AAS 28 (1936), p. 437

STATUTO
DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE

TITOLO I

Costruzione e fine

Art. 1

La Pontifìcia Accademia delle Scienze ha per fine di promuovere lo
studio ed il progresso delle scienze fìsiche, matematiche e naturali e
della loro storia.

Art. 2

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Accademia :
a) esamina e discute i più importanti problemi attinenti alla
scienza mediante Comunicazioni o presentazione di Note e Memorie;
ö) promuove indagini e ricerche scientifiche ed aiuta ed assiste
istituzioni e privati nella loro esecuzione;
c) cura pubblicazioni di carattere scientifico;
d) organizza conferenze, congressi e celebrazioni.

TITOLO II

Ordinamento

§ 1 - Costituzione, Accademici

Art. 3

L'Accademia si compone di settanta « Accademici Pontifici », i quali
sono nominati dal Sommo Pontefice.
Sono inoltre di diritto, in ragione del loro ufficio, « Accademici Pontifici
sopranumerarì » le seguenti persone :
I II Direttore della Specola Vaticana,o
2° Il Prefetto del Laboratorio Astrofisico della Specola Vaticana,
3° Il Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana,
4° Il Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano,
5° Il Direttore Scientifico del Museo Missionario Etnologico.

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