CONCORDATI. - Il c. suol definirsi: una convenzione tra la S. Sede e lo Stato per regolare questioni religiose di comune interesse.
I. I contraenti
I contraenti sono da una parte la S. Sede come soggetto di diritto internazionale, dall'altra parte lo Stato come persona giuridica e sovrana. Nei preamboli dei c. si suol fare esplicita menzione della S. Sede e non della Chiesa universale o nazionale.Su questo punto V. la limpida ed efficace dichiarazione di Pio XI nella lettera inviata al card. Gasparri il 30 maggio 1929 (AAS, 21 [1929], p. 300) in occasione dei Patti Lateranensi: «nel c. sono in presenza, se non due Stati, certissimamente due sovranità pienamente tali, cioè pienamente perfette, ciascuna nel suo ordine, ordine necessariamente determinato dal rispettivo fine, dove è appena d'uopo soggiungere che la oggettiva dignità dei fini, determina non meno oggettivamente e necessariamente l'assoluta superiorità della Chiesa. Che la S. Sede è organo supremo della Chiesa cattolica universale e quindi è legittima rappresentante della organizzazione della Chiesa in Italia, non si può dire se non come direbbe chi che il capo è l'organo supremo del corpo umano, e che il potere centrale e sovrano di un paese è il rappresentante legittimo di ciascuna provincia del paese stesso. È sempre il sommo pontefice che interviene e che tratta nella pienezza della sovranità della Chiesa cattolica che egli, esattamente parlando, non rappresenta, ma impersona ed esercita per diretto mandato divino». Si noti pure che la S. Sede riceve i legati dei diversi Stati con il grado di ambasciatori, e manda i propri legati con carattere diplomatico: questa è una prova abbastanza chiara della personalità giuridica internazionale della S. Sede. Ai nunzi apostolici nei vari Stati spetta il decanato del corpo diplomatico ai sensi del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 e ricordato nell'art. 12 del Trattato del Latereano (AAS, 21 [1929], p. 215).
Da parte dello Stato il contraente vero e proprio non è il Capo dello Stato o il governo, ma lo Stato come persona giuridica e sovrana mediante i suoi legittimi rappresentanti. Al tempo dei governi assoluti, nei preamboli dei c. si premettevano i nomi dei sovrani, in questi ultimi tempi si nominano gli stessi Stati, così, ad es., nel C. con la Baviera nel 1925 il titolo è il seguente: «C. fra Sua Santità il papa Pio XI e lo Stato bavarese». Dall'esame dei c. più recenti appare chiaro che i patti sono con lo Stato e non con il governo; negli Stati costituzionali è necessaria l'approvazione del Parlamento.
II. NATURA DEI C
Le principali teorie sono tre: la prima nega il valore contrattuale dei c. o li considerano come contratti di diritto pubblico interno e suoi chiamarsi la teoria legale; la seconda afferma che gli articoli contenenti privilegi non possono avere altra natura giuridica che quella dei «privilegi» sia per la loro interpretazione come per il caso di revoca; la terza che i c. sono patti bilaterali che obbligano ambo i contraenti ex iustitia.Alcuni autori cercano di avvicinarsi ora all'una ora all'altra teoria: ad es., il De Angelis afferma che i
sono concessioni riguardo alla materia, contratti per la forma; il Giobbio li chiama « privilegi convenzionali », ecc.
La teoria detta legale ha come principali sostenitori i canonisti protestanti tra i quali si distinguono O. Sarwey, F. Thudichum, P. Hinschius, U. Stutz. I liberali considerano i c. come obblighi morali e cercano di provarlo affermando che solo lo Stato è sovrano, con autorità assoluta ed illimitata, che non è trasferibile ad altri; un contratto che limitasse tali diritti sarebbe sostanzialmente di nessun valore giuridico. La Chiesa cattolica è considerata da essi come un'associazione di fatto, non di diritto, come l'espressione dei sentimenti religiosi di una parte o di tutto un popolo che resta sempre soggetto alle leggi dello Stato, anzi lo Stato può e deve regolare le esterne manifestazioni del culto e dirigere al bene economico. Dai suddetti principi seguono due conseguenze: 1) che non solo i c. ma anche i trattati internazionali non possono produrre un vero obbligo giuridico; 2) che la S. Sede e la Chiesa dal punto di vista giuridico sono come non esistenti, nessun diritto loro appartiene se non viene loro concesso dallo Stato.
