POSTULAZIONE E POSTULATORE (NELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE)

POSTULAZIONE e POSTULATORE (NELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE). - Per p. s'intende la funzione di chi promuove legittimamente una causa presso la competente autorità ecclesiastica (pontificia e diocesana); e, quindi, anche qualche atto singolo, specie se solenne, che l'esercizio di una tale funzione comporta. Per una forma determinata di petizioni che, in due fasi specifiche della causa, l'introduttiva e la riassuntiva, personalità ecclesiastica, si attiene a la Chiesa, che non hanno parte nella causa, soggiorno umiliare al S. Padre, c'è nella terminologia canonica (can. 2077) e nella prassi la denominazione propria di *Litterae postulatoriae*. Chi esercita legittimamente la funzione del postulare o la p., nel diritto e nella prassi si chiama postulatore.

I. NOZIONE

Può dirsi che la p., in senso più o meno largo, per il suo carattere di elemento originario e intrinseco alla procedura, sia nata con la procedura stessa. Il nome del postulatore, però, quantunque traduca molto bene il compito di chi chiede *iure* presso il tribunale competente la trattazione della causa (can. 2007, n. 1) e chiede *honeste* ai fedeli le offerte per coprirne le spese (can. 2007, n. 2), è entrato tardi nella prassi e negli atti ufficiali, probabilmente con i famosi decreti di Urbano VIII e relative istruzioni (1642). Anche dopo tale epoca, tuttavia, sebbene negli atti e decreti della S. Congr. dei Riti il termine postulatore ricorra con frequenza, nella dottrina e nella prassi, però, esso appare scambiato o alternato con quelli di procuratore, attore, patrocinatore ecc. Nello stesso CIC non lo si trova sempre usato con esattezza giuridica.

II. IL POSTULATORE

Il CIC lo definisce come «colui che tratta una causa di beatificazione e canonizzazione presso il tribunale competente» (can. 2004 § 2). Il tribunale competente (non contemporaneamente, ma sucessivamente) per tali cause, secondo lo stesso CIC (che, in questo, conferma il diritto e la prassi precedenti), è duplice: c'è il tribunale dell'Ordinario del luogo (can. 1999 § 3; 2003 § 3) per il breve stadio ordinario o pre-introduttivo (can. 2039; 2044 § 1; 2126); e la S. Congr. dei Riti per il lungo stadio apostolico o di trattazione formale della causa (can. 253 § 3; 1999 § 2). La competenza dell'Ordinario del luogo, nell'antica prassi, risulta da tre circostanze: la morte del servo di Dio, il verificarsi di qualche miracolo e la presenza di testi nel territorio. Il CIC, invece, la fa risultare solo dalle prime due. La Pont. Commis. per l'interpretazione del CIC ha confermata tale omissione (AAS, 23 [1931], p. 388, n. 10). Una causa, sia che proceda per la via ordinaria del non cultus, sia per quella straordinaria del cultus escluso, eseguiti (can. 2000), per qual caso, in virtù del culto centenario (can. 2021), la procedura si alleggerisce delle indagini e relative congregazioni o discussioni sui miracoli per la beatificazione (can. 2134); sia che riguardi un confessore, sia che riguardi un martire (anche in questo caso, se il martirio è evidente, può ottenersi la dispensa dalle indagini e discussioni sui miracoli per la beatificazione; can. 2116 § 2), non può risolversi (la *cumulatio* è espressamente vietata, can. 2001 e 2120) con un solo processo e una sola congregazione; ma si evolve progressivamente attraverso tanti processi, atti, congregazioni, strettamente collegati fra loro ed ordinati allo stesso fine. Il postulatore, pertanto, poiché tratta non un processo singolo, ma tutta la causa, estende la sua attività sia ai due tribunali suddetti che alla lunga serie di processi, atti e discussioni.

L'atto, che ha il diritto di promuovere una causa, dopo che la sua domanda è stata ammessa dalla competente autorità (can. 2003 § 1 e 2), non la tratta di fatto; la funzione di trattare la causa, attribuita appunto al postulatore, giuridicamente coincide, non già con il diritto di promuovere la causa stessa, ma con l'esercizio o uso di tale diritto.

