AAS 21 (1929), p. 735
tivo dei genitori sia assoluto o dispotico, poiché è inseparabilmente
subordinato al fine ultimo e alla legge naturale e divina,
come dichiara lo stesso Leone XIII, nell'altra sua memorabile
enciclica « dei principali doveri di cittadini cristiani », dove così
espone in compendio la somma dei diritti e doveri dei parenti:
« Da natura i genitori hanno il diritto della formazione dei figli,
con questo dovere in più, che e l'educazione e l'istruzione del
fanciullo s'accordi col fine in grazia del quale, per beneficio di Dio,
hanno avuto la prole. Debbono pertanto i genitori sforzarsi ed
energicamente insistere per impedire in questa materia ogni attentato,
e in modo assoluto assicurare che a loro rimanga il potere di
educare come si deve cristianamente i figli, e massimamente di ne*
garli a quelle scuole nelle quali v'è pericolo che bevano il tristo
veleno dell'empietà» . 1
Si ponga poi mente che l'obbligo educativo della famiglia
comprende non soltanto l'educazione religiosa e morale, ma altresì
r la fìsica e la civile, principalmente in quanto hanno relazione2
con la religione e la morale.
Tale diritto incontrastabile della famiglia è stato varie volte OÍ Riconoscii
. , . .... , „ . , dalla GKurisp
riconosciuto giuridicamente presso nazioni nelle quali si ha cura denza civile,
di rispettare il diritto naturale negli ordinamenti civili. Così, per
citare un esempio, tra i più recenti, la Corte Suprema della Repubblica
Federale degli Stati Uniti dell'America settentrionale, nella
decisione di una importantissima controversia, dichiarò: « non
competere allo Stato nessuna potestà generale di stabilire un tipo
uniforme di educazione per la gioventù, costringendola a ricevere
l'istruzione soltanto dalle scuole pubbliche », soggiungendone la
ragione di diritto naturale: « Il fanciullo non è una mera creatura
dello Stato; quelli che lo allevano e lo dirigono hanno il diritto,
I 1 Enc. Sapientiae christianae, 10 Ian. 1890: Natura parentes habent ius suum insU*
tuendi, quos procrearmi, hoc adiuncto officio, ut cum fine, cuius gratia sobolem Dei beneficio
susceperunt, ipsa educatio conveniat et doctrina puerilis. Igitur parentibus est necessarium
eniti et contendere, ut omnem in hoc genere propulsent iniuriam, omninoque pervincant ut sua
in potestate sit educere liberos, uti par est, more christiano, maximeque prohibere scholis
iis,aquibus periculum est ne malum venenum imbibant impietatis.
2 Cod. I. C , c. 1113.
subordinato al fine ultimo e alla legge naturale e divina,
come dichiara lo stesso Leone XIII, nell'altra sua memorabile
enciclica « dei principali doveri di cittadini cristiani », dove così
espone in compendio la somma dei diritti e doveri dei parenti:
« Da natura i genitori hanno il diritto della formazione dei figli,
con questo dovere in più, che e l'educazione e l'istruzione del
fanciullo s'accordi col fine in grazia del quale, per beneficio di Dio,
hanno avuto la prole. Debbono pertanto i genitori sforzarsi ed
energicamente insistere per impedire in questa materia ogni attentato,
e in modo assoluto assicurare che a loro rimanga il potere di
educare come si deve cristianamente i figli, e massimamente di ne*
garli a quelle scuole nelle quali v'è pericolo che bevano il tristo
veleno dell'empietà» . 1
Si ponga poi mente che l'obbligo educativo della famiglia
comprende non soltanto l'educazione religiosa e morale, ma altresì
r la fìsica e la civile, principalmente in quanto hanno relazione2
con la religione e la morale.
Tale diritto incontrastabile della famiglia è stato varie volte OÍ Riconoscii
. , . .... , „ . , dalla GKurisp
riconosciuto giuridicamente presso nazioni nelle quali si ha cura denza civile,
di rispettare il diritto naturale negli ordinamenti civili. Così, per
citare un esempio, tra i più recenti, la Corte Suprema della Repubblica
Federale degli Stati Uniti dell'America settentrionale, nella
decisione di una importantissima controversia, dichiarò: « non
competere allo Stato nessuna potestà generale di stabilire un tipo
uniforme di educazione per la gioventù, costringendola a ricevere
l'istruzione soltanto dalle scuole pubbliche », soggiungendone la
ragione di diritto naturale: « Il fanciullo non è una mera creatura
dello Stato; quelli che lo allevano e lo dirigono hanno il diritto,
I 1 Enc. Sapientiae christianae, 10 Ian. 1890: Natura parentes habent ius suum insU*
tuendi, quos procrearmi, hoc adiuncto officio, ut cum fine, cuius gratia sobolem Dei beneficio
susceperunt, ipsa educatio conveniat et doctrina puerilis. Igitur parentibus est necessarium
eniti et contendere, ut omnem in hoc genere propulsent iniuriam, omninoque pervincant ut sua
in potestate sit educere liberos, uti par est, more christiano, maximeque prohibere scholis
iis,aquibus periculum est ne malum venenum imbibant impietatis.
2 Cod. I. C , c. 1113.