I suesposti principi sono in completo contrasto con l'insegnamento tradizionale della Chiesa cattolica quale società giuridica e perfetta, con organizzazione propria, con il diritto d'inviare e ricevere legati diplomatici, con piena e libera potestà legislativa, giudiziaria, amministrativa e coattiva in tutto ciò che riguarda il raggiungimento del proprio fine spirituale e soprannaturale. La costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia, con la quale Bedelnetto XV promulgava il CIC, riafferma esplicitamente tale insegnamento, richiamato in diversi canoni del medesimo Codice (ad es., nei can. 99-100, 215, 218-20, 222, 265, 329, 493-94, 1012-16, 1206, 1352, 1375, 1499, 1529, 1533, 1556-58, 2198 ecc.).
In opposizione alla teoria legale, l'altra teoria chiamata « dei privilegi » è sostenuta da alcuni canonisti quali il Liberatore, Baldi, Tarquini, Wernz, Cappello, Bierbaum, Regatillo ecc. I più intransigenti, come il Tarquini, affermano che i c. sono una legge particolare della Chiesa per un determinato territorio, promulgata per ordine del sommo pontefice a richiesta della suprema autorità civile di quel luogo, confermata da una speciale obbligazione della medesima autorità civile di volerla osservare in perpetuo. Altri più concilianti come il Liberatore, Wernz, Cappello, ecc. distinguono tra articoli che hanno per oggetto cose spirituali ed articoli che hanno per oggetto cose temporali: per i primi c'è un obbligo di fedeltà da parte della S. Sede, per gli altri un obbligo di giustizia. Le ragioni di questa teoria derivano dall'idea della inalienabilità del supremo potere del sommo pontefice, dal non dover commutare beni spirituali con vantaggi di ordine temporale ed infine dalla superiorità della Chiesa che non può obbligarsi con un proprio suddetto. Queste ragioni non sembrano così decisive ad altri canonisti i quali osservano che nei c. non c'è un'alienazione della suprema autorità come avviene nei contratti di compra-vendita, ma il sommo pontefice concede delle facoltà spirituali dentro certe condizioni che ne assicurano l'onestà e la liceità dell'uso, ed assume l'obbligo giuridico, ex iustitia, di conservare tali concessioni. Lo stesso si avvera in altre materie, ad es., nell'obbligo del secreto, ex iustitia, dove non c'è una vera alienazione. Inoltre nei c. non si ha una commutazione di beni spirituali con vantaggi temporali, perché mediante tali accordi viene meglio garantita la libertà della Chiesa e l'adempimento della sua alta missione nella società. Infine la superiorità della Chiesa non diminuisce la sovranità dello Stato come ha espressamente indicato il divino fondatore della Chiesa con quelle parole: « date a Cesare quel ch'è di Cesare e date a Dio quel ch'è di Dio » (Mt. 22, 21). Questo afferma la Chiesa nell'inno della festa dell'Epifania: « non eripit mortalia qui regna dat caelestia » e lo hanno dichiarato i sommi pontefici in molti documenti. Basterà rileggere l'enciclica Immortale Dei di Leone XIII. Né una vera difficoltà può venire dal potere di indiretto il quale restando immutato ed immutabile nella sua essenza, afferma la competenza della Chiesa nelle questioni connesse con la fede e con la morale: questa competenza non diminuisce il potere sovrano dello Stato che conserva il diritto ed il dovere di governare secondo le norme della giustizia e del bene comune.

indiretto il quale restando immutato ed immutabile nella sua essenza, afferma la competenza della Chiesa nelle questioni connesse con la fede e con la morale: questa competenza non diminuisce il potere sovrano dello Stato che conserva il diritto ed il dovere di governare secondo le norme della giustizia e del bene comune.
(1st. Eur. Catt.) Concordant - Il card. Consalci riceve da Pio VII la bolla di ratifica del Concordato (13 luglio 1801). Incluono su disegno del Wixar - Roma, museo Napoleónico.
