INDULTO. - Secondo il significato etimologico (da indulgere) designa qualunque concessione, per-messo o favore. Nel diritto civile moderno l'ì. è un atto con cui si condona, in tutto o in parte, la pena, e ha lo stesso effetto della grazia, ma si distingue da questa perché l'ì. è generale e impersonale, mentre la grazia è limitata a una o ad alcune persone determinate. Nel diritto canonico il termine i. non ha un senso altrettanto definito. Alcuni, anche tra i più moderni, lo intendono come una esenzione dalla legge, ossia come un privilegio negativo che libera da una legge precettiva, altri invece più ampiamente nel senso di qualunque concessione favorevole, contra o praeter ius, purché temporanea. Il Concilio di Trento, a proposito della legge della residenza, parla tutta-via anche di privilegi o i. perpetui contro tale obbligo, gli opprime (sess. VI, can. 2, de ref.); nello stesso senso anche sess. XXIV, can. 18, de ref.). Con il nome di i. vengono designate generalmente le concessioni che i Romani Pontefici hanno fatto, anche senza limiti di tempo, a re, vescovi, parlamenti, università, ecc., in materia di benefici, feste di precetto, astinenza e digiuno, anche in deroga alle leggi ecclesiastiche.
Il CIC (can. 4) stabilisce che, come i diritti acquisiti, anche i privilegi e gli i. concessi dalla S. Sede, non revocati e ancora in uso al momento in cui il CIC andò in vigore, restano intatti, a meno che non siano espressamente revocati. I privilegi e gli i. concessi da un potere inferiore alla Sede Apostolica se sono contrari al CIC sono invece aboliti (can. 64 § 2), senza bisogno di una clausola espressa. Attesa la distinzione che talora fa il CIC (cf. can. 964, n. 4) tra privilegio e i. alcuni canonisti sosten
gono che la revoca del privilegio non comporta la revoca dell’i.
Oltre che dal CIC, gli i. concessi dalla S. Sede possono tuttavia essere revocati dalla stessa Sede Apostolica. Così, con il decreto Provina sacra del 25 apr. 1918 (AAS, [1918], p. 190), la S. Congregazione Concistoriale revocò gli i. in contrasto con il CIC che erano contenuti nelle facoltà concesse ad tempus agli Ordinari, fatta eccezione per quelli dati dalla S. Penitenzieria per il fòro interno, oppure ottenuti in occasione della guerra o per ragioni speciali.
Per l’interpretazione, la durata e la cessazione degli i., valgono le norme stabilite per i rescritti, i privilegiati, le dispense. Norme particolari per gli i. si hanno nei cani. 1049 e 1057: nel can. 1049 è detto che colui, il quale è in possesso di un i. generale che gli permette di dispensare da un determinato impedimento, può a meno che nell’i. non sia stabilito diversamente, dispensare dal medesimo impedimento anche se multiplo; chi poi è in possesso di un i. generale che gli consente di dispensare da più impedimenti di specie diversa, sia di rimenti che impedimenti, può dispensare dagli stessi impedimenti anche se si trovano riuniti nello stesso caso e siano pubblici. Il can. 1057 aggiunge che quando si accorda la dispensa da un impedimento, in virtù di un potere delegato dalla S. Sede, si deve fare menzione dell’i. pontificio. L’omissione di tale menzione non irrita tuttavia la dispensa (can. 11).