La più importante disposizione in materia è l'Act for the Relief of His Majesty's Roman Catholic Subjects del 13 apr. 1820 (Io George 4 c. 7). Prece- demente a questa, che è la fondamentale, già altre leggi avevano alleviato la condizione dei cattolici sotto il regno di Giorgio III. Nel 1778 (18 George 3 c. 60), dietro prestazione di un giuramento di fe- delità, essi acquistarono il diritto di possedere terre, e nel 1791 (31 George 3 c. 32) ai cattolici che aves- ser prestato giuramento fu garantito l'esercizio delle professioni di avvocato consulente, di avvocato pa- trocinatore, di procuratore e di notario.
S'era appena al principio; ma mentre in Parlamento, dà la gravità della situazione irlandese, l'abolizione delle restrizioni viene varie volte dibattuta, un ostacolo insuperabile trova nella roccaforte protestante della Ca- mera dei Lords. Infine, durante l'inverno 1828-29, il primo ministro Wellington ed il ministro degli interni Peel riuscirono a convincere re Giorgio IV della oppor- tunità politica di concedere ai cattolici i diritti civili e politici sino allora negati. Il progetto di legge fu pre- sentato ai Comuni con un grande discorso di Peel (5 mar- zo 1829). Approvato in terza lettura con 320 voti contro i 134, fu trasmesso quindi ai Lords dove ottenne la mag- gioranza di 10,4 voti. Nuntio della sanzione reale, entro in vigore il 13 apr. dello stesso anno. Per effetto di questa legge i cattolici acquistarono il diritto di appartenere alla Camera dei Lords ed a quella dei Comuni, ed eb- berlo la facoltà di esercitare il diritto di voto: solo ai ministri del culto fu interdetto il mandato di deputato. Ogni carica civile e militare, previa prestazione di un giuramento, abrogato poi nel 1871, poteva essere rico- perta da cattolici, escluse però quelle di reggente del regno unito, di Lord cancelliere ed altre. Tuttavia i cattolici potevano celebrare le loro cerimonie religiose solo nei luoghi a ciò adibiti o in case private; gli appar- timenti ad Ordini o a comunità ecclesiastiche cattoliche, residenti nel Regno, dovevano inoltre farsi registrare, e coloro che fossero entrati clandestinamente nel territorio dello Stato ne venivano banditi per tutta la vita. Queste ultime disposizioni furono abrogate dal Roman Catholic Relief Act del 15 dic. 1926 (16 e 17 George 3 c. 55). Sus- sionero ancora alcune restrizioni, tra cui quella che il sovrano non può essere di religione cattolica né avere per moglie una cattolica, il 'altra che vieta a cattolici di ricoprire determinate alte cariche (reggente, ecc.).
EMANUELE (EMANUELE; ebraico 'Immanu'el) con noi [è] Dio, Settanta 'Εμμανουήλ. - Nome simbolico (da usuale espressione di buon augurio: Ex. 3, 12; Jos. 1, 5, ecc.) del bimbo predetto da Isaia (7, 14) come «figlio della Vergine», a cui il profeta in seguito (8,8) si volge idealmente, parlandogli della «sua terra» (nel contesto = la Palestina). Nel Van- geolo (Mt. 1, 23) è riferito con citazione d'Is. 7, 14 a Gesù.
Il vaticinio s'inserisce in un tragico momento della storia orientale. I re di Damasco, Samaria e altri sono in guerra contro Theglathphalasar III d'Assiria, a cui in- vece il re di Gerusalemme, ACAZ (v.), ha fatto atto di
sottomissione; tensione tra Damasco, Samaria, Achaz; preparativi di questi per un eventuale assedio. Isaia si volge ad Achaz, per incoraggiare la neutralità, suggerendo gliene le basi religiose teocratiche; fiducia in Dio, anziché nell'Assiria pagana; nessun timore nei riguardi di due tizzoni fumanti (fanfaroni). A garanzia della proposita Dio è disposto a dare al re un segno (miracolo) a sua scelta: lo chieda (Is. 7, 11). Il re rifiuta, evidentemente preoccupato della libertà della sua politica. Il profeta allora, volgendosi alla causa di David, anziché al re, annuncia: «Il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la Vergine (senso contestualmente certo: Schluiz) concepisce e partorisce un Figlio e gli pone nome E.». La figura del bimbo appare poi in varia connessione con gli avvenimenti storici nei vaticini seguenti fino al cap. 12 («Libro dell'E. V. IASI. 7-12»), ricevendovi tra l'altro appellativi messianici e divini (9, 5 sgg.; 11, 1-16). Il vaticino, in quanto «segno dimostrativo», non va esente da difficoltà (Rienner-Zerwick): può essere, p. es., interpretato come unico (Vaccari), o come differente nei due momenti: segno offerto al re e rifiutato (v. 11) e segno dato alla casa di David (v. 14). È stato ultimamente interpretato come annuncio d'Isias alla casa regnante che la preoccupazioni per la conservazione della dinastia teocratica sono tanto lontane dall'essere una buona scusa al rifiuto di seguire la linea di condotta segnata dal profeta, che Dio ha già disposto per la nascita del Messia e conservazione del trono di David da una vergine, in altre parole senza consenso d'uomo: Dio, arbitro d'Israele e del mondo, non vuole che fiducia in lui (Garofalo). Comunque la profezia, che autorità eseggetiche ed ecclesiastiche (Euchir. Bibl., Roma 1927, n. 59) si accordano a ritenere messianica diretta, è una delle più belle e anche feconde per l'apologetica e la predicazione cristiana.