La terza teoria, detta comunemente dei contratti, è sostenuta da un gran numero di canonisti e giuristi come il Cavagnis, Fink, Ottaviani, Palmieri, Van Hove, Wagnon, Anzilotti, Jemolo, Le Fur, V. E. Orlando, ecc. Secondo questi autori i c. sono veri patti che obbligano ex iustitia la Chiesa e lo Stato ad osservare tutti e singoli gli articoli sottoscritti. Nel modo di proporre questa dottrina, alcuni considerano i c. come contratti sui generis, altri come patti intersovrani, o quasi trattati internazionali, o trattati internazionali. In queste convenzioni intervenono due autorità sovrane, la S. Sede e lo Stato, che manifestano la reciproca volontà di obbligarsi e di osservare lealmente tutti e singoli gli articoli del c. L'oggetto proprio di questa convenzione non modifica la natura del patto bilaterale, né sorge una vera difficoltà o contraddizione dal fatto che i cattolici come cittadini dipendono dallo Stato e sono nel territorio dello Stato: gli stessi cittadini come cattolici dipendono solo dalla Chiesa nelle questioni soprannaturali o connesse con il fine proprio della Chiesa, e lo Stato e la Chiesa, avendo una sfera propria di competenze sugli stessi individui, possono accordarsi con veri patti per evitare la possibilità di conflitti. Questa terza teoria corrisponde alle esplicite dichiarazioni di molti c. e basterà citare pochi esempi: nel c. con la Francia tra Leone X e Francesco I, nel 1516, si dichiara che la sopraddetta concorda « veri contractus et obligationis inter Nos et Sedem Apostolicam predictam, ex una, et prefatum Regem et regnum suum, ex altera partibus, legitime initi vim et robur obtinere, necnon irritum et inane quicquid secus super his, vel eorum aliquo a quoquam, quavis auctoritate, etiam per nos et successores nostros prefatos, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari, decernimus » (A. Mercati, op. cit. in bibl., p. 246); similmente nel C. fra Benedetto XIV e Ferdinando VI di Spagna, nel 1753, è scritto: « La Santità Sua in fede di Sommo Pontefice, e Sua Maestà in parola di re cattolico promettono mutuamente per se medesimi,
ed in nome dei loro successori la fermezza inalterabile e perpetua sussistenza di tutti e ciascheduno degli articoli precedenti, volendo e dichiarando che né la S. Sede, né i re cattolici abbiano rispettivamente da pretendere più di quello che viene compreso nei predetti capitoli, e che si abbia a tenere per irrito e di nessun valore ed effetto quanto si facesse in qualsivoglia tempo contro tutti, o alcuno degli stessi articoli a (A. Mercati, op. cit., p. 436). Simili espressioni si leggono in altri c.
A tale proposito papa Leone XIII nell'enciclica Nobilissima Gallorum gens l'8 febbr. 1884 scriveva: «Cum igitur pactis conventis inter sacram civilemque potestatem, publice aliquid constitutum est, tunc profecto quod iustitiae interest, interest item republice, concordiam manere integram» (Acta Leonis XIII, IV, Roma 1885, p. 16); Pio X nell'enciclica Vehementer nos dell'11 febbr. 1906, riferendosi alla rottura del C. napoleonico del 1801, affermava che i. obbligato la S. Sede e gli Stati come i trattati internazionale (Acta S. Sedis, 39 [1906], p. 3 sgg.). Alle chiare e solenni dichiarazioni dei sommi pontefici si può aggiungere infine che questa dottrina corrisponde meglio alle vicende storiche dei c. i quali hanno voluto realizzare un accordo sincero e duraturo e nelle formazioni di tali patti hanno osservato quelle formalità che sono in uso per la conclusione dei trattati internazionali: nomina di plenipotenziani, i quali si scambiano i rispettivi pieni poteri; discussione dei singoli articoli; sottoscrizione degli accordi; ratifica da parte del pontefice e dello Stato; scambio infine delle ratifiche con le quali ambo le parti portano l'una a conoscenza dell'altra la decisa volontà di osservare lealmente i patti sottoscritti. Né hanno un vero valore giuridico le osservazioni di alcuni scrittori che negano ai c. la forza di trattati internazionali perché la S. Sede e lo Stato non contraggono come membri della comunità internazionale; appartenere o meno alla comunità internazionale può essere utile, ma non è necessario: se due o più Stati non appartenessero a tale comunità internazionale e facessero dei patti, tali patti non dovrebbero essere considerati come trattati internazionali, il che è contrario alla storia del diritto internazionale. I c. sono vere convenzioni che obbligano ex iustitia la S. Sede e lo Stato e sono regolati dai principi del diritto internazionale.