III. NECESSITÀ DELL'ATTO E DEL POSTULATORE

D'ordinario una causa di beatificazione e canonizzazione non viene allestita, se non c'è che la chieda (attore) e che la promuova (postulatore). Ciò per due motivi: l'uno d'indole pratica e l'altro d'indole processuale. Del primo motivo non è difficile rendersi conto, se si pensa alla necessità che ci sia chi si assuma la responsabilità delle spese. Circa il motivo processuale bisogna rilevare che una causa di beatificazione e canonizzazione, pur non essendo un giudizio contenzioso propriamente detto (can. 1552), ciò nondimeno ha tutta l'impronta di una vertenza giudiziale (Blat, Vermeersch) lunga e complicata. In vista di ciò e dell'altissimo fine che essa persegue, da qualche canonista si è data alla sua procedura la qualifica di ultraprocessuale (Noval). Per l'evidente carattere giudiziale s'incontrano in essa quasi le stesse persone, che fanno parte degli altri giudizi: il promotore della fede, che tutela il diritto, e il cardinale ponente o relatore, che riferisce della causa, già debitamente allestita, dinanzi al tribunale (can. 2009-12), il notario, il cancelliere, il procuratore, l'avvocato (can. 2013-18). È naturale, quindi, che ci siano anche l'atto e il postulatore, i quali rassomigliano le parti in giudizio. Si ritiene, perciò, che il postulatore sia necessario anche se l'Ordinario del luogo proceda d'ufficio (can. 1999 § 3 e 1618-1619): e ciò, non solo per la prassi e la funzione di parte, ma anche per la necessaria distinzione tra chi giudica e chi agisce (Wernz-Vidal). Secondo il CIC il diritto di trattare la causa può esser esercitato o dall'atto stesso oppure da un suo procuratore (can. 2004 § 1). Si possono avere, perciò, due figure ben distinte di postulatore: il postulatore-attore e quello procuratore. In verità, la prima figura è piuttosto rara per vari motivi; ma soprattutto perché in more positum est, ut aliquis eligatur (Benedetto XIV, lib. I, cap. 46, n. 13). Se, comunque, l'ipotesi si verifica, nonostante l'estrema laconicità del CIC in proposito, può affermarsi che l'atto e il quale, nel caso, non deve esser sfornito dei requisiti necessari (can. 2004 § 3) ed opportuni, assume il titolo, tassativo nel diritto e nella prassi (can. 2004 § 2), di postulatore, atto ad inquadrarlo nella funzione di trattare la causa; e, con il titolo e la funzione, anche i poteri a questa inerenti. È ovvio, poi, che la sopravvivenza dell'atto nel postulatore faccia si che tutta la sua attività ne resti influenzata ed egli agisca nomine proprio. Al contrario, la figura del postulatore procuratore è quella usuale e comune nella procedura. Essa si ha quando l'attore, non volendo o non potendo esercitare personalmente il suo diritto, ne affida l'incarico ad un suo rappresentante, all'uopo legittimamente costituito, il quale, nomine alieno, ma con piena e diretta responsabilità, ne cura la completa attuazione, nell'ambito dei poteri comuni e peculiari, che il diritto, la prassi e il mandato gli concedono. La costituzione del postulatore procuratore, libera per qualsiasi altro attore, è, al contrario, assolutamente necessaria quando una causa è promossa da donne (persona fisica o morale: can. 2004 § 1). Tale postulatore procuratore deve esser costituito ad hoc (can. 2004 § 1) e, quindi, con un mandato scritto, redatto non in forma generale (come quella dei procuratori generali degli Istituti religiosi), ma speciale, con riferimento particolare alla causa e rechi il luogo, il giorno, il mese e l'anno, nonché la firma dell'attore (can. 2006 § 2; 1659 § 1). Per le donne attrici c'è chi reputa opportuno

che il mandato sia sottoscritto anche dal notario o cancelliere vescovile (Vermeerch). Il mandato, poi, non si ritiene efficace finché non sia stato ammesso e iscritto nei registri del tribunale competente (can. 2006 § 2). Il mandato deve esser esibito al tribunale, prima che il postulatore sia ammesso ad esercitare il suo ufficio (can. 2006 § 1). Esso cessa allo stesso modo con cui si estingue quello degli altri procuratori (can. 2008, 1663-64). Sebbene il CIC non ne parli, può ritenersi tuttora vigente il divieto clementino ai consultori della S. Congr. dei Riti di fungere da postulatori.

IV. LA FIGURA DEL POSTULATORE NEL CIC

È merito del CIC l'aver meglio definita la figura del postulatore, che anteriormente appariva alquanto incerta e confusa, assegnando ad essa qualità e compiti più determinati e più alti, che ne precisano la capacità giuridica e la elevato nei confronti dell'attore. Ma non è forse un merito del CIC l'aver concentrato la sua attenzione sul postulatore dello stadio apostolico della causa (detto anche postulatore romano o principale) e di aver trascurato quello dello stadio pre-introduttivo od ordinario, sulla cui funzione, pertanto, può sorgere qualche incertezza; come pure, l'aver lasciato passare, nel trattare del postulatore e dei vice-postulatori, alcune ambiguità di varia natura (can. 2006 § 1, 2008, ecc.).

