I libri condannati dalla S. Sede sono proibiti dovunque e per tutti i fedeli (cann. 1396 e 1401), anche se chierici, eccetto i cardinali, i vescovi e gli altri Ordinari di cui al can. 198 § 1.
Le categorie di libri, la cui lettura è vietata per diritto naturale o per legge generale (can. 1399), sono:
1) Le edizioni dei testi originali della S. Scrittura curate da acattolici ed ogni traduzione da essi preparata e pubblicata; - 2) Tutti i libri che propugnano l'eresia, lo scisma, oppure che in qualsiasi modo si sforzano di demolire i fondamenti della religione; - 3) I libri nei quali di proposito vengono attaccati i buoni costumi o la religione; - 4) I libri di tutti gli acattolici, i quali di proposito trattano argomenti religiosi, a meno che non consti che non contengono nulla contro la fede cattolica; - 5) I libri stampati senza la prescritta censura ecclesiastica, quando sono libri della S. Scrittura o relative note e commentari o sue traduzioni in lingua volgare (can. 1391), libri di materie teologiche, libri od opuscoli di pietà ecc., oppure che riferiscono nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli o introducono nuove devozioni; - 6) I libri che combattono o deridono qualsiasi dogma cattolico, difendono errori condannati dalla S. Sede, screditano il culto divino, si sforzano di scalzare la disciplina ecclesiastica, o di proposito gettano il fango sulla gerarchia ecclesiastica o sullo stato clericale o religioso, salvo sempre il compito degli storici coscienziosi e seri; - 7) Tutti i libri di qualunque specie che insegnano o raccomandano la superstizione, la magia, i sortitigi, la divinazione, lo spiritismo e simili; - 8) I libri che insegnano come leciti il duello, il suicidio o il divorzio, che trattano delle sette massoniche o di simili società segrete rappresentandole come utili o come non pericolose alla Chiesa e allo Stato; - 9) I libri che apertamente trattano, raccontano o insegnano cose lascive od oscene. Non cadono sotto tale proibizione i libri di medicina o le opere di morale, che si occupano di tali cose per uno scopo serio; - 10) I libri liturgici, in cui vengano introdotte mutazioni, così che non concordino con le edizioni autentiche approvate dalla S. Sede; - 11) I libri che pubblicano indulgenze apocrite o dalla S. Sede proscritte o revocate; - 12) Tutte le immagini di N. S. G. C., della Beatissima Vergine, degli angeli e santi o altri servi di Dio, in qualsiasi modo stampate, contrarie al senso ed alle prescrizioni della Chiesa.
Si può ritenere però che la proscrizione dei libri non obblighi gli acattolici, nati nello scisma o eresia, almeno in quanto legge positiva ecclesiastica.
Gli Ordinari dei luoghi possono vietare la lettura dei libri cattivi soltanto ai propri sudditi (can. 1395). I canonisti e i moralisti comunemente insegnano che i religiosi esenti non sono tenuti ad osservare le leggi diocesane in materia. Ma sembra più esatto affermare il contrario, se ben si osservino le espressioni usate nei cann. 1395-1405. È vero che il can. 1395 § 1 parla di sudditi, e i religiosi esenti non sono sudditi del vescovo, ma lo fa unicamente per avvertire che la proibizione dell'Ordinario del luogo non si estende oltre i confini del suo territorio, come si deduce dal confronto del can. 1395 § 1 con il can. 1396. Inoltre bisogna tener presente che la proscrizione dei libri, con il motu proprio Alloquentes (25 marzo 1917), è stata affidata al S. Uffizio. Ora nessun religioso è esente dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo nelle materie di competenza del S. Uffizio. Il can. 1386 § 1 poi assoggetta espressamente tutti i religiosi alla giurisdizione dei vescovi in questa materia. Una conferma di quanto si è asserito si ha nel can. 1395 § 3: il legislatore ha sentito il bisogno di attribuire espressamente anche agli Ordinari regolari un potere circa la proibizione dei libri per i propri sudditi, appunto perché
il can. 501 § 2 vieta loro severamente d'immischiarsi nelle cause di competenza del S. Uffizio. Giova infine notare la diversa espressione usata nei §§ 1 e 3 del can. 1395: ius et officium nel primo, potest nel terzo. Ora se la giurisdizione in materia degli Ordinari regolari sui propri sudditi fosse esclusiva, anche nel § 3 si dovrebbe leggere officium.
Il libro proibito non può essere pubblicato, letto, posseduto o detenuto, venduto o comprato, tradotto, comunicato con altri, senza uno speciale permesso, sotto pena di peccato mortale.