III. OGGETTO DEI C
I principali articoli hanno per oggetto il libero esercizio del potere spirituale ossia della potestà legifera, giudiziaria, amministrativa e coattiva della Chiesa, il libero e pubblico esercizio del culto, la libera comunicazione della S. Sede con i vescovi, col clero e con i fedeli e viceversa, e la libera comunicazione dei vescovi col clero e con i fedeli per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato. Il clero ed i giovani destinati al sacerdozio o alla vita religiosa soggiorno essere esentati dal servizio militare e da altri uffici incompatibili con lo stato ecclesiastico; in caso di guerra i sacerdoti saranno destinati all'assistenza spirituale dei soldati e gli altri ai servizi sanitari. D'accordo con il governo, la S. Sede suol nominare un vescovo castrense per la cura spirituale delle forze armate alle quali si concedono speciali privilegi. Lo Stato riconosce i giorni festivi della Chiesa e nelle chiese capitolari in detti giorni si recita una preghiera per la prosperità del Capo dello Stato e dell'intera nazione. Le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie sono ordinate in modo che nessuna parte del territorio nazionale venga a dipendere da superiori ecclesiastici di altri Stati ed i vescovi, come pure i parroci, sono scelti tra i cittadini dello Stato.
La chiesa suole oggi concedere che prima di procedere alla nomina di un vescovo, si comunichi dalla S. Sede al governo il nome della persona prescelta per assicurarsi che il medesimo governo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina; resta nella facoltà della S. Sede valutare i rilievi che potrà fare il governo, come pure di procedere oltre se il Governo non rispondesse nel tempo stabilito, non richiedendosi una positiva approvazione o consenso dell'autorità civile. La Chiesa concede pure che il nuovo vescovo presti il giuramento di fedeltà secondo una formula concordata.
Le chiese pubbliche e gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone morali, la loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Se ci sono state usurpazioni di beni da parte dello Stato, si addiviene ad una benevola composizione; lo Stato contribuisce in parte alle spese necessarie per il decoro del sacro ministero. Sono riconosciute le fondazioni di culto purché rispondano alle esigenze religiose della popolazione, ed agli effetti tributari il fine di culto e religione è equiparato ai fini di beneficenza ed istruzione. Il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri della Chiesa è in parecchi c. riconosciuto valido anche agli effetti civili, come pure quanto verrà deciso dai tribunali della Chiesa riguardo alla validità del medesimo, secondo le leggi del diritto canonico. L' insegnamento della religione suol essere obbligatorio nelle scuole dello Stato o almeno nelle scuole confessionali e vengono riconosciuti gli istituti d'insegnamento della Chiesa ed i titoli di studio a tutti gli effetti civili, sotto determinate condizioni. È anche stabilito che l'educazione letteraria e scientifica del clero dipende unicamente dall'autorità ecclesiastica. Infine si stabilisce come regolare le possibilità difficoltà o dubbi sulla interpretazione del c.: ambo le parti promettono di procedere ad una amichevole soluzione.
