AAS 32 (1940), p. 280
DECRETO
CIRCA LA GIURISDIZIONE DELL'ORDINARIO MILITARE IN ITALIA
L'Ordinario militare ed i cappellani militari in Italia godono delia
giurisdizione spirituale sulle truppe di terra, di mare e di aria, con
competenze parrocchiali (Concordato, art. 14). Poiché, però, tale giurisdizione
si esercita nel territorio delle diocesi, questa S. C. Concistoriale,
con l'approvazione di Sua Santità Pio Pp. XII, allo scopo di coordinare
la giurisdizione medesima con quella degli Ordinari diocesani ed eliminare
le eventuali interferenze, ha dichiarato e stabilito quanto segue :
1. - La giurisdizione dell'Ordinario militare e dei cappellani militari
in Italia è personale. Essa si estende a tutti i militari di terra, di mare
e di aria, ed anche al personale religioso maschile e femminile addetto
agli ospedali militari; sono escluse, invece, le persone civili in qualunque
modo appartenenti ai militari o addette all'esercito.
2. - La giurisdizione di cui sopra è cumulativa con quella degli Ordinari
diocesani : però nei luoghi destinati ai militari (caserme, aeroporti,
arsenali militari, sedi di comandi, scuole militari, ospedali militari, tribunali
e carceri militari ecc., escluse quindi le abitazioni private dei
militari fuori di detti luoghi destinati ai militari), ve la esercitano primieramente
e principalmente l'Ordinario e i cappellani militari; secondariamente,
sempre però iure proprio, gli Ordinari diocesani e i parroci
locali, nei casi di mancanza o di assenza di detto Ordinario e cappellani
militari, e presi di regola gli opportuni accordi con l'Ordinario militare,
nonché con le competenti Autorità militari.
8. - Fuori dei luoghi sopra segnalati gli Ordinari diocesani ed i parroci
locali eserciteranno liberamente la loro giurisdizione sui singoli
militari, tutte le volte che ne verranno richiesti.
4. - La benedizione degli stessi luoghi, nel Sabato Santo, sarà data
dai cappellani militari, salvo il diritto dei parroci locali quando i cappellani
mancassero, e salvo gli opportuni accordi di cui all'art. 2.
5. - La benedizione delle navi verrà impartita dall'Ordinario militare
quando la cerimonia del varo sarà indetta dall'Autorità militare : che se
l'Ordinario militare sarà impedito, questi ne darà avviso all'Ordinario
diocesano, il quale la impartirà iure proprio. Quando invece detta cerimonia
si compirà per iniziativa privata o di altra Autorità non militare,
la benedizione rimarrà nelle competenze dell'Ordinario diocesano.
CIRCA LA GIURISDIZIONE DELL'ORDINARIO MILITARE IN ITALIA
L'Ordinario militare ed i cappellani militari in Italia godono delia
giurisdizione spirituale sulle truppe di terra, di mare e di aria, con
competenze parrocchiali (Concordato, art. 14). Poiché, però, tale giurisdizione
si esercita nel territorio delle diocesi, questa S. C. Concistoriale,
con l'approvazione di Sua Santità Pio Pp. XII, allo scopo di coordinare
la giurisdizione medesima con quella degli Ordinari diocesani ed eliminare
le eventuali interferenze, ha dichiarato e stabilito quanto segue :
1. - La giurisdizione dell'Ordinario militare e dei cappellani militari
in Italia è personale. Essa si estende a tutti i militari di terra, di mare
e di aria, ed anche al personale religioso maschile e femminile addetto
agli ospedali militari; sono escluse, invece, le persone civili in qualunque
modo appartenenti ai militari o addette all'esercito.
2. - La giurisdizione di cui sopra è cumulativa con quella degli Ordinari
diocesani : però nei luoghi destinati ai militari (caserme, aeroporti,
arsenali militari, sedi di comandi, scuole militari, ospedali militari, tribunali
e carceri militari ecc., escluse quindi le abitazioni private dei
militari fuori di detti luoghi destinati ai militari), ve la esercitano primieramente
e principalmente l'Ordinario e i cappellani militari; secondariamente,
sempre però iure proprio, gli Ordinari diocesani e i parroci
locali, nei casi di mancanza o di assenza di detto Ordinario e cappellani
militari, e presi di regola gli opportuni accordi con l'Ordinario militare,
nonché con le competenti Autorità militari.
8. - Fuori dei luoghi sopra segnalati gli Ordinari diocesani ed i parroci
locali eserciteranno liberamente la loro giurisdizione sui singoli
militari, tutte le volte che ne verranno richiesti.
4. - La benedizione degli stessi luoghi, nel Sabato Santo, sarà data
dai cappellani militari, salvo il diritto dei parroci locali quando i cappellani
mancassero, e salvo gli opportuni accordi di cui all'art. 2.
5. - La benedizione delle navi verrà impartita dall'Ordinario militare
quando la cerimonia del varo sarà indetta dall'Autorità militare : che se
l'Ordinario militare sarà impedito, questi ne darà avviso all'Ordinario
diocesano, il quale la impartirà iure proprio. Quando invece detta cerimonia
si compirà per iniziativa privata o di altra Autorità non militare,
la benedizione rimarrà nelle competenze dell'Ordinario diocesano.