V. QUALITÀ DEL POSTULATORE

Il postulatore (sia attore che procuratore) deve essere sacerdote (prete o vescovo), sia secolare che regolare, e deve aver dimora in Roma (can. 2004 § 3). Anche in questa norma, nella quale, peraltro, rivivono in tutto o in parte precedenti prescrizioni pontificie (S. Congr. dei Riti, decr. 21 dec. 1893; Benedetto XIV, lib. I, cap. 19, n. 24), il legislatore ha tenuto presente solo il postulatore dei processi apostolici, non quindi quello dei processi ordinari.

VI. NUMERO DEI POSTULATORI

Il CIC non dichiara esplicitamente che il postulatore debba essere uno; sembra però ammetterlo, quando afferma che per ogni singola causa può esserci un singolo postulatore (can. 2005). È ovvio, però, che la prescritta unicità va intesa nel senso che non ci possono essere più postulatori contemporaneamente, e cioè durante lo stesso stadio (ordinario o apostolico) della causa; non già successivamente. Un argomento, in favore dei due postulatori successivi, potrebbe trovarsi anche nel CIC, là dove, parlando del giuramento calunniale, che il postulatore deve prestare nei due processi, ordinario ed apostolico, adopera, contrariamente al solito, la forma plurale, che, in quel contesto, non può non riferirsi a due postulatori successivi (can. 2037 § 4). Nella prassi, però, per la costituzione del postulatore si seguono due vie differenti. A volte si hanno due postulatori successivi, uno per i processi ordinari ed un altro per quelli apostolici; altre volte, invece, fin dall'inizio della procedura, si costituisce a Roma il postulatore della causa, e questi, a sua volta, nomina uno o più vice postulatori per i processi ordinari, prima, per quelli apostolici, dopo.

VII. NOMINA DEI VICEPOSTULATORI

La più importante prerogativa del postulatore, che lo pone, in qualche modo, al di sopra dell'attore, è costituita dal diritto esclusivo di nominare i vicepostulatori. La costituzione dei vicepostulatori avviene per mezzo d'un legittimo mandato (can. 2005), redatto in forma giudiziale, che non ha valore finché non viene riconosciuto ed ammesso dal tribunale, apostolico o ordinario, dove si tratta la causa (can. 2006 § 2); a tale tribunale esso deve essere pure esibito, prima di agire (can. 2006 § 1). Dal tenore del mandato, nonché dalle norme comuni e dalla prassi di- pendono i poteri più o meno ampi dei vicepostulatori. È ovvio che questi non possono avere qualità differenti da chi devono sostituire (can. 2005): c'è chi richiede per essi, in particolare, le qualità del procuratore giudiziale, come per il postulatore procuratore (Muniz). È pure ovvio, inoltre, che la sostituzione non può avvenire in Roma, dove il postulatore ha sede fissa.

VIII. POSTULATORE GENERALE

Quantunque il CIC né approvò né riprovò tale istituzione (can. 2005), non c'è Ordine e Congregazione religiosa di qualche importanza che non abbia il postulatore generale (costituito con man

dato procuratorio dal superiore generale o dal Capitolo generale, secondo le costituzioni, e residente presso la Curia generalizia), il cui compito consiste nel trattare e promuovere tutte le cause del proprio Istituto, di Istituti filiali e dipendenti, nonché cause anche estranee. Tale compito, anticamente, GENERE (v.), il quale, però, nell'espletarlo, si avvaleva largamente dell'opera di uno o più religiosi (uno anche per diverse cause), ritenendo per sé solo la parte amministrativa o economica della causa; ma, con il moltiplicarsi delle cause di ciascun Istituto, lo stesso compito si staccò a poco a poco dall'ufficio del procuratore e formò una carica a sé. La prima idea di un procuratore delle canonizzazioni nella Compagnia di Gesù si ebbe all'inizio del pontificato di Clemente X (1670-76); si riuscì, però, ad attuarla solo molto tardi e precisamente nel 1854, anno in cui nacque la carica del postulatore generale, distinta da quella del procuratore generale. In ciò i pp. Gesù furono preceduti dai pp. Cappuccini i quali, come risulta da sicuri documenti, già nel 1678 avevano il loro postulatore generale. Alla postulazione generale dei Frati Minori, la cui origine risale al 1688, si deve il Codex pro postulatoribus (Lauri-Fornari-Santarelli, 4a ed., Roma 1929), una specie di manuale teorico-pratico di tutta la procedura. Un'emilia figura di postulatore generale ebbero i pp. Passionisti nel secolo scorso in p. Vincenzo Maria Strambi (v.) poi vescovo e santo: egli è oggi il patrono privato dei postulatori romani.