IV. CESSAZIONE DEI C
Essendo delle vere convenzioni tra la Chiesa e lo Stato, possono estinguersi secondo le norme del diritto internazionale, cioè per il mutuo consenso dei contraenti, per l'applicazione della clausola: «rebus sic stantibus», per la cessazione della personalità giuridica di uno dei contraenti. Generalmente i c. son fatti per un tempo indefinito, ma in questi ultimi tempi c'è stato qualche caso nel quale le parti contraenti hanno stabilito la durata del medesimo, così, ad es., nel C. con la Lettonia concluso nel 1922 l'art. 20 stabiliva che la durata del medesimo sarebbe stata di tre anni, dopo i quali s'intendeva prorogato tacitamente di anno in anno salvo denunzia da farsi sei mesi prima della scadenza. Una simile riserva fu stabilita nel C. con la Romania ratificato nel 1929. Si ha anche l'esempio di modifiche introdotte in seguito a difficoltà sopravvenute nel corso degli anni, come è stato fatto tra la S. Sede ed il Portogallo nel 1928 con la seguente premessa: la S. Sede e il governo portoghese, avendo riconosciuto le difficoltà che presenta l'esecuzione del C. del 1886, a causa delle profonde modificazioni avvenute, sia in Portogallo sia nella vita religiosa delle Indie, specialmente dopo la guerra, si sono messi d'accordo per regolare la circoscrizione delle diocesi, la nomina dei vescovi, ecc. È pure facoltà di un contraente rinunziare ai diritti concessi dall'altro secondo l'assistenza: «Quilibet renuntiare potestiuri pro se introducito », ma si richiede l’accettazione dell’altra parte affinché con tale rinunzia non si vengano a pregiudicare indirettamente i diritti di questo. Avvenuta l’accettazione, la rinunzia estingue definitivamente il diritto del rinunziante.
S’è fatta questione se i c. possano estinguersi per denunzia unilaterale di uno dei contraenti. La risposta, secondo i principi del diritto, è decisamente negativa, ciò sarebbe la distruzione di qualsiasi patto, la negazione del principio giuridico da tutti ammesso: « pacta sunt servanda ».
La S. Sede, sia nelle note diplomatiche sia in dichiarazioni dottrinali, ha sostenuto la precisa obbligazione dei contraenti ad osservare gli articoli sottoscritti; così il papa Pio IX, l’8 dic. 1864, condanna le seguente proposizione: « Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciemi ritus solemnes conventiones (vulgo concordata), super usu iurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinensium, cum Sede Apostolica initas sine huius consensu, immo et ea reclamante » (Acta S. Sedis, 3 [1867], p. 167). Pio X nell’enciclica Vehementer protestava contro la rottura del C. napoleonico denunziato ingiustamente dal governo francese e metteva in rilievo la violazione del diritto delle genti, della fede giurata e dell’ordine sociale e politico che richiede imperiosamente l’osservanza dei trattati. Nel caso di violazione unilaterale del c., l’altra parte ha il diritto di esigerne l’osservanza o di denunziarlo, secondo la regola 75 « de regulis iuris » in VI: « Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat ». In quali casi si avveri una violazione tale da esigere la rottura degli accordi, dipende dalle circostanze e dalla gravità della violazione giudicata secondo equità; per la inosservanza di qualche articolo secondario si fa solo la protesta e poi si cerca un accomodamento. Si conclude dicendo che la denunzia unilaterale non solo è illecita, ma è anche giuridicamente nulla secondo il principio: « Contra obligationem faciendo, nemo se obligationi eximit » (Grotius, De iure belli et pacis, III, cap. 20, 38).
Un altro caso di estinzione o modificazione del c. si ha quando dall’osservanza del medesimo o più esattamente di alcuni articoli derivassero danni molto gravi, in modo permanente, ad uno dei contraenti: questo ha il diritto di denunziare tali articoli o tutto il c. in virtù della clausola « rebus sic stantibus ». Le parti hanno voluto obbligarsi nel limiti del possibile, ma non oltre. Tutto questo dev’essere giudicato rettamente, in buona fede, e non con animo ostile cercando un pretesto per venir meno agli obblighi assunti: si avrà allora una violazione dei patti.
Nel caso di cambiamento nella forma del governo, i c. conservano il loro valore: vari esempi storici confermano la continuità di rapporti amichevoli, come è avvenuto recentemente in Italia ch’è passata dal regime monarchico a quello repubblicano. Si ha invece l’estinzione dei c. nel caso della cessazione della personalità morale di uno dei contraenti, come ebbe a dichiarare il papa Benedetto XV per l’antico impero Austro-Ungarico nell’allocuzione di scatoriale del 2 nov. 1921 (ASS, 13 [1921], pp. 521-22), perché è « res inter alios acta », mostrandosi però disposto ad iniziare trattative per nuovi accordi con gli Stati allora costituiti.
