COLLEGIA FUNERATICA

COLLEGIA FUNERATICA. - Termine co· nato da Teodoro Mommsen (De Collegii, p. 91) per designare delle «Confraternite» o corporazioni ro· mane antiche, sorte allo scopo principale di provve· dere alle esequie e alla sepoltura dei propri componenti.

I. ORIGINI

Già nel periodo repubblicano esistevano dei collegi di artigiani, i membri dei quali avevano in co· mune non soltanto il mestiere o la professione, ma anche il sepolcro (ad es., collegium anularium, CIL, I, 1107; CIL, VI, 944; restitutionum, CIL, VI, 9856; tibicinum, CIL, VI, 3877). Taluni collegi di artigiani, anche in età imperiale, avendo denominazioni di carattere religioso, è probabile che avessero pure carattere funerario (ad es., collegium Salu· tare, Bull. arch. com., 1885, p. 51, tav. 6; collegium Sanctissi· mum, CIL, VI, 404; collegium Victoriae Augusta, CIL, III 1365, ecc.). Dell'esistenza di collegi con finalità esclusiva· mente religiose e funerarie abbiamo notizia soltanto ai tempi dell'Impero: tali sono i collegia tenuiorum (Marciano, Dig., XLVII, 22), associazioni sorte in età augustea e che riu· nivano gente di modeste condizioni (clienti, liberti, schiavi), ad duplice scopo di venerare una comune divinità pro· tettrice e di assicurare una conveniente sepoltura ai propri membri defunti.
Contrariamente all'opinione del Mommsen (loc. cit.) che identifica con questi collegia tenuiorum tutti i c.f., si dovrà ritenere che di questi ultimi esistessero anche altre va· rietà; tanto più che la affermazione di Commodiano (In· struct., II, 33, 12) che si entrava nei collegi pagani per avere dei funerali sontuosi fa presupporre anche l'esi· stenza di c. f. costituiti da gente di larghe disponibilità. Vi erano poi, si è detto, parecchi collegi che avevano anche, ma non esclusivamente, carattere funerario.

II. SCOPI E CARATTERISTICHE

Scopo principale dei c. f., che comprendevano, a quanto sembra, un limitato numero di membri, era quello di costi· tuire una «cassa mutua di previdenza» (arca com· munia) per le spese di culto e della sepoltura dei membri (sodales). Ciò avveniva mediante il versa· mento, da parte di ciascuno dei soci, di un contri· buto fisso mensile (funeraticium) alla cassa sud· detta. Il collegio, a sua volta, s'impegnava a sborsare, alla morte di uno dei suoi membri, un «premio» agli eredi di quest'ultimo per sopprire alle spese del funerale e della sepoltura. Al tempo stesso il collegio prestava il culto alla divinità di cui portava il nome. Come tutti i collegi autorizzati, anche questi potevano disporre di un locale o di un luogo di riunione (scho· la, templum) e di un luogo di sepoltura o di un mo· numento sepolcrale comune per tutti i loro membri, talora anche per le donne ed i bambini della loro fa·

miglia (CIL, VI, 9484, 9569; IX, 584, ecc.). Dei collegi facevano parte anche schiavi, previa l'auto-rizzazione dei loro padroni (Dig. 6, 6).

III. REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA

Il funzio-namento di ciascuno dei c. f. era regolato da un apposito complesso di norme giuridiche, tale da costituire un vero e proprio «statuto». Ci informano al proposito le norme relative al collegio lanuvino dei Cultores Dianae et Antinoi, costituitosi nel 133 d. C. (CIL, XIV, 2112) e le fonti giuridiche.
I membri del collegio non potevano riunirsi più di una volta al mese, affinché non abusassero dell'autorizzazione loro concessa (Marciano, Dig., I, I, XLVII, tit. XXII, leg. 1, n. 1); ma per scopi religiosi (ad es. banchetti sacri) si potevano riunire quando volevano, sempre a condizione di non tenere condotta illecita. Il diritto alle esequie era alla sepoltura era condizionato al versamento del contributo mensile (stips menstrua) alla cassa del collegio. Chi da 6 o più mesi non aveva sborsato questo contributo perdeva il diritto al premio (CIL, X, 1579) o veniva diato dal collegio. Se la maggior parte dei membri risultava inadempiente, il collegio era obbligato a sciogliersi. In caso di insolvenza, il collegio poteva venire citato da parte di qualcuno dei suoi membri o dall'erede di uno di essi; al contrario, il creditore di un membro del collegio non poteva avanzare pretese contro quest'ultimo, tranne quando egli aveva ceduto il suo diritto per metà dell'eredità (CIL, XIV, 2112).
Al premio funerario aveva diritto solo l'erede testamentario; se un membro moriva intestato, al funerale provvedeva direttamente il collegio. Se moriva paritas (CIL, XIV, 2112, lin. 26) aveva diritto per i suoi funerali a 300 sesterzi, dei quali 50 divisi ad rogus (sic) exequiari nomine. Se moriva a più di 20 miglia dal suo municipio ed il suo decesso aveva potuto essere annunziato, il collegio doveva scegliere tra i suoi membri tre «commissari», che li recassero sul posto per provvedere ai funerali e rendere conto delle spese sostenute (ibid., lin. 26-29). Chi moriva di suicidio, qualsiasi ragione lo avesse mosso, perdeva il diritto alle esequie (ibid., lin. 5).
Generalmente il collegio stesso aveva cura dei funerali (CIL, V, 4504, 7869; VI, 9384; VII, 49; XII, 732, 736, 1189, 5874); i membri avevano l'obbligo di parteciparvi, sotto pena di una multa per chi vi mancasse (CIL, XIV, 2112; Eph. epigraphica, 5, 1884, 498). Se il socio aveva fatto testamento, il collegio, esonerandosi dai suoi doveri, li affidava all'erede istituito (CIL, XIV, 2112, II, lin. 1-9). Nei collegi di artigiani il monumento sepolcrale spesso appare innalzato da un heres et conegga (o procurator, CIL, III, 196, 265; VI, 880, ecc.) che aveva indubbiamente ricevuto il «premio» funerario.