IX. DUPLICE FUNZIONE DEL POSTULATORE

Oltre il compito processuale, la carica (non già l'ufficio, can. 145 § 18, come impropriamente scrive il CIC, can. 2007) del postulatore comporta anche un compito economico-amministrativo. I doveri più importanti, inerenti all'uno e all'altro compito durante lo svolgimento della causa, sulla scorta del CIC e della prassi possono così riassumersi: a Compito processuale. - Come norma generale: il postulatore (sia attore che procuratore) deve agire, adempiere cioè la parte di attore presso i giudici competenti per i diversi e successivi processi, chiunque essi siano e qualunque sia la loro autorità (can. 2007 n. 1). Come norme particolari, il postulatore (la cui legittima persona si suppone già debitamente riconosciuta [can. 2006 § 1 e 2]), deve: a) indirizzare al giudice il libellus supplex per l'inizio del processo: per il processo ordinario (can. 2038 § 2); per i processi apostolici (can. 2037 § 1 e 2091 § 1); b) emettere nella prima sessione il giuramento calunniale (can. 2037 § 4); c) presentare al tribunale (ordinario ed apostolico) l'elenco o notula dei testi (can. 2007, n. 3); d) comporre e presentare al promotore della fede (diocesano e generale) gli articoli, sui quali i testi dovranno esser interrogati nei singoli processi (can. 2007, n. 4), dopo gli interrogatori, ricavati dagli stessi articoli; e) esibire al tribunale (ordinario ed apostolico) i documenti da inserirsi negli atti (can. 2007, n. 3). Naturalmente l'elenco dei testi, gli articoli e i documenti devono corrispondere all'oggetto particolare di ciascun processo: de non cultu, fama di santità o di martirio, virtù eroiche, martirio e sua causa, miracoli; ed essere, inoltre, in armonia con le norme all'uopo sancite dal CIC. Perciò, ad es., per i testi nei vari processi bisogna tener soprattutto presenti canoni, che dispongono del numero e della qualità di essi, e cioè: i can. 2020 § 1 e 2057 (de non cultu); i can. 2050, 2020 § 2, 2024, 2030 (fama di santità e di martirio); i can. 2020 § 3, 2024, 2033 § 1 (virtù e martirio); i can. 2020 § 7, 2028 (miracoli). Analogamente per gli articoli (can. 2030 § 3) e per i documenti (can. 2036 § 1); i quali ultimi rivestono un'importanza fondamentale nelle cause storiche, il cui allestimento è riservato alla sezione omo-nima della S. Congr. dei Riti. Dal complesso di siffatti doveri, che egli assolve anche per mezzo dell'avvocato e del procuratore, risulta chiaro ch'egli, pur non rivestendo una mansione direttiva della causa (come erroneamente è stato scritto), ha però un posto centrale in tutta la procedura. Poiché, poi, non si può trattare né onestamente né processualmente una causa (presentando gli articoli, i testi, ecc.), senza conoscere a fondo le prove di cui essa dispone, si è d'avviso, contro l'opinione di qualche canonista (Blat), che il divieto di Urbano VIII

per le informations extrajudiciales sia da considerarsi come abrogato; tanto più perché il CIC non ne parla.
b) Compito economico-amministrativo. — Durante tutto il corso della causa, sia dinanzi all'Ordinario del luogo che dinanzi alla S. Congr. dei Riti, il postulatore deve correre le spese che s'incontrano; e deve amministrare il danaro, all'uopo raccolto, secondo le istruzioni della S. Sede (can. 2007, n. 2). Il CIC non specifica tali istruzioni, perché esse variano secondo le esigenze dei templi. Gli ultimi provvedimenti, emanati al riguardo, sono quelli pubblicati con decr. della S. Congr. dei Riti del 17 settembre 1885; provvedimenti, che la stessa S. Congr. dei Riti ha aggiornato il 28 dic. 1932 e, da ultimo, il 2 ott. 1935, in Norme da 'seguirsi ecc. (pp. 15-16).

X. FUNZIONE COMPLEMENTARE DEL POSTULATORE.
Il postulatore, dopo il decreto del «tuto», che per la beatificazione formale (per quella equipollente: can. 2134-35) segna la fine del dibattito in una fase della causa (can. 2144), per la canonizzazione, invece, la fine della causa (can. 2140), secondo la prassi che per la canonizzazione è riconosciuta anche dal CIC (can. 2141), deve stendere la sua attività all'imponente ciclo di riti e festeggiamenti (cerimonia religiosa nella basilica di S. Pietro, riducio e novena in altre chiese, ecc.), che meritamente inquadrano in una cornice di apoteosi la proclamazione di un nuovo beato o nuovo santo. Ciò che egli fa per le lezioni nel breviario, la Messa, l'elogio nel Martirologio ecc. esula dal campo processuale e tocca quello liturgico.

BIBL.: per quella generica, V. CANONIZZAZIONE; quella specifica manca. Alcuni elementi, non sempre attendibili, possono trovarsi nei manuali di diritto processuale ad es. A. Vermeersch-I. Creusen, Epitome iuris can., III, Roma-Malines 1945, n. 306 sgg.; Wernz-Vidal, III, n. 47 sgg.