EMANCIPAZIONE, ATTO DI

EMANCIPAZIONE, ATTO di. - Contempla l'a-
brogazione delle leggi che in Gran Bretagna ed Ir-
landa ponevano i cattolici in uno stato di inferiorità
giuridica e politica rispetto ai protestanti.

La più importante disposizione in materia è
l'*Act for the Relief of His Majesty's Roman Catholic
Subjects del 13 apr. 1820 (10 George* 4 c. 7). Prece-
dentemente a questa, che è la fondamentale, già altre
leggi avevano alleviato la condizione dei cattolici
sotto il regno di Giorgio III. Nel 1778 (18 George
3 c. 60), dietro prestazione di un giuramento di fe-
deltà, essi acquistarono il diritto di possedere terre,
e nel 1791 (31 George 3 c. 32) ai cattolici che aves-
sero prestato giuramento fu garantito l'esercizio delle
professioni di avvocato consulente, di avvocato pa-
trocinatore, di procuratore e di notaio.

S'era appena al principio; ma mentre in Parlamento,
data la gravità della situazione irlandese, l'abolizione
delle restrizioni viene varie volte dibattuta, un ostacolo
insuperabile trova nella roccafiorre protestante della Ca-
mera dei Lords. Infine, durante l'inverno 1828-29, il
primo ministro Wellington ed il ministro degli interni
Peel riuscirono a convincere re Giorgio IV della oppor-
tunità politica di concedere ai cattolici i diritti civili e
politici sino allora negati. Il progetto di legge fu pre-
sentato ai Comuni con un grande discorso di Peel (5 mar-
zo 1829). Approvato in terza lettura con 320 voti contro
132, fu trasmesso quindi ai Lords dove ottenne la mag-
gioranza di 104 voti. Alunito della sanzione reale, entrò
in vigore il 13 apr. dello stesso anno. Per effetto di questa
legge i cattolici acquistarono il diritto di appartenere
alla Camera dei Lords ed a quella dei Comuni, ed eb-
bero la facoltà di esercitare il diritto di voto: solo ai
ministri del culto fu interdetto il mandato di deputato.
Ogni carica civile e militare, previa prestazione di un
giuramento, abrogato poi nel 1871, poteva essere rico-
perta da cattolici, escluse però quelle di reggente del
regno unito, di Lord cancelliere ed altre. Tuttavia i
cattolici potevano celebrare le loro cerimonie religiose
solo nei luoghi a ciò adibiti o in case private; gli appar-
tenenti ad Ordini o a comunità ecclesiastiche cattoliche,
residenti nel Regno, dovevano inoltre farsi registrare, e
coloro che fossero entrati clandestinamente nel territorio
dello Stato ne venivano banditi per tutta la vita. Queste
ultime disposizioni furono abrogate dal *Roman Catholic
Relief Act del 15 dic. 1926 (16 a 17 George* 3 c. 53). Sus-
sisanno ancora alcune restrizioni, tra cui quella che il
sovrano non può essere di religione cattolica né avere
per moglie una cattolica, a l'altra che vieta a cattolici
di ricoprire determinate alte cariche (reggente, ecc.).

BIBLI: J. Amherst, *The History of the Catholic Emancipation
and the Progress of the Catholic Church in the British Isles*, Lon-
dra 1886; W. S. Lilly, J. E. P. Wallis, *A manual of the law spe-
cially affecting Catholics*, ivi 1893, in cui da p. 160 a p. 170 si
trova anche riprodotto integralmente il testo dell'Act del 1896;
H. W. C. Davis, Catholic Emancipation, in *The Cambridge Mo-
ders History*, X, Cambridge 1907, pp. 620-54, con bibl. Sul mo-
vimento di c. cattolica nei primi anni dell'Onocento cf. G. C.
Brodick, J. K. Fotheringham, *The History of England from Ad-
dingtons administration to the close of William IV's reign, in The
Political History of England*, XI, Londra 1906, pp. 237-52.

Silvio Furlani

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“EMANCIPAZIONE, ATTO DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 185. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/emancipazione-atto-di.