ASSOCIAZIONI DIOCESANE

ASSOCIAZIONI DIOCESANE. - In Francia la legge 9 dic. 1905, disconoscendo la personalità giuridica a tutti gli enti ecclesiastici, e quindi la capacità patrimoniale, sostituì ad essi un unico nuovo tipo di ente, l'a. cultuale (association cultuelle) avente limitata capacità patrimoniale (tra l'altro, le a. costituite entro un anno avrebbero raccolto il patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi), ma ampi poteri, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, per tutto quanto riguarda l'esercizio del culto.

La condanna della S. Sede (enciclica Velumenter nos, 11 febbr. 1906; enciclica Gravissimo officio, 10 ag. 1906) e l'unanime opposizione dei cattolici francesi indussero il legislatore a temperare i rigori della legge del 1905, permettendo l'esercizio pubblico del culto anche senza l'a. cultuale, e lasciando ai fedeli e ai ministri del culto, ove mancasse l'a. cultuale, la disponibilità degli edifici sacri (legge 2 genn. 1907).

Migliorati i rapporti tra la Francia e la S. Sede durante la guerra 1914-18, e ristabiliti nel 1921 i rapporti diplomatici, s'iniziarono trattative ufficiose per regolare la condizione della Chiesa in Francia. Ma intanto la questione delle a. cultuali fu risolta dal vescovo di Nizza, il quale propose la costituzione, in base alla legge francese del 1901 sulle a., di un nuovo tipo di ente, l'a. d., dal cui statuto venisse assicurata la preponderanza del vescovo nell'attività dell'a. e il rispetto della competenza esclusiva della Chiesa circa l'esercizio del culto. Poiché il progetto fu riconosciuto conforme ai principi del diritto canonico dagli altri vescovi francesi e dalla S. Sede, e conforme alle leggi francesi prima da una com-

Article illustration
(ftd. Giordanil

Associazione Cristiane Lavoratori Italiani - Udienza ACLI del 29 giugno 1948, nel Cortile del Belvedere in Vaticano.

missione di giuristi nominata dal presidente del Consiglio (pareri 7 apr. e 8 dic. 1923), e poi anche dal Consiglio di Stato (parere del 13 dic. 1923), il papa Pio XI (enciclica Maximam gravissimamque, 18 genn. 1924) approvò lo Statuto delle nuove a., spiegando anche come non sussistessero per queste i motivi che avevano determinato la condanna delle a. cultuali.

Mentre infatti queste ultime avevano, tra i loro fini, anche quello di provvedere all'esercizio pubblico del culto, le a. d. (con la costituzione delle quali ormai esiste un solo ente ecclesiastico, civilmente riconosciuto, in ciascuna diocesi di Francia) hanno per scopo di provvedere alle spese e al mantenimento del culto, sotto l'autorità del vescovo, in comunione con la S. Sede, e conformemente alla costituzione della Chiesa a (art. 2 dello Statuto), ed è ad esse espressamente proibita «ogni ingerenza nell'organizzazione del servizio divino, nell'amministrazione spirituale della diocesi, in particolare nelle nomine e nei trasferimenti dei membri del clero, come pure nella direzione, insegnamento, e amministrazione spirituale dei seminari» (art. 4). Inoltre l'a. non può costituirsi senza il consenso del vescovo, che ne è di diritto il presidente (art. 30).

L'a. d. rientra nella stessa categoria delle a. dichiarate (acquisto della personalità giuridica mediante dichiarazione alla prefettura) ed ha la capacità giuridica spettante alle a. culturali. Mutamenti nella legislazione francese su questa materia sono stati introdotti in senso favorevole alla Chiesa, nel 1942; ma non è dato ancora sperare quale ne sarà la sorte.

BIBL.: A. Rivet, La patrimoine légal du culte et des oeuvres catholiques, 2a ed., Parigi 1930; G. Ambrosini, L'organizzazione legale del culto cattolico in Francia dopo la separazione, in Studi in onore di F. Scudolo, Firenze 1936, pp. 3-33. Pio Cipriotti