V. STORIA DEI C
Nei tempi antichi gli imperatori avevano il patrocinio della Chiesa e non solevano farsi dei patti nel senso proprio di questa parola. In seguito alla celebre controversia delle investiture, la pace fu stabilita mediante la concessione di privilegi ed erano delle vere convenzioni: tale fu il C. di Londra promulgato nell’ag. del 1707 con il quale il re si obbligava di rinunziare alle investiture, e gli eletti a prestargli giuramento di fedeltà come feudatari, prima della consacrazione episcopale; il 23 sett. del 1122 seguì il celebre « privilegium Calixtinum » o C. di Worms, confermato dal Concilio Lateranense I; così aveva fine la terribile lotta cominciata tra Gregorio VII ed Enrico IV e continuata con i loro successori; fu stabilita una doppia investitura: quella ecclesiastica da farsi solo dalla Chiesa, e quella feudale da farsi dall’imperatore mediante il solo scontro, non con l’anello ed il pastorale; vennero pure definite le altre questioni. Nei tempi susseguenti continuò l’attività concordata e furono stipulate alcune convenzioni come quelle tra Alessandro III e Federico I (1176-77); tra Innocenzo III e Federico II (1212-13); le promesse di Giovanni senza Terra (1212); la convenzione per l’investitura del Regno delle Due Sicilie nel 1265; e della Sardegna nel 1207.Particolare importanza ebbero i C. conclusi dal papa Martino V nel 1418 per riaffermare l’autorità della S. Sede dopo il grande scisma di Occidente; oltre i decreti di riforma accettati da tutte le nazioni, altri punti furono rimessi ai « capitula concordata » stipulati con la Germania, la Francia, la Spagna, l’Italia e l’Inghilterra. Per rimediare ai mali dello scisma di Basilea, nel febb. del 1447 papa Eugenio IV fece delle concessioni di privilegi in quattro documenti conosciuti sotto il nome di C. dei principi o C. di Francoforte. L’anno seguente, il 17 febb. 1448, fu concluso il C. di Vienna con Federico III e con vari principi elettori, ratificato dal papa Nicolò V con una bolla speciale il 19 marzo 1448; in questo C. furono riconosciute le riserve degli offici ecclesiastici contenute nel diritto canonico, la libertà delle elezioni ai vescovati ed insieme il diritto di conferma da parte della S. Sede. Nel 1516 è celebre il C. tra il papa Leone X e Francesco I per l’abolizione della prammatica sanzione di Bourges del 1438 che aveva tendenze scismatiche. Di grande importanza fu la disposizione che toglieva ai Capitoli delle cattedrali la facoltà di eleggere i vescovi riservandola alla S. Sede o concedendo ai re il diritto di nomina dei candidati al papa, al quale spettava la collazione dell’ufficio.
Nel sec. XVII si conclusero solo due C.: quello « dei due fori » approvato dal papa Paolo V e da Filippo III re di Spagna, e l’accordo tra Urbano VIII, Benedetto XIII e Ferdinando II re di Boemia. Nel sec. XVIII diversi furono i c. fatti con governi assoluti: tra questi vanno ricordati gli accordi tra il papa Benedetto XIV e Carlo VI di Spagna, re delle Due Sicilie, nel 1741; con Carlo Emanuele III nel 1750; con Maria Teresa per il ducato di Milano nel 1757; tra Pio VI e l’imperatore Giuseppe II nel 1784.
Dopo le gravissime distruzioni causate dalla Rivoluzione Francese, una nuova serie di c. ebbe per oggetto la restaurazione della Chiesa: primo fra essi è il C. napoleonico (1801) che rimase in vita fino al 1905; seguirono nel sett. del 1803 quello con la Repubblica italiana, nel 1817 il C. tra Pio VII con Massimiliano Giuseppe, re di Baviera, nel 1818 quello con Ferdinando I, re delle Due Sicilie. Il papa Pio IX nel suo lungo pontificato concluso vari c. con di ricordare quello con la Russia nel 1847, con la Toscana e con la Spagna nel 1851; con Francesco Giuseppe I, imperatore d’Austria nel 1855, con gli Stati dell’America centrale e meridionale, e cioè con le Repubbliche di Costa Rica e di Guatemala nel 1852; di Haiti nel 1860; di Honduras e di Nicaragua nel 1861; di San Salvador, del Venezuela e dell’Equatore nel 1862.
