BESTEMMIA

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BESTEMMIA. - Etimologicamente, b. (da 842-900 = ledo e φήμη = voce) significa «parola lesiva». Nella S. Scrittura tale termine designa il proferire ingiuria sia contro Dio, sia contro le creature (II Sam. 21, 21; II Reg. 13, 28-35; 19, 10. 13. 22; Ez. 20, 27; Tob. 13, 16; I Par. 20, 7; I Cor. 4, 13; 10, 30; Tit. 3, 2); ma secondo l'osservazione di s. Agostino: «blasphemia non accipitur nisi mala verba de Deo dicere» (PL 32, 1354) per b. s'intende un'espressione ingiuriosa contro Dio.

Si suole distinguere la b. *cordis, operis, oris*: la prima consiste in un pensiero oltraggioso contro Dio; l'altra si concreta in un'azione esterna egualmente oltraggiosa (ad es. un gesto ingiurioso verso il cielo); la terza, alla quale propriamente devesi riservare il termine di b., consiste in una espressione ingiuriosa contro Dio. Onde nel linguaggio teologico la b. è *vitium linguae*, benché anche per iscritto possa commettersi sia il peccato sia il delitto di b., avendo lo scritto lo stesso significato della parola parlata. Date tali accezioni del termine b., tanto nell'ordine morale quanto nell'ordine giuridico, ne segue, per la interpretazione delle leggi penali e della riserva dei peccati (qualora in un determinato territorio la b. fosse peccato riservato), che tanto la riserva quanto la pena possono riferirsi alla b. solo in senso proprio, cioè *ore aut scripto prolata*.

La b. si oppone tanto alla debita manifestazione di fede (*Sum. Theol.*, 2a-2a, q. 13, a. 1) perché con la b. si asserisce qualcosa di contrario alla bontà divina, quanto alla virtù della religione perché il bestemmiatore arreca disonore a Dio. Il CIC contempla il delitto di b. (punendolo con pena indeterminata) al can. 2323, precisamente sotto il titolo XII, *de delictis contra religionem*, mentre con il can. 2314 punisce lo stesso delitto quando costituisca eresia. Atteso il senso della parola, la b. può essere *ereticale* o *non ereticale*, secondo che con essa si facciano affermazioni con-

traire alla fede (ad es., Dio è causa del peccato) o, senza contenere eresia, contenga espressioni ingiuriose contro Dio. Quest’ultima suole distinguersi in b. semplice e imperativa: la prima consiste in una semplice ingiuria (in tal senso bestemmiarono i giudei: «Vah, qui destrus templum Dei et in triduo illud reaedificas; salva temet ipsum» [Mt. 27, 40]); l’altra consiste in una espressione con la quale si desidererebbe un male a Dio. Per riguardo all’oggetto la b. può essere immediata o mediata, secondo che il bestemmiatore si rivolga nella sua locuzione direttamente contro Dio, oppure direttamente contro i santi e le cose sacre in quanto hanno particolare relazione con Dio. Ciò però non induce una differenziazione di specie perché «blasphemia quae fit in sanctos, ex consequenti in Deum redundat»: La b. indirizzata contro i santi, di conseguenza ridonda pure a offesa di Dio (Sum. Theol., 2a-2a, q. 13, a. I ad 2; P. Ballerini, Opus theologicum morale, II, Prato 1890, pp. 366-80).

Perché possa imputarsi la b., i moralisti esigono due condizioni: 1) che si proferiscano (o scrivano) parole veramente blasfeme (il che si desume dal significato delle espressioni, dal senso comunemente attribuito in un determinato luogo e anche dal modo con cui sono proferite [Sum. Theol., 2a-2a, q. 72, a. 2]); 2) che chi le proferisce, abbia la necessaria avvertenza tanto all’atto in sé, quanto alla moralità dell’atto stesso. Questa ultima condizione, specialmente se si tratta di persone incolte, può mancare, ad es. per stati emotivi del soggetto oppure perché trattasi di espressioni proferite per abitudine. In tal caso si debbono applicare i principi che si applicano all’atto umano compiuto in stati emotivi o passionali o per consuetudine. Quello che qui sommariamente può dirsi circa l’ABITO, ABITUDINE (v.), può compendiarsi nella seguente norma: chi ha contrattato l’abitudine di bestemmiare deve, con ogni sforzo, liberarsi di tale abito; diversamente le espressioni blasfeme sono imputabili al soggetto anche se egli non abbia avvertenza circa i suoi atti appunto trattandosi di abitudine volontaria. Deve osservarsi, in aggiunta al primo elemento (che cioè le espressioni siano blasfeme), che il semplice proferire il nome di Dio, dei santi o cose sante vanamente, ma non ingiuriosamente (vana assumptio nominis Dei), salvo il pericolo di scandalo, non costituisce propriamente b., benché possa essere peccato contro la virtù della religione.

La b. oggettivamente è peccato mortale che non ammette parità di materia opponendosi direttamente alla carità verso Dio (Sum. Theol., 2a-2a, q. 13, a. 2). La gravità del peccato, come sopra si è accennato, può venir meno quando faccia effetto o l’avvertenza o il deliberato consenso, che sono le condizioni soggettive per contrarre la piena responsabilità dei propri atti. Nel Vecchio Testamento tanto grave fu giudicata la b. che era punita con la morte: «qui blasphemaverit nomen Domini morte moriarum» (Lev. 24, 16), e s. Tommaso dichiara: «omnium peccatorum ex genere suo gravissimum est» (Sum. Theol., 2a-2a, q. 13, a. 3).

Bibl.: Tutti i moralisti trattano della b. sia nello studio del 2° comandamento del decalogo, sia nell’esposizione delle virtù teologali e morali. Cf., oltre ai consueti manuali e ai passi citati di s. Tommaso, s. Alfonso, Theologia moralis, lib. 3, tr. 2, cap. 1; F. Suárez, De religione, tr. 3, lib. 1, cap. 4; V. Oblet, Blasphemie, in DTHC, II, coll. 907-10.

Diritto italiano. — La b. fu prevista come reato in Italia fino al Codice penale del 1890, che non la considerò più tale. Pene contro la b. (ammenda fino

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ide Gnostis des Beaux Arts, IIIII
Bestiari - Cervo e capriolo. Bestiario arabo (sec. xiv). Nuova York, biblioteca Morgan.
a lire 2000) furono ripristinate nella legge di pubblica sicurezza (R.D. 6 nov. 1926, n. 1848, art. 232); e quindi il codice penale del 1930 (art. 724) punì con un’ammenda (attualmente da lire 8.000 a 24.000) «chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiosi», contro la divinità o i simboli o le persone, venerati nella religione dello Stato. Se il fatto è commesso dolosamente, sarà applicabile la più grave pena stabilita per il vilipendio alla religione dello Stato (art. 402), quando ne ricorrano gli estremi.