al Consiglio, e comprendono:
a) L'A. della Repubblica, esistente in Roma, il quale raccoglie principalmente il materiale archivistico proveniente dai dicasteri del governo centrale.
b) Gli A. di Stato, in numero di 20, esistenti nelle principali città italiane, di cui i 9 maggiori (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) esercitano funzioni di sopraintendenza su tutti gli archivi minori di una determinata circoscrizione regionale di loro competenza.
c) Le Sezioni di A. di Stato, erette in numero di 74, nei capoluoghi delle diverse province, facenti capo ciascuna alla rispettiva Sopraintendenza archivistica competente per territorio.
2. Gli a. di enti pubblici non statali, tra i quali vanno elencati gli a. degli enti autonomi, comuni e province, degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato, degli istituti di credito, di diritto pubblico, delle associazioni sindacali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc.
3. Gli a. notarili, che si distinguono in distrettuali, mandamentali e comunali, a meno che non vivano come sezioni degli a. di Stato o delle sezioni di a. di Stato.
4. Gli a. privati, i quali sono pure sottoposti dalla legge ad una particolare vigilanza per parte della sopraintendenza della circoscrizione archivistica alla quale appartengono.
Il vigente ordinamento giuridico degli a. è regolato dalla legge 22 dic. 1939, n. 2006.
II. A. ECCLESIASTICI. — Tra gli a. ecclesiastici vanno ricordati: l'A. Pontificio, l'A. diocesano, l'A. parrocchiale e altri minori.
1. A. Pontificio Vaticano (v. ARCHIVIO).
2. A. diocesano. — In ogni curia vescovile esiste l'a. diocesano, diviso in due sezioni distinte, la pubblica e la segreta, nel quale vengono raccolti e custoditi gli atti, instrumenti e scritture riguardanti gli affari diocesani, spirituali e temporali, che vanno tutti registrati nel catalogo o inventario dell'a. stesso.
Nella sezione pubblica sono ordinati gli atti e scritture accessibili a chiunque ne abbia interesse.
Nella sezione segreta vengono cautamente custoditi quegli atti che, o per loro natura o per prescrizione del legge, devono rimanere segreti. Soltanto al vescovo o all'amministratore apostolico è lecito aprire da solo l'a. segreto ed esaminare le carte. In caso di vacanza della sede vescovile, la custodia dell'a. segreto è soggetta a particolari prescrizioni.
La legislazione canonica riguardante l'a. diocesano è contenuta nei can. 372-84 del CIC.
3. A. parrocchiale. — Il can. 470, § 4, obbliga ogni parroco ad avere il proprio a. parrocchiale, la cui manutenzione e custodia costituisce un grave dovere, munito di severe sanzioni penali (can. 2383, 2406). In registri parrocchiali (v.), il registro de statu animarum, gli atti e comunicazioni ufficiali dell'ordinario e della curia, la corrispondenza ufficiale e ogni altra scrittura che la necessita o l'utilizzo suggerisca di conservare; inoltre i registri, invendati e scritture che riguardano la fabbriceria o chiesa e il beneficio parrocchiale, con distinti inventari (can. 1522, n. 3, 1523, n. 6; circolare Sacra Congr. Con. 20 sett. 1929).
Anche per l'a. parrocchiale esiste l'obbligo dell'inventario, di cui un esemplare deve essere depositato presso l'a. diocesano (can. 383). Fatta eccezione per i documenti segreti, anche l'a. parrocchiale è accessibile al pubblico (can. 384).
4. Altri a. ecclesiastici da ricordare sono: gli a. delle chiese cattedrali e collegiate (a. capitolari); gli a. delle confraternite e opere pie dipendenti da enti ecclesiastici, ai quali è fatto obbligo pure dell'inventario, di cui un esemplare deve essere depositato nell'a. diocesano (can. 383); gli a. degli istituti religiosi, delle abbazie, dei monasteri e dei conventi.
Zaccaria da S. Mauro