AAS 24 (1932), p. 334
III. Le Commissioni indicate nel precedente articolo II
saranno investite dei piti ampi poteri, anche in ordine alle
forme del procedimento, salve sempre le dovute garanzie per
la legittima difesa delle parti contendenti. Tutti gli atti saranno
compiuti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.
Le sentenze interlocutorie delle dette Commissioni saranno
impugnabili soltanto insieme alle definitive, col rimedio della
restituzione in intero, di cui al canone 1905 e seguenti del
Codice di diritto canonico, escluso ogni altro gravame.
In caso di accoglimento della domanda di restituzione in
intero, il Supremo Tribunale della Segnatura rimetterà la causa
alla stessa Commissione per nuovo esame. La Commissione
dovrà uniformarsi alle dichiarazioni di diritto che siano state
pronunziate dallo stesso Supremo Tribunale a termini del canone
1605 § 2 del Codice citato.
IV. Le norme stabilite nei precedenti articoli II e III si
applicano anche alle cause attualmente pendenti avanti qualsiasi
Collegio giudicante, nelle quali il Collegio stesso non abbia
emanato sentenza interlocutoria. Le carte processuali saranno
trasmesse di ufficio al Presidente della Commissione competente.
Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante
qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.
Dato a Boma, presso San Pietro in Vaticano, addì 21 del
mese di Settembre, l'anno millenovecentotrentadue, undicesimo
del Nostro Pontificato.
PIUS PP. XI
saranno investite dei piti ampi poteri, anche in ordine alle
forme del procedimento, salve sempre le dovute garanzie per
la legittima difesa delle parti contendenti. Tutti gli atti saranno
compiuti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.
Le sentenze interlocutorie delle dette Commissioni saranno
impugnabili soltanto insieme alle definitive, col rimedio della
restituzione in intero, di cui al canone 1905 e seguenti del
Codice di diritto canonico, escluso ogni altro gravame.
In caso di accoglimento della domanda di restituzione in
intero, il Supremo Tribunale della Segnatura rimetterà la causa
alla stessa Commissione per nuovo esame. La Commissione
dovrà uniformarsi alle dichiarazioni di diritto che siano state
pronunziate dallo stesso Supremo Tribunale a termini del canone
1605 § 2 del Codice citato.
IV. Le norme stabilite nei precedenti articoli II e III si
applicano anche alle cause attualmente pendenti avanti qualsiasi
Collegio giudicante, nelle quali il Collegio stesso non abbia
emanato sentenza interlocutoria. Le carte processuali saranno
trasmesse di ufficio al Presidente della Commissione competente.
Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante
qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.
Dato a Boma, presso San Pietro in Vaticano, addì 21 del
mese di Settembre, l'anno millenovecentotrentadue, undicesimo
del Nostro Pontificato.
PIUS PP. XI