Leone XIII continuò le trattative concordatarie del suo predecessore con gli Stati dell’America latina, concluse accordi con il Portogallo nel 1886; con l’Austria per la Bosnia-Erzegovina nel 1881, con la Svizzera per il Canton Ticino e Basilea nel 1884, e con il Montenegro nel 1886; C. con la Colombia nel 1887; accordo con l’Inghilterra per l’isola di Malta nel 1890. Pio X fece solo un C. con la Serbia nel 1914 e poche altre convenzioni su questioni particolari.
Con il papa Benedetto XV si apre una nuova era nella storia dei c. Il vecchio principio della separazione tra Chiesa e Stato arrecava un grave danno anche allo Stato e dopo la guerra del 1915-18 tutti sentivano la necessità di un avvicinamento alla Chiesa. Nell'allocuzione concistoriale del 21 nov. 1921 il papa Benedetto XV, pur dichiarando che gli accordi fatti con gli Stati già radicalmente trasformati non potevano più sostenersi, si mostrava propenso a trattare con i diversi governi e regolare con c. le questioni religiose. Quella parola non cade nel vuoto. Parecchi Stati che s'erano allontanati inviarono i loro ambasciatori ed anche i nuovi Stati stabilirono relazioni diplomatiche con la S. Sede. Così ebbero inizio le trattative per i nuovi c., tenendo conto delle necessità dei popoli e delle mutate condizioni dei tempi. Secondo l'ordine cronologico, il primo c. fu concluso con la Lettonia il 30 maggio 1922 e ratificato il 3 nov. dello stesso anno. Sebbene solo la quarta parte dei cittadini fosse cattolica ed il presidente della Repubblica fosse luterano, pure si credette vantaggioso il c. assicurando alla Chiesa cattolica il libero e pubblico esercizio del culto, il riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici, ecc. Seguì il C. con la Baviera concluso dopo lunghe e laboriose trattative il 29 marzo 1924; la Polonia, risorta dopo la guerra del 1914-18, nell'art. 114 della Costituzione stabiliva di regolare mediante un c. i rapporti con la S. Sede, e la solenne convenzione fu conclusa il 10 febbr. 1925. La Francia dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche con la S. Sede, conclusi degli accordi per il retto funzionamento delle associazioni culturali approvati da Pio XI con l'enciclica Maximam gravissimamque del 18 genn. 1924, ed altri accordi il 4 dic. 1926 per gli onori liturgici da darsi ai rappresentanti della Francia nelle regioni del prossimo Oriente dove la Francia esercitava il protettorato in forza di patti internazionali.
Anche la Romania poté conchiudere un c. il 10 maggio del 1927 e nel 1932 un accordo per l'interpretazione dell'art. IX del medesimo. Il 27 sett. 1927 anche la Lituania concluse il c., superate le difficoltà politiche per la diocesi di Vilna, eretta quindi a metropoli nel 1925. Con la Cecoslovacchia il 17 dic. 1927 fu stabilito un modus vivendi per alcune questioni e con carattere piuttosto temporaneo. Con il Portogallo furono sottoscritti due accordi il 15 apr. 1928 e l'11 apr. 1929 aventi per oggetto le Indie orientali; una solenne convenzione fu conclusa il 7 maggio 1940 seguita da un accordo missionario. Di particolarissima importanza LATERANUM (v.) dell'11 febbr. 1929 con i quali si pose termine al lungo dissidio tra la S. Sede e l'Italia.
Lo stesso anno 1929 fu concluso il C. con la Prussia, le cui trattative duravano da un decennio per l'opposizione della Federazione evangelica e degli Ebrei; seguiti con i C. con il Baden nel 1932, con l'Austria il 5 giugno 1933, e con il Reich germanico il 20 luglio 1933 allo scopo di completare i c. conclusi con alcuni Stati particolari della Germania ed assicurare per gli altri un criterio uniforme nel trattamento delle relative questioni. Tra la S. Sede e la Spagna c'è stato un accordo nel giugno del 1941 su alcune questioni di speciale importanza e son destinate a far parte di una solenne convenzione.
7. - Enciclopedia Cattolica. - IV.
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Giovanni Lo Grasso