AAS 21 (1929), p. 736
congiunto con l'alto dovere, di educarlo e prepararlo all'adempimento
dei suoi doveri ». r
La storia è testimone, come, segnatamente nei tempi moderni,
si sia data e si dia da parte dello Stato violazione dei diritti conferiti
dal Creatore alla famiglia, laddove essa dimostra splendidamente
come la Chiesa li ha sempre tutelati e difesi; e la miglior
prova di fatto sta nella fiducia speciale delle famiglie verso le
scuole della Chiesa, come scrivemmo nella recente Nostra lettera
al Card. Segretario di Stato: « La famiglia si è subito accorta che
è così, e dai primi giorni del Cristianesimo fino ai giorni nostri,
padri e madri, anche se poco o nulla credenti, mandano e portano
a milioni i loro figli agli istituti educativi fondati e diretti dalla
Chiesa ».2
Gli è che l'istinto paterno, che viene da Dio, si orienta con
fiducia verso la Chiesa, sicuro di trovarvi la tutela dei diritti
della famiglia, insomma quella concordia che Dio ha posto nell
'ordine delle cose. La Chiesa, in fatti, quantunque, conscia com'è
della sua divina missione universale e dell'obbligo che tutti gli
uomini hanno di seguire l'unica vera religione, non si stanca di
rivendicare a sè il diritto e di ricordare ai genitori il dovere di
far battezzare ed educare cristianamente i figli di parenti cattolici:
è però tanto gelosa della inviolabilità del diritto naturale
educativo della famiglia, che non consente, se non sotto determinate
condizioni e cautele, di battezzare i figli degli infedeli, o
comunque disporre della loro educazione, contro la volontà dei
genitori, sino a quando i figli non si possano determinare da sè
abbracciando liberamente la Fede.3
1 « The fundamental theory of liberty upon which ali governments in this union repose
excludes any general power of the State to standardizo its children by forcing them
to accept instruction from public teachers only. The child is not the mere creature of the
State; those who nurture him and direct his destiny have the right coupled with the
high duty, to recognize, and prepare him for additional duties ». U. S. Supreme Court
Décision in the Oregon School Cases, June 1, 1925.
2 Lettera al Card. Segretario di Stato, 30 Maggio 1929.
8 Cod. I. C , c. 750, § 2. S. TH., 2, 2. q. X , a. 12.
dei suoi doveri ». r
La storia è testimone, come, segnatamente nei tempi moderni,
si sia data e si dia da parte dello Stato violazione dei diritti conferiti
dal Creatore alla famiglia, laddove essa dimostra splendidamente
come la Chiesa li ha sempre tutelati e difesi; e la miglior
prova di fatto sta nella fiducia speciale delle famiglie verso le
scuole della Chiesa, come scrivemmo nella recente Nostra lettera
al Card. Segretario di Stato: « La famiglia si è subito accorta che
è così, e dai primi giorni del Cristianesimo fino ai giorni nostri,
padri e madri, anche se poco o nulla credenti, mandano e portano
a milioni i loro figli agli istituti educativi fondati e diretti dalla
Chiesa ».2
Gli è che l'istinto paterno, che viene da Dio, si orienta con
fiducia verso la Chiesa, sicuro di trovarvi la tutela dei diritti
della famiglia, insomma quella concordia che Dio ha posto nell
'ordine delle cose. La Chiesa, in fatti, quantunque, conscia com'è
della sua divina missione universale e dell'obbligo che tutti gli
uomini hanno di seguire l'unica vera religione, non si stanca di
rivendicare a sè il diritto e di ricordare ai genitori il dovere di
far battezzare ed educare cristianamente i figli di parenti cattolici:
è però tanto gelosa della inviolabilità del diritto naturale
educativo della famiglia, che non consente, se non sotto determinate
condizioni e cautele, di battezzare i figli degli infedeli, o
comunque disporre della loro educazione, contro la volontà dei
genitori, sino a quando i figli non si possano determinare da sè
abbracciando liberamente la Fede.3
1 « The fundamental theory of liberty upon which ali governments in this union repose
excludes any general power of the State to standardizo its children by forcing them
to accept instruction from public teachers only. The child is not the mere creature of the
State; those who nurture him and direct his destiny have the right coupled with the
high duty, to recognize, and prepare him for additional duties ». U. S. Supreme Court
Décision in the Oregon School Cases, June 1, 1925.
2 Lettera al Card. Segretario di Stato, 30 Maggio 1929.
8 Cod. I. C , c. 750, § 2. S. TH., 2, 2. q. X , a. 12.