POSTULATO E POSTULANTE

POSTULATO e POSTULANTE. - In senso stretto p. è il periodo di tempo nel quale l'aspirante ad una religione è considerato tale agli effetti giuridici. In senso largo è il periodo di tempo e di prova che l'aspirante ad una religione trascorre dalla sua entrata fino alla sua ammissione al noviziato.

I. STORIA

Gli inizi del p. in senso stretto, o canonico, si possono riscontrare nelle disposizioni delle Regole di vita monacale dei primi secoli, ove è prescritto di provare più o meno a lungo colui che vuole farsi monaco. Dai monaci, l'istituto e la prassi del p. passarono a tutte le successive forme di vita religiosa (Canonici Regolari, Mendicanti, ecc.). I Chierici regolari, quali la Compagnia di Gesù (Costituzioni, p. 1, cap. 4), gli Scolopi (Costituzioni, parte 1a, cap. 3), i Chierici regolari di s. Paolo (Costituzioni, lib. I, cap. 2) e le antiche congregazioni a voti semplici, come i Redentoriati (Regola, parte 3a, cap. 2), i Passionisti (Costituzioni, cap. 6), hanno, più o meno, seguito, fino al sec. XVIII, il prescritto del monachismo, istruendo e provando per qualche tempo i singoli aspiranti alla società. Da quando Clemente VIII, nel 1603, con il decreto Cum ad regularem, esortò i superiori ad istruire tutti gli aspiranti, anche i conversi, alla professione sopra i voti e gli obblighi della vita religiosa, prima di ammetterli all'abito religioso (Fontes, CIC, I, 189), il p. in senso stretto divenne obbligo comune a molte religioni maschili. La S. Congr. dei Religiosi l'11 genn. 1911 impose con il decreto Sacrosanta Dei Ecclesia un vero p. di sei mesi per i fratelli laici degli Ordini regolari (AAS,

3 [1911], p. 26). Per le monache si seguivano le tradizioni degli Ordini maschili: ogni monastero aveva nella sua legislazione un determinato periodo di tempo di prova, senza tuttavia che ciò fosse una pratica costante.

Fu solo con il decreto Quo propositum del 15 ag. 1912 che la S. Congr. dei Religiosi impose tale obbligo alle aspiranti alla vita monacale (AAS, 4 [1912], p. 565).

Con le congregazioni femminili a voti semplici il p. entrò, come obbligo, nelle costituzioni particolari. La S. Congr. dei Religiosi con le sue correzioni alle costituzioni, prima di approvarle, creò a poco a poco tutta la dottrina del p., quale fu poi ordinata nelle Norme del 1901, agli artt. 63-65, senza tuttavia farne un obbligo assoluto.

Il p. in senso largo ebbe inizio verso il sec. XVIII, quando Luigi XV, re di Francia, proibì che negli Ordini si emettesse la professione prima di 21 anni. Allo scopo di mantenere e di coltivare la vocazione degli aspiranti alla vita religiosa, si cominciò a riceverli qualche anno prima del ventunesimo, istruendoli nella virtù e nella scienza. Da questi primi tentativi, fu facile il passaggio a pre-noviziati, aspirandati, seminari, ecc. sempre più organizzati. Nelle religioni laicali, il periodo di p. in senso largo, previo al noviziato, si trova già presso i Fratelli delle Scuole cristiane fin dagli inizi della fondazione nell'anno 1680 (Règle du gouvernement de l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes). Dai fratelli il p. in senso largo fu poi mutuato dalle altre congregazioni laicali.

II. DIRITTO ATTUALE

Il p. in senso stretto è obbligatorio per tutte le religioni femminili a voti perpetui; e per i fratelli coadiutori degli Ordini regolari maschili. Esso deve durare almeno sei mesi. Nelle religioni a voti temporanei si deve osservare il disposto delle costituzioni, norma che vale pure per le religioni non menzionate dal CIC (can. 539). Il p. deve essere fatto nella stessa casa del noviziato oppure in altra casa, sotto la vigilanza di un religioso idoneo (can. 540 § 1). I postulanti possono ricevere un abito diverso da quello dei novizi (can. 540 § 2); le postulanti dei monasteri sono tenute alle regole della clausura (can. 540 § 2). Il p. non è richiesto per la validità del noviziato. Le finalità del p. sono facilmente rilevabili dalla storia e dalle leggi canoniche attuali: l'obbligo, da una parte, delle religioni di cerciorarsi delle intenzioni, idoneità e libertà del postulante, il quale da parte sua ha l'obbligo morale di esaminare la propria decisione e di provare la vita che intende abbracciare. In questo tempo i superiori hanno l'obbligo di richiedere le lettere testimoniali (v. VIZI). Il p. in senso largo non ha nel diritto canonico attuale prescrizioni specifiche, le quali, pertanto, vengono lasciate alle singole costituzioni delle religioni.

Nelle religioni chiericali si è elaborato, negli ultimi cinquant'anni, l'istituto delle Scuole apostoliche che sono, in sostanza, veri e propri seminari minori per aspiranti al sacerdozio in una religione. Per queste non esiste una vera e completa legislazione, ma se ne hanno almeno tre

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(per cortesia delle Suore Grigie, Montreal) POSTULATO e POSTULANTE - Prima postulante esquimese delle Suore Grigie di Montreal, suor Pelagia Innuk (1948) - Chesterfield, Canada.
tipi: scuole apostoliche, organizzate come un qualunque collegio, senza discriminazione di allievi aspiranti alla vita sacerdotale, religiosa o laicale; scuole con allievi scelti come aventi una vocazione generica alla vita chiericale-religiosa; e infine veri e propri piccoli seminari di aspiranti ad una religione con vocazione, almeno in germe, già precisa. Recentemente, anche le società religiose femminili hanno istituito Scuole apostoliche per giovanette inclinate alla vita religiosa. Astraendo da norme canoniche, indubbiamente, in sede morale, si deve sottolineare che in tutti questi tipi di istituzioni deve essere salvaguardato, in maniera assoluta, il principio della libertà e coscienza di vocazione alla vita religiosa.

BIBL.: Angelo del S.mo Cuore di Gesù, Manuale Iuris Communis Regularium, I, Gand 1899, p. 73 agg.; P. B.stien, Directoire canonique, Maredsous 1933, p. 278; A. Larraona, Commentarium ad canones 315-347, in Comm. pro religiosis, 16 (1935), p. 144. Giulio Mandelli
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“POSTULATO E POSTULANTE.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 1099. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/postulato-e-postulante.