BREFOTROFIO

BREFOTROFIO. - Da ßpéqos «neonato» e трéqos «nutro». Istituto adibito all'assistenza dei bambini illegittimi non riconosciuti, vale a dire dei bambini che sono denunciati all'ufficio di Stato civile come nati da padre ignoto e da madre che non consente di essere nominata.
Prima della costituzione dei b. tali bambini venivano troppe volte abbandonati presso gli usci delle chiese, i giardini dei conventi, quelli degli ospizi ed ovunque ci fosse la speranza che gente pia, mossa a compassione del piccolo essere abbandonato, lo prendesse in custodia.
Fu merito dell'arciprete Dateo, commosso dalla sorte di questi bambini e spinto dal dilagare di questi crimini, l'aver offerto nel 787 una casa di sua proprietà a Milano sita nei pressi della chiesa di S. Salvatore, perché servisse di rifugio ai poveri derelitti. Nell'atto della fondazione così si esprime: "Volo atque statuo, ut cum tales feminae quae, istigante adversario, ex adultero conceperint et parturierint, si in Ecclesia provenerint, continuo per Praepositum colligantur et collocentur in predicto xenodochio, atque nutrices eis provideantur, mercede conductae, quae parvulos lacte nutriant" (L. Muratori, Antiq. Ital. Med. Aeri, III, Milano 1740, col. 588).

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(per carticio del prof. E. Aeri)
Brema - Chiesa dedicata alla Vergine (1400-1540), ora protestante.

Un secolo dopo a Cremona, nell'87o, l'arciprete Ansperto fondò il primo asilo "pro infantulis et parvulis peccato natis" ove trovarono ricetto i figli naturali ed illegittimi, privi dell'assistenza dei genitori.
Queste due istituzioni, create per prime in Italia, e da due ecclesiastici, rappresentano l'inizio dell'assistenza ai bambini illegittimi e quindi l'inizio di quelle istituzioni che si chiamarono b. e che si diffonderanno col tempo in tutta l'Italia e nel mondo.
Fra i più antichi b. va ricordato quello di Bergamo fondato nel 1100 dai padri Crociferi, quello di Napoli intorno al 1300 da una "Congrega" o "Frutria "in occasione del ritrovamento sulla soglia della chiesa dell'Annunziata di una creatura abbandonata; quello di Roma fondato nel sec. xirt da papa Innocenzo III; mentre all'estero fra i più antichi vanno ricordati i ricoveri e gli asili fondati a Montpellier nel sec. x, quelli di Marsiglia e di Borgogna; e poi in Spagna da s. Tommaso da Villanova.
Un particolare storico importante è la istituzione presso i b. della cosiddetta "ruota" che fu istituita per la prima volta nell'asilo di Montpellier verso il 1480 e poi, probabilmente subito, a Roma, presso l'ospedale di S. Spirito, dove anche oggi viene conservata come cimelio storico.
Come è noto, la "ruota" serviva per far accogliere dentro l'ospizio il bambino, senza che la madre potesse essere riconosciuta. La "ruota" si può rassomigliare ad un cilindro diviso in due da una separazione verticale che lascia due scompartimenti: uno anteriore e uno posteriore e il tutto roteante su un perno, di guisa che il bambino deposto dallo esterno potesse farsi pervenire all'interno, girando la ruota stessa.
Attualmente in Italia quasi tutte le province sono dotate di un b. Vengono in essi ricoverati per legge gli illegittimi e si dà facoltà alla madre naturale di accompagnare il bambino allo scopo di poter assicurare ad esso l'allattamento materno.
Oltre gli illegittimi nati da padre e madre ignoti, la legge stabilisce che possono essere ricoverati, con speciali ordinanze rilasciate dalle federazioni del-

l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia e da appositi uffici provinciali di assistenza, anche bambini riconosciuti da uno dei genitori e bambini legittimi che per speciali condizioni non possono essere più allevati nell'ambiente familiare (povertà dei genitori, morte della madre, malattie tubercolari in famiglia, ecc.).
Questa ampliata funzione nel genere di assistenza ha fatto sì che in questi ultimi anni i più importanti bambini, come sono quelli di Roma e di Milano, hanno cambiato la loro denominazione di b. in quella di « Istituto provinciale per l'Assistenza all'Infanzia ».
Tutta una legislazione contempla la funzione giuridica e sanitaria di detti istituti. Essi debbono essere attrezzati in modo da provvedere locali per il ricovero di bambini sani e luetici, reparti di infermeria di contumacia e di isolamento, nonché gabinetti di analisi cliniche specialmente attrezzati per la ricerca della luce creditaria.
La legge sull'assistenza al bambino illegittimo non vuole perdere di vista la sua funzione moralizzatrice e dispone che la direzione dell'istituto (D. L. 8 maggio 1927, n. 795), quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, debba compiere, nei modi che più ritenga opportuni, riservate indagini per accertare la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e di indurre la madre stessa a riconoscere il figlio. La levatrice ed il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, sono tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini. In caso di rifiuto si applica l'art. 366 del Codice penale. È rigorosamente vietato di rilevare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi, ed è fatta, ove ne ricorrono gli estremi, l'applicazione degli articoli 622 e 326 del Codice penale.
Stabilisce inoltre la legge che la madre o il padre possono riconoscere in ogni età il figlio, mentre dà possibilità alla direzione dell'istituto, qualora per informazioni ricevute o per tempo trascorso abbia sufficienti elementi per ammettere che l'abbandono sia stato definitivo, di affidare il bambino a coniugi che, forniti dei documenti necessari, richiedano in custodia un bambino.
L'affidamento può essere fatto o a custodia mercearia, mediante cioè un contributo mensile che la direzione dà al custode, sia esso un privato o una istituzione collegiale, o a scopo affettivo qualora coniugi richiedenti, senza figli propri, desiderino un bambino per adottarlo.

BIBL.: P. Pica, Maternità ed infanzia, Roma 1941; M. Faber, Assistenza all'infanzia abbandonata, in Rivista dell'O.N. M.I., 1948, fasc. II, p. 77.