ESPOSTI

ESPOSTI. - Sono i figli di padre ignoto a di
madre che non consente di essere nominata, affidati
alle cure della comunità (Stato e provincia) in un
brefotrofio.

Nel mondo greco esistevano due termini: « ἐκθεσις »,
che indicava l'esposizione del bambino fatta in luogo
pubblico perché fosse raccolto da altri, detta anche
ἐντιμισμός = impentolamento, dal recipiente a forma
di pentola, in cui veniva ordinariamente fatta; ed « ἀπό-
θεσις » che era il vero a proprio abbandono della crea-
tura senza curarsi della sua vita.

I Romani invece con la parola exponere inten-
devano significare il fatto dell'abbandono, senza curarsi
dell'intenzione di chi esponeva. Oggi il vocabolo è riser-
vato, come si è detto, ai bambini affidati ad appositi ospi-
zi, chiamati brefotrofi. L'esposizione è perciò qualche cosa
di diverso dal puro e semplice abbandono dell'infanzia.
Il fenomeno dell'esposizione della prole è una dolorosa
realtà che accompagna le sorti dell'umanità stessa e
storicamente è confusa con l'abbandono. Alcune figure
della mitologia greca iniziano la loro comparsa figu-
rando come e. scampati alla morte e la leggenda stessa
della fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo,
due e., ci mostra che sin dall'inizio della società romana
era ammessa l'esposizione.

La quale nella pratica e nel diritto romano rientra
in quello che è il diritto di vita e di morte del pater
familias. A Roma vi era anche un luogo particolarmente

indicato per esporre « figli », il foro Olitorio, dove sorgeva la colonna lattaria: spesso però si esponevano i neonatisulle rive del Tevere e alle porte dei templi. L'e. veniva generalmente chiamato alumna, almeno se sopravviveva.

La condizione giuridica degli « alunni », per quanto simile a quella degli schiavi, era per sé intermedia tra quella e la condizione del libero. La semplice derelictio non fu mai considerata come perdita di dominio, per cui il trovatore giuridicamente restava un libero: praticamente diveniva proprietà di chi lo raccoglieva. Una mitigazione della piaga dell'esposizione si ebbe per opera della beneficenza pubblica imperiale. Ma furono soprattutto i Padri della Chiesa ed i concili a combattere il costume dell'esposizione come antinaturale, a cominciare dai primi apologisti (S. Giustino, I, Apol., 27: PG 6, 370; Atenagora, Leg. pro Christ., 33: ibid. 6, 970). I concili stabilirono sanzioni contro i colpevoli di esposizione di bambini ed emanarono disposizioni pratiche in favore degli e. (cf. Conc. di Vaison, cann. 9-10, a. 442, Conc. II di Arles, can. 51, a. 452: Mansi, VI, 455, 884). Contemporaneamente la Chiesa iniziò l'opera di salvataggio degli e.

« Noi - dice s. Agostino - per mezzo delle nostre vergini raccogliamo quei bimbi che i genitori crudelmente esposero » (Epist. 98: CSEL, XXXIV, p. 527).

L'influsso del pensiero cristiano si fece sentire nella legislazione. Costantino, vulnerando il principio romano della patria potestas, con la costituzione dell'apr. 331 stabilisce che chi avrà raccolto e mantenuto un e., lo potrà tenere nella condizione di figlio. Attraverso successivi interventi in materia di Valentiniano, Valente e Graziano, si giunge a Giustiniano che dà agli e. perfetta libertà, affrancandoli anche dalla condizione servile in cui fossero nati (Cod. Iust., IV, 24; VIII, 51 [legge del 520]; Nov. 153 [a. 541]). Tale costituzione regolò la posizione giuridica degli e. fino all'apparizione dei codici moderni.

Più tardi per provvedere alla salvezza degli e. BREFOTROFIO (v.). Qui dapprima venivano ricoverati gli infanti realmente abbandonati: più tardi, con l'introduzione della ruota, si accettavano con la garanzia del segreto i figli che le madri non volevano allevare. Tale organizzazione era destinata unicamente a provvedere alla salvezza del bambino, proteggendolo dai pericoli prenatali e post-natali da parte dei genitori. Per speciali condizioni storiche gli e. venivano considerati legittimi.

Tutta l'opera a favore degli e. fu compiuta da istituti religiosi sotto l'impulso della Chiesa. Fu solo durante i secc. XVII-XIX che gli Stati nazionali incamerarono anche i brefotrofi, considerandoli beni della Chiesa. Si iniziarono subito nuove riforme che portavano all'abolizione della ruota nei brefotrofi, senza peraltro cambiare il problema degli e.

Attualmente gli e. sono i figli illegittimi depositi al brefotrofio e per finzione giuridica considerati come figli di ignoti genitori; a questi vengono assimilati i bambini trovati in stato di reale abbandono.

Le leggi civili si dividono in due gruppi a riguardo degli e.: un gruppo di legislazioni non li ammette (Germania, Svizzera, Paesi Scandinavi, Inghilterra,

U.S.A., Giappone...), ma ogni madre deve riconoscere il proprio figlio; l'altro gruppo li ammette (Italia, Francia, Spagna, Olanda...), lasciando libertà alla madre di riconoscere o meno il suo bambino.

La prassi della Chiesa, che creò i brefotrofi, tende attualmente ad eliminare la figura dei figli e. facendo opera di persuasione perché la madre riconosca la propria prole illegittima, dandogli un nome a gli

alimenti, salvo sempre, com'è naturale, i diritti dell'integrità familiare. Su questo piano sembra porsi anche la costituzione della Repubblica Italiana (art. 30). L'esposizione della prole in senso odierno, senza parlare dell'abbandono assoluto, è di per sé sempre illecita, a meno che motivi di ordine superiore, quali l'integrità della famiglia o della società la giustificino. V. INFANZIA ABBANDONATA.

BIBLI: O. Andreucci, Della ruota e dei torni negli espizi degli e., Firenze 1868; L. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés et délaissés, Parigi 1885; G. Tropeano, I figli illegittimi, Napoli 1933; A. Angelini-Rota, I figli adulterini e incestuosi nel diritto comparato, Roma 1930. Vittorio Maconi

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“ESPOSTI.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 383. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/esposti.