Gli editori poi dei libri degli apostati, eretici o scismatici che propugnano l'apostasia, l'eresia o lo scisma incorrono nella scomunica riservata speciali modo alla S. Sede, se l'opera viene pubblicata. Alla stessa pena soggiacciono i fedeli, che difendono o scientemente detengono o leggono, senza il debito permesso, i libri predetti e quelli che sono stati condannati con lettere apostoliche, da non confondere con i decreti di condanna emessi dal S. Uffizio. Gli autori poi e gli editori che, senza la richiesta licenza, fanno stampare libri della S. Scrittura, note o commenti alla medesima, incorrono nella scomunica non riservata (can. 2318).
Non si può ripubblicare un libro proibito, se non vi siano state apportate le necessarie correzioni e non si sia ottenuto il permesso da chi lo ha condannato, dal successore o dal competente superiore (can. 1398 § 2).
Oltre il sommo pontefice, soltanto il S. Uffizio può concedere la licenza di leggere o conservare i libri proibiti ipso iure o con decreto emesso dalla S. Sede. Gli Ordinari possono concedere tale permesso soltanto ai propri sudditi, nei casi urgenti e per i singoli libri (can. 1402 § 1). Hanno invece gli Ordinari ampi poteri, limitati solo dal diritto naturale e da un eventuale intervento del S. Uffizio, circa i libri proibiti da loro o dai predecessori: neppure la licenza generale concessa dalla S. Sede autorizza a leggere i libri proibiti dagli Ordinari, se nell'indulto apostolico non è espressamente detto che possono leggere o conservare i libri, da chiunque siano stati condannati (can. 1403 § 1). Evidentemente la licenza ottenuta non esime alcuna persona dalla proibizione, di diritto naturale, di leggere i libri che la espongono ad un prossimo pericolo spirituale. Non si suole concedere il permesso di leggere i libri che di proposito trattano di cose oscene; ed è vietato ai libri di tenerli in deposito, venderli o darli in prestito. Gli Ordinari dei luoghi ed i parroci devono avvertire i fedeli del pericolo, a cui vanno incontro, e del danno che risentiranno dalla lettura dei libri immorali.
Il S. Uffizio da parte sua, con istruzione diramata in data 3 maggio 1927 (AAS, 19 [1927], pp. 186-89), esortò gli Ordinari dei luoghi a vigilare su tutti gli scritti, che vengono stampati o pubblicati nelle loro diocesi, e ad indicare ai fedeli i libri proibiti ipso iure, la cui lettura è vietata sotto pena di peccato mortale, e ricordò loro il disposto del can. 1395 § 1: essi hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di proscrivere i libri meritevoli di condanna. Il S. Uffizio ha dovuto più volte ritornare sull'argomento (il più recente intervento è del 17 apr. 1947, in cui viene ricordato l'obbligo sancito nel can. 1397).
Ultimamente poi alla colluvie dei libri immorali si è aggiunta la stampa marxista (libri, riviste, giornali), che tenta di scalzare le fondamenta della religione cristiana. Il S. Uffizio perciò, con decreto emesso il 28 giugno 1949, ha dichiarato tali scritti proibiti ipso iure, a norma del can. 1399, e comminato la scomunica latae sententiae, riservata speciali modo alla S. Sede, a coloro che professano, difendono o diffondono la dottrina materialista ed anticristiana del comunismo (AAS, 41 [1949], p. 334).
386; J. Brys. De lectione praorum diariorum, in Coll. Brugen., 28 (1928), pp. 125-29; S. Goyenèche. Potentiae superior localis prohibere librum aut periodicum suis subditis?, in Comm. pro religiosis, 9 (1928), p. 427; M. Lecler. Facoltà di leggere libri proibiti, in Perifice munus, 3 (1928), pp. 865-66; S. Woywood, Prohibition of books, in The homil. and past. rev., 28 (1928), pp. 1086-95; G. Buttignoni, Sulla proibizione dei libri, in Palestra del clero, 10 (1931), pp. 257-59; Matteo a Coronata, Institutiones iuris canonici, II, Torino 1931, nn. 959-66; S. Goyenèche, An requiratur facultas S. C. Indicis ad retinendos libros prohibitos in armario classo custodiendo, in Comm. pro religiosis, 13 (1932), pp. 198-99; A. Gennaro, Sulla proibizione dei libri, in Perifice munus, 7 (1932), pp. 743-44; M. I. Browne, Are non-catholic encyclopedies prohibited «ipso jure», in The Irish eccles. record, 43 (1934), pp. 80-83; Wernz-Vidal, IV, nn. 717-34; A. Genicot-I. Salamans, Institutiones theologiae moralis, Bruxelles 1942, nn. 451-460; H. Wagnon, Le nouvel Index des livres prohibés, in Rév. dioc. de Tournai, 3 (1948), pp. 3-23; L. Firpo, Filosofia italiana e controriforma, in Rivista di filosofia, 41 (1950), p. 150 seg., 300 seg. Cf. anche: A. Thourenin, Index, in DThC, VII, coll. 1570-1580; J. Forget, Index, in DFC, II, coll. 702-16; G. Casati, L'I. dei l. p. Saggi e commenti, 3 voll., Milano 1937.
Arturo De Iorio