AAS 21 (1929), p. 752

quale viene esclusa la religione. Una tale scuola del resto, non è
praticamente possibüe, giacche nel fatto essa diviene irreligiosa.
Non occorre ripetere quanto su questo argomento hanno dichiarato
i Nostri Predecessori, segnatamente Pio IX e Leone XIII,
nei cui tempi particolarmente cominciò ad infierire il laicismo -
nella scuola pubblica. Noi rinnoviamo e confermiamo le loro
dichiarazioni, ed insieme le prescrizioni dei Sacri Canoni, onde1
la frequenza delle scuole acattoliche, o neutre, o miste, quelle
cioè aperte indifferentemente ai cattolici e agli acattolici senza
distinzione, è vietata ai fanciulli cattolici, e può essere solo tollerata,
unicamente a giudizio dell'Ordinario, in determinate circostanze
di luogo e di tempo e sotto speciali cautele. E non può2
neanche ammettersi per i cattolici quella scuola mista (peggio, se
unica a tutti obbligatoria) in cui, pur provvedendosi loro a
parte l'istruzione religiosa, essi ricevono il restante insegnamento
da maestri non cattolici in comune con gli alunni acattolici.
Giacché, non per il solo fatto che vi si impartisce l'istruzione
religiosa (spesso con troppa parsimonia), una scuola diventa
conforme ai diritti della Chiesa e della famiglia cristiana e degna
di essere frequentata dagli alunni cattolici. A questo effetto è
necessario che tutto l'insegnamento e tutto l'ordinamento della
scuola: insegnanti, programmi e libri, in ogni disciplina, siano
governati dallo spirito cristiano sotto la direzione e vigilanza
materna della Chiesa, per modo che la Eeligione sia veramente
fondamento e coronamento di tutta l'istruzione, in tutti i gradi,
non solo elementare, ma anche media e superiore. « È necessario
- per adoperare le parole di Leone XIII - che non soltanto in
determinate ore si insegni ai giovani la religione, ma che tutta
la restante formazione olezzi di cristiana pietà. Che se ciò manca,
se questo alito sacro non pervade e non riscalda gli animi dei

1 Pius IX, ep. Quum non sine, 14 Iul. 1864. - Syllabus, Prop. 48. - Leo XIII, alloc.
Summi Pontificatus, 20 Aug. 1880, Ep. enc. Nobilissima, 8 Febr. 1884, Ep. enc. Quod
multum, 22 Aug. 1886,Ep.Officio sanctissimo, 22 Dec. 1887,Ep.enc. Caritatis, 19

Mart. 1894, etc. (vedi Cod. I. C. cum Fontium Annot., c. 1374).
2 Cod. I. C , c. 1374.

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