INDIANAPOLIS, ABCIDIOCESI di - Abbazia di S. Meinrado (sec. xx).
degli anonimi. Pio IV poi, accogliendo una petizione del Concilio di Trento, fece rivedere ed aggiornare l'indice che pubblicò con la cost. Dominici grejis del 24 marzo 1564. Esso constava di due parti: la prima conteneva dieci regole, che figurarono poi in tutte le edizioni successive fino al 1929, con cui furono fissate le categorie di libri proibiti per diritto naturale o per legge generale; la seconda dava, in ordine alfabetico, il catalogo dei libri proscritti con speciale decreto. Ma neppure la compilazione periodica di un catalogo dei libri proibiti era più sufficiente ad arginare il dilagare di un male, alimentato dalle nuove eresie e favorito dalla diffusione della stampa. Perciò Pio V istituì, nel 1571, la S. Congregazione dell'Indice (v. SACRE).
Sono state pubblicate le seguenti edizioni dell'I. dei l. p., oltre quella di Paolo IV già ricordata: 1590, 1593, 1596, 1632, 1665, 1681, 1704, 1711, 1716, 1744, 1758, 1786, 1787, 1819, 1835, 1841, 1877, 1881, 1887, 1900, 1901, 1907, 1911, 1917, 1922, 1924, 1929, 1930 (in italiano e in francese), 1938, 1940, 1948. A queste si devono aggiungere alcune edizioni non ufficiali: 1580 (Parma), 1610 (Lione), 1766 (Venezia), 1783 (Parma), 1852 (Monreale), 1899 (Torino). Leone XIII, con la Officiorum ac munerum del 25 genn. 1897, promulgò un vero e proprio testo unico delle leggi in materia, che passò poi nel CIC (tit. XXIII del l. III).
Neppure queste norme però sono una guida sufficiente per i fedeli e nei casi concreti danno luogo a dubbi ed incertezze, perché mancano di quella determinatezza (la fissità concettuale dei filosofi del diritto) che è uno dei caratteri della legge. Perciò la Chiesa a volte interviene e proibisce con decreti specifici alcuni libri, i quali per se stessi sarebbero proibiti ipso iure, inserendoli di volta in volta nell'I. dei l. p. Perciò il CIC fa obbligo a tutti i fedeli, ed in particolare ai chierici, specialmente se costituiti in dignità ecclesiastica o eminenti per cultura, di denunciare i libri perniciosi agli Ordinari dei luoghi o al S. Ufficio (can. 1397 § 1). Agli Ordinari ricorda poi il
dovere di vigilare, direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, sui libri che vengono stampati o venduti nelle loro diocesi (can. 1397 § 4). I vescovi residenziali, singolarmente o riuniti in concilio, hanno il diritto e il dovere di condannare i libri cattivi (can. 1395 § 1); ma devono deferire alla S. Sede le pubblicazioni che richiedono un esame difficile o che, per l'importanza e la diffusione, possono essere proscritte efficacemente soltanto dalla suprema autorità ecclesiastica (can. 1397 § 5).