AAS 21 (1929), p. 733
É per primo, con la missione educativa della Chiesa concorda Alia Famiglia :
mirabilmente la missione educativa della famiglia, poiché entrambe
procedono da Dio, in modo assai somigliante. In fatti
alla famiglia, nell'ordine naturale, Iddio comunica immediatamente
la fecondità, principio di vita e quindi principio di educazione
alla vita, insieme con l'autorità, principio di ordine.
Dice l'Angelico Dottore, con la sua consueta nitidezza di pen- a)Diritto anterioj
,. ,., -ri nix. • J a quello dello Stat*
siero e precisione di stile: « Il padre carnale partecipa in modo
particolare la ragione di principio, la quale in modo universale si
trova in Dio... Il padre è principio e della generazione e dell'educazione
e della disciplina, e di tutto ciò che si riferisce al perfezionamento
della vita umana » . 1
La famiglia ha dunque immediatamente dal Creatore la missione
e quindi il diritto di educare la prole, diritto inalienabile
perché inseparabilmente congiunto con lo stretto obbligo, diritto
anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e
quindi inviolabile da parte di ogni potestà terrena.
Quanto alla inviolabilità di questo diritto, ne dà ragione l'An- &) Diritto mvi<
gelico: « Il figlio infatti naturalmente è qualche cosa del padre... ^J^J MA D 0 Û D
onde è di diritto naturale che il figlio, avanti l'uso di ragione, sia
sotto la cura del padre. Sarebbe pertanto andar [contro la giustizia
naturale, se il fanciullo avanti l'uso di ragione fosse sottratto
alla cura dei genitori, o di lui in qualche modo si disponesse contro
la volontà dei genitori » . 2 E poiché l'obbligo della cura dei
parenti continua sino a quando la prole sia in grado di provvedere
a se stessa, perdura anche il medesimo inviolabile diritto
educativo dei genitori. «Poiché la natura non intende soltanto la
generazione della prole, ma anche il suo svilupparsi e progredire
1 S. TH., 2-2, Q. CU, a. 1: Carnalis pater particulariter participat rationem principii,
quae universaliter invenitur in Deo... Pater est principium et generationis et educationis et
disciplinae, et omnium quae ad perfectionem humanae vitae pertinent.
2 S.TH.,2-2, Q. X, a. 12: Filius enim naturaliter est aliquid patris...; ita de iure
naturali est quod filius, antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra
iustitiam naturalem esset, si puer, antequam habeat usum rationis,acura parentum subtrahatur,
vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus.
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mirabilmente la missione educativa della famiglia, poiché entrambe
procedono da Dio, in modo assai somigliante. In fatti
alla famiglia, nell'ordine naturale, Iddio comunica immediatamente
la fecondità, principio di vita e quindi principio di educazione
alla vita, insieme con l'autorità, principio di ordine.
Dice l'Angelico Dottore, con la sua consueta nitidezza di pen- a)Diritto anterioj
,. ,., -ri nix. • J a quello dello Stat*
siero e precisione di stile: « Il padre carnale partecipa in modo
particolare la ragione di principio, la quale in modo universale si
trova in Dio... Il padre è principio e della generazione e dell'educazione
e della disciplina, e di tutto ciò che si riferisce al perfezionamento
della vita umana » . 1
La famiglia ha dunque immediatamente dal Creatore la missione
e quindi il diritto di educare la prole, diritto inalienabile
perché inseparabilmente congiunto con lo stretto obbligo, diritto
anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e
quindi inviolabile da parte di ogni potestà terrena.
Quanto alla inviolabilità di questo diritto, ne dà ragione l'An- &) Diritto mvi<
gelico: « Il figlio infatti naturalmente è qualche cosa del padre... ^J^J MA D 0 Û D
onde è di diritto naturale che il figlio, avanti l'uso di ragione, sia
sotto la cura del padre. Sarebbe pertanto andar [contro la giustizia
naturale, se il fanciullo avanti l'uso di ragione fosse sottratto
alla cura dei genitori, o di lui in qualche modo si disponesse contro
la volontà dei genitori » . 2 E poiché l'obbligo della cura dei
parenti continua sino a quando la prole sia in grado di provvedere
a se stessa, perdura anche il medesimo inviolabile diritto
educativo dei genitori. «Poiché la natura non intende soltanto la
generazione della prole, ma anche il suo svilupparsi e progredire
1 S. TH., 2-2, Q. CU, a. 1: Carnalis pater particulariter participat rationem principii,
quae universaliter invenitur in Deo... Pater est principium et generationis et educationis et
disciplinae, et omnium quae ad perfectionem humanae vitae pertinent.
2 S.TH.,2-2, Q. X, a. 12: Filius enim naturaliter est aliquid patris...; ita de iure
naturali est quod filius, antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra
iustitiam naturalem esset, si puer, antequam habeat usum rationis,acura parentum subtrahatur,
vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus.
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