POSITIO

POSITIO. - È lo scritto in cui si pone e afferma un fatto innanzi all'autorità.

Nel diritto antico era chiamata p. l'esposizione de piano del fatto contestato redatta innanzi al giudice da una delle parti in contesa. Le posizioni non differivano dagli interrogatori che per la sola forma (cf. Tractatus illustrium in utroque Pontificii, tum Caesarei iuris facultate, iurisconsultorum, de probationibus, IV, Venezia 1584, pp. 2-12; C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, s. v., VI, Parigi 1938, p. 429). Presso i teologi p. è sinonimo di tesi.

Nel linguaggio della Curia con la parola p. si indica l'incartamento relativo ad una determinata pratica in cui, oltre la petizione o l'esposto (che riceverà i vari argenti d'ufficio) e la documentazione presentata dalla parte o dalle parti interessate, sono raccolti spesso i voti dei consultori e le relazioni degli ufficiali incaricati dello studio della questione. Nei casi in cui la pratica si debba discutere in una «congregazione» la p. viene data alle stampe e prende allora nomi vari a seconda delle congregazioni, dei tribunali o degli uffici, che la fanno di pubblica ragione. Il termine di p. è specialmente adoperato fin dalle sue origini dalla S. Congr. dei Riti, per la trattazione tanto delle cause di beatificazione e canonizzazione, quanto delle questioni di maggior rilievo relative alla sua competenza specifica, che devono essere discusse innanzi ai cardinali, ai prelati e consultori. Per le cause di beatificazione e canonizzazione si preparano e si danno alle stampe le seguenti posizioni spesso di grande mole: super introductione causae; super revisione scriptorum (nei casi complessi); super non cultu; super validitate processum; super virtutibus o super martyrio (nova, novissima, a seconda delle varie congregazioni necessarie per la discussione della causa); super miraculis (nova, novissima, come sopra); super dubio an tuto procedi possit ad beatificationem o canonisationem; super reassumptione causae (per la canonizzazione). Per la conferma di culto si prepara la p. confirmationis cultus ab innumerabili tempore aestiti...; per l'estensione a tutta la Chiesa dell'Ufficio e Messa la p. extensionis seu concessionis Officii et Missae universam Ecclesiam in honorem...; per la normale concessione dell'Ufficio e Messa e l'iscrizione dell'elogio nel Martirologio, la p. concessionis et approbationis Officii et Missae (talvolta con l'aggiunta: et elogi Martyrologio inscribendi) in honorem... instantibus... Se la p. viene redatta da una delle sezioni della S. Congr., ai titoli sopramen

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zionati viene aggiunta la notizia della sua compilazione ex officio; le positiones preparate dalla Sezione storica sono sempre ex officio.

In genere la p. è costituita dalle seguenti parti: 1) l'informatio del patrono; 2) il summarium con gli atti processuali e i documenta, acquisiti alla causa; 3) a seconda dello stadio in cui trovasi la causa: i vota dei teologi censori (per gli scritti) o dei periti (per i miracoli); talvolta peculiares inquisitiones (ricerche storiche, voti di consultori, ecc.), le lettere postulatorie; i decreti già emanati; 4) le animadversiones del promotore della Fede; 5) la responsio del patrono. Sul frontespizio della p. è indicato il nome del cardinale ponente o relatore, il titolo della causa, ossia il nome della diocesi o della circoscrizione ecclesiastica cui appartiene la causa, e l'oggetto specifico della p. con uno dei titoli sopraricordati.

Le norme per la compilazione della p. sono contenute nei can. 2106, 2109, 2113, 2121, 2122 del CIC e nell'istruzione pubblicata dalla S. Congr. il 2 ott. 1935, rinnovata e aggiornata l'8 genn. 1943.

BIBL.: S. V. BEATIFICAZIONE; CANONIZZAZIONE; CONGREGAZIONI ROMANE, VIII. S. Congr. dei Riti; inoltre, Codex pro postulatoribus causarum beatificationis et canonizationis, 4a ed., Roma [1929], pp. 154-334; Norme da seguire nella compilazione delle posizioni riguardanti le cause dei servi di Dio..., Città del Vaticano 1943.