CURA D'ANIME

CURA D'ANIME. -

I. DIRITTO CANONICO

In senso lato, c. d'a. esprime l'insieme dei diritti e dei doveri che competono ex officio ai vari titolari degli uffici ecclesiastici, poiché tutti gli uffici sacri in tanto esistono e in tanto si dicono sacri in quanto s'indirizzano e servono alla suprema finalità della Chiesa, la salus animarum.

In senso stretto comprende l'esercizio di quei diritti e di quei doveri (proprii di determinate categorie di chierici), che sono in diretto ed immediato riferimento con il bene spirituale delle anime, quali la predicazione della parola di Dio, l'istruzione catechistica, l'amministrazione dei Sacramenti e l'assoluzione dei peccati nel foro sacramentale. Tale è la c. d'a. che compete ex officio al sommo pontefice per tutta la Chiesa e, subordinatamente a lui, al vescovo per la sua diocesi (c. d'a. piena o episcopale), e al parroco per la sua parrocchia (c. d'a. parziale o parrocchiale).

Nel comune linguaggio canonistico, tuttavia, c. d'a. assume un significato ancor più ristretto e più specifico, in quanto si riferisce comunemente alla cura specificamente propria del parroco nei confronti dei suoi parrocchiani (cf. CIC, cann. 402, 451 § 1, 471 § 1-2, 892 § 1, 1411 n. 5, 1923 § 2, ecc.; V. PARROCCHIA; PARROCO, anche per le notizie storiche).

La c. d'a. (parrocchiale) abituale è quella che spetta a colui o a quell'ente (Capitolo, casa religiosa, ecc.), che non la può esercitare da sé, ma deve esercitarla per mezzo di una persona fisica, che nella terminologia odierna si chiama vicario curato (v. VACARIO); attuale è invece quella che spetta a chi la esercita personalmente o in nome proprio (parroco) o in nome di chi ha la cura abituale (cf. CIC, cann. 452 § 2; 471 § 1).

La c. d'a. può essere inoltre di diritto divino o di diritto ecclesiastico, a seconda che l'ufficio sacro in cui essa si determina è d'istituzione divina o puramente ecclesiastica. Quella di diritto divino è detta anche immediata, in quanto l'ufficio sacro con cui s'identifica, essendo di diretta istituzione divina, esclude ogni intermediazione umano. La c. d'a. si dice, infine, ordinaria se è annessa di diritto (ipso iure) all'ufficio; delegata, se è commessa alla persona da chi ne è soggetto ordinario. A sua volta quella ordinaria si dice propria, se esercitata in nome proprio dal titolare diretto; vicaria, se esercitata a nome di costui da un vicario.

Titolare, per diritto divino, della c. d'a. episcopale ordinaria, immediata ed universale, per tutta la Chiesa e per i singoli fedeli, è soltanto il sommo pontefice, in quanto a lui, in virtù del primato supremo conferitogli da Gesù Cristo, compete la piena potestà di giurisdizione in universam Ecclesiam, potestà «vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles» (cann. 218).

Subordinatamente al romano pontefice e limitatamente ai fedeli della propria circoscrizione, sono pure titolari, per diritto divino, di c. d'a. episcopale, ordinaria ed immediata, VESCOVO (v.) residenziali, in quanto sono «ordinari et immediati pastores in diocesibus sibi commissis» (cann. 334 § 1; 108 § 3). C. d'a. episcopale spetta pure, ma non per diritto divino, a coloro che hanno uno dei cosiddetti uffici quasi-vescovi, quali sono i vicari e i prefetti apostolici.

Al parroco, e a quanti sono equiparati di diritto al parroco (cann. 451 § 2-3), compete pure, nei riguardi dei propri fedeli e subordinatamente al vescovo, c. d'a. ordinaria, ma solo di foro interno, parziale quindi, ossia non episcopale (cann. 873 § 1; V. PARROCO).

I cappellani militari, i cappellani palatini e gentili, i curati e vicari autonomi sono pure titolari di c. d'a. parrocchiale nei limiti e con le competenze previste nel diritto speciale che li riguarda (cann. 451 § 3; V. CAPPELLANO; PALATINE CHIESE e CAPPELLE; VICARIO).

Soggetto passivo della c. d'a. sono tutti i fedeli della singola circoscrizione territoriale, i quali non siano le-gittimamente esenti (cann. 464 § 1).

È ritenuta incompatibile la pluralità di titoli di cura in unico titolare, come pure è prescritta l'unicità del titolare di cura attuale nella singola circoscrizione curata (cann. 460, 156).

II. DIRITTO ITALIANO

Nella legislazione italiana la c. d'a. acquista un rilievo particolare, considerata come attività d'interesse pubblico. Sono disposte anzitutto opportune misure per un congruo mantenimento del clero curato (v. CONGRUA). In omaggio poi alle particolari esigenze dell'ufficio, di cui si vuole mantenuta la continuità, anche se fosse disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata alle armi i sacerdoti in c. d'a. «Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice-parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettore di chiese aperte al pubblico» (Concordato, art. 3; circolare del Ministero della guerra, 18 luglio 1929, art. 13). È interessante rilevare come ai predetti effetti il concetto di c. d'a. venga esteso anche ai rettori stabili di chiese aperte al pubblico.

È assicurata per di più la c. d'a. a beneficio delle forze armate mediante un adeguato numero di cappellani militari, alle dipendenze di un proprio Ordinario (v. CAPPELLANO).

Sono previste inoltre particolari disposizioni di controllo e d'incompatibilità d'ufficio a carico degli investiti di c. d'a., attese le particolari esigenze delle loro mansioni. Così le nomine degl'investiti dei benefici parrocchiali o, in genere, dei benefici aventi c. d'a., sono sottoposte alla notifica preventiva al prefetto, nei termini convenuti nell'art. 21 del Concordato Lateranense (v. PROVVISTA CANONICA). Così «l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore è incompatibile con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o c. d'a.» (R. D. L. 27 nov. 1933, n. 1578, art. 3). Così pure tutti gli ecclesiastici aventi giurisdizione o c. d'a., e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, sono esclusi dall'ufficio di consiglieri comunali (Decreto legislativo luogotenenziale 7 genn. 1946, n. 1, art. 14, n. 1).

Bibl.: K. Altermissen, Seelsorge, in LTHK, IX, coll. 416-420; G. Forchielli, s. V. in Nuovo digesto it., IV, Torino 1938, pp. 480-82; G. Stocchiero, Pratica pastorale, 8ª ed., Vicenza 1942, p. 110 SGG.