AAS 22 (1930), p. 88

III. - Affinchè la nuova Sezione possa debitamente soddisfare
al suo compito:
1) Sarà costituita, in numero competente, da Consultori
specializzati nelle discipline e nelle ricerche storiche;
2) A capo di essa sarà un « Relatore generale » al quale
incomberà la direzione dei lavori storici;
3) Il Relatore generale, dopo la regolare apertura del processo
informativo, ne esaminerà le parti di sua competenza, farà
egli stesso od ordinerà le ulteriori ricerche che giudicherà necessarie,
e richiederà alla Postulazione, in originale od in copia
autentica, tutti i documenti che riterrà opportuni, trasmettendo
poi i documenti così raccolti ai Consultori della sua Sezione, che
stimerà più idonei alle singole cause;
4) I voti dei detti Consultori con le conclusioni del Relatore
generale saranno dal Relatore stesso consegnati all'Emo
Prefetto della Congregazione e da questo al Promotore della
Fede per il loro esame e le eventuali obiezioni e conclusioni;
5) I documenti ed i voti di cui sopra serviranno di base e
di punto di partenza ai voti dei Consultori della prima Sezione
della Sacra Congregazione dei Riti;
6) Ai Consultori della Sezione storica toccherà di rispondere
alle obiezioni e domande del Promotore della Fede per le difficoltà
comprese nell'ambito delle loro competenze;
7) Sono comprese nelle attribuzioni della Sezione storica
le indagini che occorressero per completare la ricerca dei documenti
e degli scritti attinenti alle cause; per il loro esame dottrinale
si procederà secondo le prescrizioni del Cod. iur. can. e la
prassi in uso;
8) Per evidenti ragioni di utilità la Sezione storica dovrà
essere consultata per le riforme, emendazioni e nuove edizioni
di testi e di libri liturgici.
Dal Vaticano, 6 Febbràio 1930.

PIUS PP. XI

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