AAS 3 (1911), p. 367

Iidem vero canonici-curati non in solidum animarum curam in universo
territorio, capituli iurisdictioni iam subiecto, exercere debebant,
sed territorium ipsum bifarium dividi oportebat, ut unusquisque proprium
populum haberet.
At capitulum dum ex una parte ad maiorem Dei gloriam, et ut in
posterum meliori quam antea ratione animarum curae fuerit provisum,
« cede volontariamente alla cura abituale, che presso di lui risiedeva e
« risiede, e contentasi che in avvenire invece di eligersi i vicari-curati
« da esso stesso capitolo, vengano provveduti dal solo Monsignore Pre-
« posto praevio concursu », eorumdemque canonicorum-curatorum sustentationi
congruenter uti expositum est, providit, ex altera sibi quoque,
iuribus, praeeminentiis, praerogativis, atque emolumentis, quibus super
vicariis-curatis in antecessum potitum erat, consulere non omisit. Quasdam
proinde statuit conditiones, sub quibus duarum perpetuarum curarum
erectio fieri debebat, quas conditiones Praeposito-Abbati approbandas
subiecit, quasque ex integro referre operae pretium duco, cum tota
quaestio de qua agitur, tandem aliquando circa rationem versetur, qua
conditiones eaedem a capitulo propositae, et ab Abbate deinde approbatae,
interpretari debeant.
Hae autem sunt prout sequitur :
« 1. Che siccome essi canonici-curati potranno in detta chiesa
« amministrare i Sagramenti, ed avervi il pieno e libero esercizio della
« Cura, ritenendo anche le chiavi dei Sagramenti e Sagramentali, così
« nel resto non vi acquistino verun speciale dritto, ne maggioranza, e spe-
« cialmente nel Coro ove avranno il luogo e lo stallo iuxta antianitatem
« in ordine nella qualità dei canonici.
« 2. Che le funzioni spettino, come è stato solito di farsi sempre,
« al can. eddomadario, e nei giorni solenni al decano, e rispettiva-
« mente ai maggiori, tutto che fossero funzioni cui avesse ad esporsi
« il Venerabile per le quarantore, o anche di ius mero parrocchiale, o
« che de iure spettassero al parroco. Così di fare processioni per la città
« spetti al capitolo, salva 1' autorità di Monsignor Preposto, senza che
« vi voglia consenso di essi curati. In oltre circa il battezzare non
« potranno impedire che talvolta facciasi da ciascuno dei canonici,
« secondo loro accaderà la contingenza, o saranno da altri in particolare
« richiesti.
« 3. Che anche nelle associazioni dei cadaveri l'onore di portare
« la stola rimanga come tuttavia si costuma all' eddomadario, che allora
« per tal insegna ha la precedenza a tutti i canonici, talché il canonico
« curato dovrà andare al solito luogo in ordine come se fosse un sem-

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