IV. CARATTERE RELIGIOSO

Il concetto fondamentale che informa la genesi di questi c. f. è di natura essenzialmente religiosa; giacché nella civiltà romana antica i riti funebri sono strettamente collegati con le credenze dell'oltretomba e la sepoltura dei defunti è la condizione essenziale per la pace del loro spirito.
Accanto al culto dei membri defunti è praticato nei c. f., come si è detto, quello della divinità eponima (ad es., collegium Aesculapii, Iovis Cerneni, ecc.), rispetto alla quale i soci sono detti cultores (ad es., collegium Autum Dinae et Antinoi, CIL, III, 926). I soci defunti vengono onorati in determinate solennità annuali mediante l'or- namento delle tombe ed i banchetti commemorativi; a questi ultimi alludono spesso le denominazioni dei membri (comestores, CIL, IX, 3693; convictores, CIL, III, 1825; CIL, IX, 5383; qui una epulo vesci solent, CIL, XII, 6244; sodales ex symposio, CIL, V, 6492). I membri più ricchi dei collegi concedevano talora dei lasciti a questo scopo. La massima diffusione di questi c. f. coincide, in Italia e nelle province latine dell'Impero, con il corso del sec. II d. C. In Africa se ne conoscono pochi esempi, in Oriente e nelle province greche sono sconosciuti. Durante l'età imperiale, in rapporto con particolari con- dizioni sociali dei componenti, si determinano forme più complesse, come collegi di legionari che provvedevano anche ad altri bisogni oltre quello della sepoltura, quali le spese di viaggio, ecc. (Vezegio, presso Salmasio, De usuri, p. 46; L. Renier, Inscriptions romaines de l'Algérie, Parigi 1855-1886, pp. 60-70).
Per spiegare le origini della proprietà della Chiesa nell'epoca (sec. II d. C.) in cui il cristianesimo era ufficialmente proscritto, G. B. De Rossi emise la teoria che i cristiani approfittassero della legislazione relativa ai c. f. pagani presentando le loro comunità sotto questo aspetto. Ma questa teoria è infiata da un complesso di circostanze: la ripugnanza dei cristiani a farsi passare come membri dei c. f. pagani che essi avversavano (cf. Tertulliano, Apolog., 39); la contraddizione per i cristiani di porsi sotto la protezione di una legge che essi avrebbero violato, dissimulando una associazione illecita; la difficoltà di mascherare come c. f. pagani, composti normalmente di poche dozzine di persone, un complesso di parecchie migliaia di fedeli Nessuna documentazione né letteraria, né epigrafica, infine, avvalora questa teoria. Risulta certo, invece, che i collegia tenuiorum spariscono sotto l'influsso del cristianesimo, giacché la Chiesa stessa provvede direttamente alla sepoltura dei poveri. Al tempo di Giustiniano di c. f. non doveva più esservi traccia. Sulle varie teorie emesse dagli studiosi per spiegare la posizione giuridica della Chiesa nei tre primi secoli, V. CHIESA (A, I, VI).
BIBL.: Sui c. f. e sui collegia tenuiorum: Th. Mommsen, De collegis et sodalicis Romanorum, Kiel 1843; L. Cohn, Zum römischen Vereinsrecht, Berlino 1873; G. B. De Rossi, I collegi funeratici famigliari e privati e le loro denominazioni, in Commentationes philol. in hon. Mommsen, Berlino 1877, p. 705 sq.; J. Marmard, Römische Staatsverwaltung, III, Berlino 1881-83, passim; F. Schiess, Die römischen C. F. nach den Inschriften, Monaco 1888; W. Liebermann, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinsvereins, Lipsia 1890; J. P. Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Ocident, Bruxelles 1895-96; G. Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antoniens, II, Parigi 1908; A. De Vincenti, Fumus, in De Ruggerio, Diz. epigr., III, fasc. 1, p. 349; G. Humbert, in Daremberg-Saglio, Dict. Antiq., I, coll. 1293; E. Konemann, Collegium, in Pauly-Wissowa, IV, 1, coll. 387; G. M. Monti, Le corporazioni nell'eco antico e nell'alto medioevo, Bari 1934, pp. 247-287; A. Solmi, Corporazioni, in Enc. Ital., XI (1931), pp. 460-63. Sulla teoria del De Rossi sui collegia tenuiorum: G. B. De Rossi, Roma sotterranea cristiana, I, Roma 1864, p. 101; II, 1866, pp. VIII; id., Bull. arch. crist., 2 (1864), p. 57; 3 (1865), p. 90. Contro: L. Duchesne, Hist. anc. de l'Eglise, I, Parigi 1906, pp. 384-87; J.-P. Waltzing, C., in DACL, III, II, coll. 2107-2108; Fliche-Marin-Pruisse, II (1905), p. 415. Maurizio Borda